Cassazione Civile, Sentenza n. 20722/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Nautilus impugnava la pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 23 agosto 2011, di un articolo che la indicava come debitore soggetto a pignoramento e prossima asta per il pagamento di "debiti in materia di immondizie". La società sostenne che la notizia era falsa, chiese la rettifica (ottenuta il 26.8.2011) e convenne in giudizio per diffamazione e risarcimento del danno alla riservatezza, all'onore e alla reputazione commerciale, lamentando che il danno fosse stato comunque prodotto dalla pubblicazione nonostante la rettifica.
La decisione
Tribunale di Treviso (25.7.2016): accertata la violazione del diritto alla riservatezza e alla reputazione commerciale ma rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Corte d'appello di Venezia (3.6.2019 n.2263): rigetto dell'appello della Nautilus; la Corte ha ritenuto che la Nautilus non avesse né allegato né dimostrato circostanze idonee a far presumere l'esistenza del danno e ha aggiunto che la rettifica pubblicata sei giorni dopo l'articolo era idonea ad escludere il discredito commerciale. Corte di Cassazione: rigetta il ricorso per cassazione proposto da Nautilus; gran parte dei motivi è dichiarata inammissibile (contestazioni di mero apprezzamento probatorio, vizi di motivazione non decisivi, omesso esame di fatti decisivi risultante dalla doppia conformità delle decisioni di merito). La Corte conferma che le valutazioni di merito sulle prove sono insindacabili in Cassazione e dispone l'eventuale applicazione delle disposizioni sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo dato che vi era doppia conformità delle decisioni dei gradi di merito; impedisce la riproposizione in Cassazione di specifici motivi già esaminati e confermati nei giudizi di merito
d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater e comma 1-bis
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006)
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006
Richiamata per il principio che il mancato esame, da parte del giudice d'appello, di argomentazioni sviluppate dalla parte non costituisce automaticamente violazione di legge se la sentenza espone le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione; non è richiesto che il giudicante prenda posizione su ogni singola argomentazione
Massime di principio
- Il giudice che accerta la lesione di diritti della personalità non è automaticamente tenuto a liquidare il danno: il danneggiato deve allegare e provare l'esistenza e l'entità del danno, salvo casi di prova legale o presunzioni specifiche.
- La pubblicazione di una rettifica tempestiva e idonea può escludere o ridurre il danno alla reputazione commerciale; la rapidità e la modalità della rettifica sono elementi rilevanti nella valutazione del nesso causale tra notizia e danno.
- Le valutazioni probatorie e l'apprezzamento delle prove spettano ai giudici di merito e sono in linea di massima insindacabili in Cassazione, che interviene principalmente per questioni di diritto o vizi procedurali manifesti e non per rinnovare la valutazione delle prove.
- Motivi che, nella pratica, sollecitano una rinnovata valutazione delle prove (es. richiesta di applicazione della prova presuntiva) possono essere dichiarati inammissibili se in realtà censurano scelte discrezionali del giudice di merito.
- Se in primo e secondo grado il decisum è conforme (doppia conformità), la cassazione per omesso esame di fatto decisivo è spesso inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
- Nelle cause per diffamazione e risarcimento reputazionale è importante documentare tempestivamente e concretamente gli effetti negativi (perdita di contratti, segnalazioni di clienti, calo di fatturato, comunicazioni dannose, ecc.) per superare il problema del carico probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20447/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20448/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20464/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20475/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20530/2023 del 17/07/2023
- Sentenza civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 20537/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →