L.R. Abruzzo 22/2022
Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Societa' Abruzzo Sviluppo nella Societa' Fi.R.A. e disposizioni in materia di societa' in house della Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, gli indirizzi strategici e il controllo delle società in house, autorizza e completa la fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. in Fi.R.A. S.p.A., modifica la disciplina di Fi.R.A. e ne rafforza le funzioni anche in materia di formazione. Prevede coperture finanziarie per il triennio 2023-2025 e successive integrazioni sul bilancio 2026.
Fusione Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A. e disciplina delle società in house regionali
Fusione Abruzzo Sviluppo–Fi.R.A. e disciplina delle società in house della Regione Abruzzo
La legge interviene sulla governance delle società in house regionali e conclude il processo di incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. in Fi.R.A. S.p.A., operando nel quadro del d.lgs. 175/2016 e, per gli aspetti civilistici e di lavoro, delle corrispondenti norme del codice civile e della disciplina sui trasferimenti d’azienda.
Ambito di applicazione e criteri generali
La Regione Abruzzo disciplina:
- gli indirizzi strategici delle proprie società in house;
- la razionalizzazione dei costi e i criteri per il controllo analogo;
- le modifiche necessarie a chiudere la fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. in Fi.R.A. S.p.A.
Per quanto non regolato espressamente dalla legge, continua ad applicarsi la disciplina generale delle partecipazioni pubbliche di cui al d.lgs. 175/2016.
Indirizzi strategici, programmazione e controllo
Gli indirizzi strategici delle società in house sono definiti in sede di approvazione del DEFR, in coerenza con il periodo di programmazione e nel rispetto dei contenuti dell’allegato 4.1 del d.lgs. 118/2011. La Regione deve tenere conto:
- dell’equilibrio di bilancio;
- della razionalizzazione costante dei costi.
Nel DEFR sono individuate anche le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società in house. Gli indirizzi sono aggiornati con la nota di aggiornamento al DEFR.
La Giunta regionale, tramite i Dipartimenti competenti e mediante gli strumenti di controllo analogo, vigila sull’attuazione degli indirizzi e sul corretto uso delle risorse assegnate.
Controllo analogo congiunto
La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società in house anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016.
Fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. in Fi.R.A. S.p.A.
La legge autorizza la fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. in Fi.R.A. S.p.A. secondo l’articolo 2504 c.c.
Per effetto della fusione:
- Fi.R.A. S.p.A. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione;
- al personale di Abruzzo Sviluppo S.p.A. che transita in Fi.R.A. si applica l’articolo 2112 c.c.;
- si osservano, per quanto applicabili, le procedure di informazione e consultazione previste dall’articolo 47, commi 1-4, della legge 428/1990.
Soci di Fi.R.A. S.p.A. e affidamenti in house
La disciplina di Fi.R.A. S.p.A. è ampliata in due direzioni.
Da un lato, oltre alla Regione, alla quale resta riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono essere soci:
- gli enti pubblici territoriali;
- le Camere di commercio della Regione;
- le associazioni tra enti pubblici, anche in forma consortile.
Dall’altro lato, la Regione può avvalersi di Fi.R.A. S.p.A., tramite convenzione e nel rispetto della normativa sull’in house providing e dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per:
- attività di supporto alle strutture regionali competenti nell’attuazione dei programmi dei fondi SIE e dei programmi nazionali FSC;
- attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle risorse umane.
Le attività sono affidate mediante affidamenti diretti consentiti dall’articolo 16 del d.lgs. 175/2016.
Risorse non più vincolate su fondi SIE e FSC
Per gli strumenti finanziari e/o fondi rotativi gestiti da Fi.R.A. S.p.A. nell’ambito dei programmi SIE e FSC, le quote di risorse già destinate e non più soggette al vincolo di programma restano nella disponibilità della società in house. Tali risorse possono essere riprogrammate dal Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Organi societari, revisione e statuto di Fi.R.A.
La società è amministrata secondo l’articolo 11 del d.lgs. 175/2016. La nomina, revoca e durata dell’organo di amministrazione restano disciplinate dal codice civile.
La revisione legale dei conti è affidata a un revisore unico o a una società di revisione, scelti con procedura ad evidenza pubblica.
I compensi degli organi di amministrazione e controllo devono rispettare l’articolo 11 del d.lgs. 175/2016 e la normativa statale vigente.
Lo statuto disciplina organizzazione e funzionamento della società nel rispetto del codice civile e delle norme generali di diritto privato, salvo deroghe del d.lgs. 175/2016.
Rinvio dei riferimenti ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.
Tutti i riferimenti ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. contenuti in leggi, regolamenti regionali e atti vigenti devono intendersi riferiti a Fi.R.A. S.p.A., dalla data indicata nell’atto di fusione.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono soppressi o abrogati vari riferimenti e disposizioni previgenti, tra cui:
- la parte dell’articolo 1 della l.r. 59/2017 che richiamava Fi.R.A. quale socio unico;
- l’articolo 4 della l.r. 87/1987;
- l’articolo 5 della l.r. 40/2012.
Rafforzamento delle funzioni di Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale
Conclusa la fusione, Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale assorbe, per evitare la dispersione di un patrimonio funzionale ritenuto strategico per la capacità progettuale regionale, le funzioni previste dall’articolo 4, comma 1, lettere m) e n), dello statuto dell’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, in liquidazione.
La Giunta regionale deve adottare gli atti necessari per:
- adeguare lo statuto di Fi.R.A. all’assunzione delle nuove funzioni;
- modificare e integrare il contratto di servizio.
Tali atti vanno adottati entro 30 giorni dalla conclusione del processo di fusione.
Personale e potenziamento organizzativo
Per svolgere le nuove funzioni, Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale può incrementare la dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della legge, entro i limiti delle risorse stanziate, reclutando personale qualificato. Nelle selezioni deve essere valorizzata l’esperienza professionale maturata nel settore della formazione.
L’integrazione della dotazione organica e l’attivazione delle procedure di selezione devono avvenire al termine della fusione e comunque entro 60 giorni dagli adeguamenti statutari e contrattuali.
La società deve inoltre assicurare, entro 60 giorni dalla richiesta, le risorse umane selezionate per il potenziamento della struttura competente in materia di formazione professionale, in base al fabbisogno comunicato.
Copertura finanziaria e bilancio
La legge dichiara che il Capo I non comporta oneri per il bilancio regionale in relazione al progetto di fusione.
Per il rafforzamento delle funzioni di Fi.R.A. sono previsti oneri pari a 390.000 euro per ciascuna annualità 2023-2025, coperti con variazioni di bilancio su specifici capitoli di spesa.
Per il saldo relativo alle attività già svolte nel 2025 è iscritta la somma di 305.000 euro sul bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, con conseguente variazione compensativa di bilancio.
Per le annualità successive al 2025, gli oneri annui sono quantificati in 390.000 euro e saranno coperti con legge di bilancio mediante le risorse della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Decorrenza e stato di attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Tuttavia, il testo fornito è un consolidato che contiene anche modifiche sopravvenute fino al 16/04/2026, in particolare sul comma 11 relativo ai potenziamenti di Fi.R.A.; per questo l’atto, nella sua disciplina sostanziale, riguarda una materia ancora attuale e operativa nel quadro della società regionale in house.
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