Cassazione Penale, Ordinanza n. 34329/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11 settembre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis, 582 e 635 c.p. Ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, richiamando anche le proprie dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, per il resto, generico, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La dichiarazione d'inammissibilità lascia ferma la condanna pronunciata in appello.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis - 582- 635 c.p.)
La disposizione è indicata come norma relativa a uno dei delitti per i quali l'imputato è stato condannato in appello; la decisione di cassazione non ne sviluppa un'interpretazione.
art. 341-bis c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis - 582- 635 c.p.)
La disposizione è indicata come norma relativa a uno dei delitti per i quali l'imputato è stato condannato in appello; la decisione di cassazione non ne sviluppa un'interpretazione.
art. 582 c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis - 582- 635 c.p.)
La disposizione è indicata come norma relativa a uno dei delitti per i quali l'imputato è stato condannato in appello; la decisione di cassazione non ne sviluppa un'interpretazione.
art. 635 c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis - 582- 635 c.p.)
La disposizione è indicata come norma relativa a uno dei delitti per i quali l'imputato è stato condannato in appello; la decisione di cassazione non ne sviluppa un'interpretazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito.
- È generico il motivo che, contestando il trattamento sanzionatorio o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
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