Cassazione Civile, Ordinanza n. 13249/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un diniego di aggiornamento catastale riferito a unità immobiliari site nel comune di Roseto degli Abruzzi e utilizzate come luoghi di culto. L’istanza era stata presentata tramite procedura DOCFA e l’Ufficio aveva ritenuto mancante una proposta di rendita catastale, respingendo l’aggiornamento. In primo e secondo grado il diniego è stato confermato: la corte tributaria ha ritenuto che, per gli edifici destinati al culto pubblico, pur essendo prevista l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione e dall’imposizione in ragione della destinazione religiosa, ove il bene venga comunque censito o aggiornato catastalmente deve essere attribuita una rendita non pari a zero, soggetta al controllo dell’Amministrazione. Nel ricorso per cassazione la congregazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione del D.M. n. 701/1994, sostenendo che la proposta presentata dovesse essere accettata e che il controllo dell’Ufficio potesse avvenire solo successivamente; 2) violazione della disciplina catastale e fiscale (R.D.L. n. 652/1939, L. n. 1249/1939, D.P.R. n. 1142/1949, D.P.R. n. 917/1986), assumendo che per i luoghi di culto E/7 non fosse attribuibile una rendita catastale e che il regolamento del 1998 non potesse derogare a norme primarie; 3) violazione dello Statuto del contribuente, della l. n. 241/1990, degli artt. 97 e 113 Cost. e dell’art. 41 CEDU, deducendo vizi di motivazione dell’atto e illegittima valorizzazione di una nota interna dell’Agenzia; 4) violazione di norme costituzionali e convenzionali in tema di libertà religiosa e non discriminazione, lamentando un trattamento disomogeneo rispetto ad altri luoghi di culto; 5) violazione dell’art. 100 c.p.c., contestando l’esclusione dell’interesse ad agire. L’Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla non impugnabilità del diniego, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, confermando che, in caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali e la dichiarazione deve contenere la proposta di categoria e di rendita catastale, che non può essere pari a zero. La Corte ha ribadito che la rendita catastale non coincide con il tributo né con il presupposto impositivo, sicché l’attribuzione di una rendita positiva non incide sull’esenzione fiscale legata alla destinazione religiosa del bene. Ha inoltre escluso la decisività delle censure sulla motivazione dell’atto e sui profili costituzionali/convenzionali, rilevando anche l’inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la doppia conforme. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. Spese compensate per la peculiarità della questione, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 D.M. n. 701/1994
Le dichiarazioni catastali devono essere redatte secondo i modelli e contenere dati idonei all’iscrizione con attribuzione di rendita; il dichiarante propone categoria, classe e rendita, soggette al controllo dell’amministrazione.
art. 2 e art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorso incidentale per sostenere la non impugnabilità del diniego; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 6 R.D.L. n. 652/1939
i fabbricati destinati all'esercizio dei culti
I fabbricati destinati al culto sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione catastale.
art. 8 D.P.R. n. 1142/1949
I fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto non si classificano secondo il criterio ordinario delle classi, ma restano comunque soggetti, se censiti, al sistema catastale speciale.
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
Per gli immobili non classificabili per singolarità delle caratteristiche la rendita si determina con stima diretta; la Corte lo richiama per affermare l’obbligatorietà dell’attribuzione della rendita nei casi considerati.
art. 20 R.D.L. n. 652/1939
Richiamato come base della dichiarazione di variazione catastale.
art. 36 D.P.R. n. 917/1986
Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto
L’esenzione riguarda la produttività reddituale ai fini delle imposte dirette e non esclude l’attribuzione catastale della rendita.
art. 3 D.M. n. 28/1998
Elenca gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; i luoghi di culto non vi rientrano, sicché se dichiarati devono essere valorizzati con rendita.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’atto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamato in tema di motivazione del provvedimento, ma senza accoglimento della censura.
artt. 97, 100 e 113 Cost.
Invocati rispettivamente per imparzialità dell’azione amministrativa, interesse ad agire e tutela giurisdizionale; le relative doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.
artt. 8, 19 e 53 Cost.
La Corte esclude il contrasto della disciplina catastale con libertà religiosa, libertà di culto e capacità contributiva.
artt. 9, 11, 14 CEDU
Richiamati dalla parte ricorrente, ma ritenuti non pertinenti al caso concreto.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ne esclude la violazione nel contesto della mera attribuzione catastale.
art. 10 TFUE
Invocato per un presunto trattamento discriminatorio, ma ritenuto inconferente.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. salvo specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva inammissibilità quando la censura mira a rivalutare il fatto e inoperatività del n. 5 in caso di doppia conforme.
art. 375 c.p.c.
Richiamato sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza, che la Corte ha discrezionalmente escluso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale richiamata nella gestione della trattazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un immobile destinato al culto pubblico sia oggetto di dichiarazione o variazione catastale, l’ente proprietario deve seguire le regole ordinarie di censimento catastale e indicare una proposta di categoria e rendita; la rendita non può essere indicata pari a zero solo perché il bene è adibito al culto.
- L’esenzione fiscale riconosciuta agli edifici di culto riguarda la loro destinazione e la non imponibilità ai fini delle imposte dirette, ma non esclude l’attribuzione di una rendita catastale, che ha natura tecnico-estimativa e inventariale e non coincide con il presupposto d’imposta.
- Le norme regolamentari catastali e le istruzioni amministrative non possono essere lette in modo da escludere, per i beni di culto dichiarati, la valutazione catastale; la disciplina speciale sui luoghi di culto si coordina con le regole generali senza deroghe implicite che eliminino la rendita.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove; i motivi che mirano soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili.
- In presenza di c.d. doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le censure fondate su presunti profili discriminatori o di violazione della libertà religiosa non sono decisive quando la controversia riguarda l’applicazione generale della disciplina catastale a un bene immobiliare, senza incidere direttamente sull’esercizio del culto.
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