Sentenza n. 9076/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento del 12.2.2026, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha respinto l’istanza FNC3-F-00078, presentata dalla filiera con capofila Keytech s.r.l. a valere sull’Avviso Pubblico “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ministeriale dell'ammissione ai contributi previsti dall'Avviso pubblico "Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni", relativo all'istanza FNC3-F-00078
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale del 12 febbraio 2026, con il quale era stata respinta l'istanza di ammissione ai contributi dell'Avviso pubblico "Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni". Il giudizio è stato proposto con domanda cautelare. Nel corso del processo, prima della decisione, il Ministero e le ricorrenti hanno rappresentato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva annullato d'ufficio il diniego e ammesso l'istanza alla fase istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'annullamento d'ufficio del diniego e la conseguente ammissione dell'istanza all'istruttoria avessero pienamente soddisfatto la pretesa azionata dalle ricorrenti. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della novità delle questioni controverse; il Collegio ha precisato che la medesima compensazione sarebbe stata disposta anche in caso di esame del merito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, mediante l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e l'adozione di una misura satisfattiva, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, nell'ambito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato e adotta una misura che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei motivi di ricorso.
- La sentenza in forma semplificata può definire il giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, purché le parti siano previamente avvisate della possibile decisione secondo tale forma.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta questioni nuove e l'esito delle spese sarebbe stato il medesimo anche in caso di esame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →