L.R. Abruzzo 25/2022
Norme per il sostegno e la promozione delle attivita' d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese disciplina contributi e misure di sostegno per attività teatrali svolte da soggetti extra FUS con sede in Abruzzo, definendone requisiti, criteri di valutazione, procedura di concessione, limiti economici, obblighi dei beneficiari e vigilanza. Prevede finanziamenti fino al 50% della spesa ammissibile, con tetto massimo di €30.000 per intervento, e applicazione delle regole ordinarie per le annualità successive al bilancio 2024.
Sostegno regionale alle attività teatrali di soggetti extra FUS in Abruzzo
Sostegno regionale alle attività teatrali extra FUS
La legge promuove e valorizza le attività teatrali in Abruzzo come componente della cultura, fattore di sviluppo economico e sociale e strumento di formazione e incontro. La disciplina è rivolta ai soggetti teatrali che non beneficiano dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo (extra FUS) e regola criteri, benefici, procedura e controlli.
Finalità e indirizzi dell’intervento regionale
La Regione interviene per sostenere il comparto teatrale regionale nel rispetto della normativa statale, con l’obiettivo di garantire qualità artistica, pluralismo culturale, pari opportunità ed equa distribuzione delle risorse. L’azione regionale è orientata a sostenere la continuità, la crescita e la diffusione delle attività teatrali sul territorio abruzzese.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale. In particolare favorisce:
- la produzione, la programmazione e la formazione teatrale degli organismi extra FUS;
- l’interdisciplinarità tra le diverse forme di spettacolo;
- la libera concorrenza tra gli organismi del settore;
- la promozione nazionale e internazionale delle attività presenti in Abruzzo;
- la formazione e l’aggiornamento dei profili professionali di settore secondo il repertorio regionale delle qualificazioni;
- lo sviluppo economico degli organismi teatrali, con attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile;
- la formazione del pubblico, soprattutto giovani e fasce sociali deboli;
- l’offerta teatrale nelle scuole e nelle università;
- le attività con finalità terapeutiche, educative e solidali rivolte a disabilità, disagio sociale e categorie fragili;
- i progetti di ospitalità di nuclei artistici nel territorio regionale;
- la vigilanza e il monitoraggio, tramite l’Osservatorio Culturale d’Abruzzo, sul raggiungimento degli obiettivi e sul corretto uso delle risorse pubbliche.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono beneficiare dei contributi i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale, associativa o d’impresa, con sede legale e operativa in Abruzzo, purché in possesso dei requisiti richiesti. Occorre in particolare:
- continuità documentata dell’attività da almeno tre anni;
- sana ed equilibrata gestione economico-finanziaria e adeguata struttura tecnica e organizzativa;
- rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali verso dipendenti, consulenti e professionisti;
- assenza di contributi FUS o FURC per le medesime finalità;
- esercizio professionale, in qualunque forma giuridica riconosciuta, nell’ambito delle attività teatrali.
Attività finanziabili
I contributi sono destinati a più tipologie di attività teatrali, tra cui:
- produzione e circuitazione di spettacoli in ambito regionale, nazionale ed estero;
- coproduzione anche nazionale e internazionale;
- programmazione di spettacoli, con attenzione alle produzioni abruzzesi;
- festival e rassegne;
- formazione teatrale scolastica, educativa, artistica e sociale;
- formazione del pubblico in collaborazione con scuole e università;
- sperimentazione, innovazione e ricerca sui linguaggi dello spettacolo;
- pratiche teatrali connesse a disagio e inclusione sociale;
- ospitalità di progetti di spettacolo e formazione con ricadute culturali sul territorio;
- ampliamento della partecipazione del pubblico e distribuzione equilibrata dell’offerta con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali.
Sono inoltre finanziabili spese di investimento per:
- acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;
- innovazione tecnologica, soprattutto per promozione e informazione del pubblico.
Parametri di valutazione
La valutazione delle attività e la misura del contributo regionale sono definite nell’Allegato A. I parametri devono essere documentati al momento della presentazione dell’istanza e il punteggio complessivo non può essere inferiore a 50 ai fini dell’assegnazione del contributo.
Procedura di valutazione e commissione tecnica
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o un suo delegato, nomina una Commissione tecnica per valutare le istanze istruite dal Dipartimento. La Commissione è composta da cinque membri: tre regionali e due esperti esterni selezionati mediante procedura del Dipartimento. La presidenza spetta a un membro regionale e la partecipazione è gratuita. La Commissione pubblica le istanze ammesse e la relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.
Concessione, misura e liquidazione dei contributi
La concessione è subordinata a:
- presentazione entro il 30 settembre di ogni anno di una relazione dettagliata con il programma dell’anno successivo e le previsioni di spesa;
- adempimento degli obblighi di rendicontazione per i soggetti già beneficiari nell’annualità precedente.
I contributi sono assegnati in misura proporzionale ai parametri e ai punteggi dell’Allegato A. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, adotta il piano di finanziamento e lo pubblica sul BUR. Il contributo complessivo:
- non può superare il 50% della spesa prevista;
- non può essere calcolato su una spesa ammissibile superiore a €30.000.
L’erogazione avviene:
- per il 40% prima della realizzazione del programma;
- per il restante 60% entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione dettagliata.
I contributi non sono cumulabili con altri contributi previsti da leggi regionali per le medesime finalità. L’elenco dei soggetti ammessi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
Obblighi dei beneficiari e rendicontazione
I beneficiari devono indicare il logo della Regione Abruzzo su tutto il materiale informativo e promozionale per tutta la durata dell’annualità del contributo. Devono inoltre realizzare le attività sostanzialmente conformemente al programma ammesso, comunicando preventivamente al Dipartimento competente eventuali variazioni.
Ai fini della prova dell’attività svolta, devono essere prodotti:
- per produzione e organizzazione di spettacoli: modelli SIAE C1 per eventi a pagamento tutelati e non tutelati; permesso di esecuzione SIAE per eventi gratuiti tutelati; dichiarazione di responsabilità SIAE per eventi gratuiti non tutelati;
- per gli altri ambiti, comprese formazione, acquisto attrezzature e innovazione tecnologica: fatture ricevute ed emesse.
A pena di esclusione dal contributo, è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che attesti l’esclusività e l’unicità del programma artistico presentato rispetto al finanziamento richiesto.
Norma transitoria
Per la sola annualità 2023, a causa delle restrizioni Covid e del conseguente fermo delle attività, la nozione di “annualità precedente” contenuta nell’Allegato A è riferita all’anno 2019.
Disposizioni finanziarie e attuazione
Gli oneri sono stimati in €250.000 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 e trovano copertura nelle risorse iscritte sul bilancio regionale, Missione 05, Programma 02, Titoli 1 e 2. Per gli anni successivi al 2024 la copertura avviene con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari. La spesa è autorizzata solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano gli atti necessari all’attuazione della legge.
Entrata in vigore e applicabilità attuale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT ed è stata successivamente modificata, con testo vigente dal 15/02/2024. La disciplina non è riferita a un periodo ormai concluso: permane applicabile come quadro vigente di sostegno al teatro extra FUS in Abruzzo.
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