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Sentenza

Sentenza n. 15502/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 2 marzo 2023 volta al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 2 marzo 2023 ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

La decisione

Nel corso del giudizio la Questura, con nota del 31 agosto 2026, ha comunicato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno richiesto. Il Tribunale, dato atto che l’adozione del provvedimento ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sul silenzio e previo avviso alle parti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    ritenuto che il ricorrente in epigrafe non ha più interesse al ricorso;

    La sopravvenuta mancanza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.amm., che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente del citato provvedimento, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio sul silenzio;

    A seguito dell’adozione del provvedimento richiesto, la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio sul silenzio consente la definizione in rito, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.amm., che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente del citato provvedimento, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio sul silenzio;

    La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse è stata preceduta dall’avviso alle parti della questione rilevata dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e ciò fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, previo avviso alle parti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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