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Ordinanza

Ordinanza n. 15187/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del 19.01.2021, notificato in data 11.02.2021, con cui il Ministero dell'Interno decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana K10/C/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202104641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non decide il ricorso nel merito e non si pronuncia sulla legittimità del diniego. Rilevata l'assenza di necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie e l'urgenza di integrare il calendario delle prossime udienze di smaltimento, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di smaltimento dell'arretrato. Ordina inoltre alla Segreteria di oscurare le generalità della parte.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato con decreto ministeriale del 19 gennaio 2021 e notificato l'11 febbraio 2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di ricorso; dà atto che la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego è stata acquisita dalla PA in esecuzione di precedenti adempimenti istruttori, che il ricorrente ne ha preso visione e che non occorre acquisire ulteriore documentazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il TAR dispone l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante l'oscuramento delle generalità.

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