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Legge

L.R. Abruzzo 21/2022

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita')

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 21/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Abruzzo 7/2010 su autorità esproprianti, destinatari delle notifiche, indennità per servitù di allagamento e abroga l’art. 18. È in vigore dal 27 agosto 2022. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese in materia di espropriazione per pubblica utilità

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese in materia di espropriazione per pubblica utilità

La legge regionale Abruzzo 22 agosto 2022, n. 21 interviene sulla l.r. 7/2010, aggiornando alcuni profili della disciplina espropriativa e dell’indennità per la servitù di allagamento. Si tratta di una modifica puntuale della normativa regionale vigente in Abruzzo, efficace dal 27 agosto 2022.

Autorità esproprianti e competenze

Viene ampliato e chiarito l’elenco delle autorità esproprianti, che comprendono:

  • Regione;
  • Province;
  • Comuni;
  • Città metropolitane;
  • Unioni di Comuni;
  • ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

È inoltre precisata la competenza della Provincia o dell’Unione dei Comuni per le opere che interessino il territorio di più Comuni.

Notifiche e destinatari degli atti

La disciplina dei destinatari delle notifiche o degli atti collegati al procedimento viene integrata per le ipotesi di opere che coinvolgono più enti locali. In particolare:

  • per interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi, gli atti sono rivolti al Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare;
  • per impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, coltivazione di acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché attività di coltivazione mineraria, gli atti sono rivolti al Comune in cui si realizza l’impianto di produzione o utilizzazione principale;
  • per opere realizzate nell’ambito di più Comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza, gli atti sono rivolti alle singole Province o Unioni di Comuni.

Servitù di allagamento e criteri indennitari

La legge rivede la disciplina dell’indennità per la servitù di allagamento. Nel rispetto dei principi dell’art. 44 del d.P.R. 327/2001, l’indennità deve tener conto in particolare:

  • della frequenza delle piene;
  • della durata delle piene;
  • dei volumi d’acqua previsti.

Per le aree assoggettate a servitù di allagamento, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17-bis, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.

Abrogazioni

È abrogato l’art. 18 della l.r. 7/2010. Inoltre viene abrogato il comma 4 dell’art. 17-bis della medesima legge regionale.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, e quindi dal 27 agosto 2022.

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