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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28156/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La proprietaria di alcune unità immobiliari in un complesso formato da più palazzine e da un piano interrato ad uso comune ha impugnato la delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato il consuntivo di gestione 2014-2015. La contestazione riguardava, in sintesi, la ripartizione delle spese per lavori eseguiti sul piano interrato, sul lastrico/soletta e sul giardino pensile soprastante, oltre che per la sostituzione delle antenne televisive e per l’adeguamento dei posti auto sotterranei. Secondo la ricorrente, tali spese avrebbero dovuto essere distribuite non in base ai millesimi generali ma secondo i criteri degli artt. 1125 e 1126 c.c. o, comunque, poste a carico soltanto dei condomini che traevano utilità dai beni o servizi interessati. Il condominio si è difeso sostenendo che il regolamento condominiale e le tabelle millesimali, predisposti dal costruttore e accettati negli atti di acquisto, derogassero ai criteri legali di riparto, e che comunque i lavori riguardassero parti comuni o spazi inerenti anche alle unità dell’attrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1123, 1125 e 1126 c.c., sostenendo che il regolamento recepito negli atti di acquisto disciplinava solo il valore delle unità immobiliari e non derogava alle norme codicistiche sulla ripartizione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità relative alla procura e alla forma del ricorso, ma ha poi dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza di primo grado era sorretta da due autonome rationes decidendi: da un lato, la ritenuta efficacia derogatoria del regolamento/tabelle millesimali predisposti dal costruttore e accettati dagli acquirenti; dall’altro, l’accertamento di merito secondo cui i lavori deliberati avevano interessato parti comuni o comunque spazi e impianti che servivano anche l’unità della ricorrente. Poiché quest’ultima ratio non era utilmente censurabile in cassazione, la doglianza risultava priva di interesse anche rispetto all’altra ratio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato come criterio legale di riparto delle spese condominiali, derogabile per convenzione; nella vicenda si è ritenuto che il regolamento/tabelle predisposti e accettati potessero incidere sul criterio legale, e comunque che i lavori riguardassero beni comuni o comunque di utilità non esclusiva.

  • art. 1125 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso criterio di ripartizione delle spese relative ai piani sovrapposti; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata aggressione di una ratio autonoma della decisione di merito.

  • art. 1126 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per chiedere la ripartizione delle spese concernenti il lastrico/soletta soprastante il piano interrato; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di interesse.

  • art. 348 bis c.p.c.

    È richiamata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello, che ha determinato il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c.

  • art. 348 ter c.p.c.

    È indicato come base del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non censura utilmente tutte le rationes, oppure se una di esse resiste all’impugnazione.
  • La procura al ricorso per cassazione non è invalida per un errore materiale nell’indicazione del provvedimento impugnato, se dal contenuto complessivo dell’atto risulta con certezza quale decisione si intenda impugnare.
  • In tema di riparto delle spese condominiali, il regolamento contrattuale e le tabelle millesimali accettate dagli acquirenti possono operare come disciplina convenzionale derogatoria rispetto ai criteri legali, ove ciò emerga dal contenuto negoziale recepito nei titoli.
  • Le censure che richiedono una diversa valutazione del fatto circa l’utilità comune o esclusiva delle opere non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una contestazione dell’apprezzamento di merito non specificamente superata da una critica effettiva della motivazione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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