Cassazione Penale, Ordinanza n. 36386/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto dall’imputato contro la decisione della Corte d’appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla dichiarazione di inammissibilità. La Corte di cassazione rileva che la censura è aspecifica, perché non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’appello. Il testo non specifica i fatti alla base dell’imputazione né il reato contestato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che il motivo, pur denunciando la mancanza di motivazione, non si confronti con la ragione posta dalla Corte d’appello a fondamento dell’inammissibilità, ossia l’assenza di correlazione tra l’appello e la ratio decidendi del provvedimento allora impugnato. La decisione d’appello è ritenuta conforme ai principi per cui l’impugnante deve formulare rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione, con un onere di specificità proporzionato alla specificità della motivazione censurata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità
La carenza di specificità del motivo, anche quando consiste nella mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione è aspecifico non soltanto quando è formulato in termini indeterminati o generici, ma anche quando non presenta una correlazione critica con le ragioni argomentate della decisione impugnata.
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità se non enuncia e argomenta esplicitamente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione; l’onere di specificità dell’impugnante è proporzionato alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte.
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