Sentenza del 13/07/2016 n. 6214 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Cessazione dell'obbligo - Radiazione dal PRA - Esportazione - Sufficienza - Dimostrazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica cessa solo quando il veicolo viene radiato dal PRA; la radiazione può avvenire anche per esportazione, ma deve essere specificamente dimostrata. La mera ritargatura o immatricolazione all'estero, in assenza della prova dell'avvenuta radiazione per esportazione, non è sufficiente a escludere il pagamento della tassa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la ritargatura dell'automobile all'estero fosse sufficiente a dimostrare la cessazione dell'obbligo tributario. La questione riguardava se l'esportazione materiale del veicolo e la successiva immatricolazione all'estero potessero esonerare dal pagamento del bollo senza la prova della preventiva radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Norme richiamate
Art. 103 del Codice della strada
La radiazione dal PRA può avvenire anche per esportazione del veicolo.
L'esportazione costituisce causa di cessazione dell'obbligo tributario solo se si traduce nella formale radiazione del veicolo dal PRA e tale adempimento viene provato.
Massime di principio
- Per dimostrare la cessazione dell'obbligo di pagamento del bollo auto non basta provare che il veicolo sia stato portato o immatricolato all'estero: occorre documentare la radiazione dal PRA.
- L'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, come la radiazione per esportazione, grava normalmente sul contribuente che lo invoca.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare il certificato o la ricevuta ufficiale di radiazione dal PRA, poiché targhe estere, documenti di vendita o prove dell'esportazione potrebbero non essere sufficienti da soli.
- La cessazione dell'obbligo decorre secondo le regole applicabili alla radiazione formalmente registrata, non necessariamente dalla data in cui il veicolo ha lasciato materialmente il territorio italiano.
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