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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05121/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore e poi ampliata/intervenuta da altri creditori contro una debitrice che, in momenti diversi, aveva compiuto atti dispositivi a titolo gratuito in favore dei figli: la cessione della nuda proprietà di due immobili e, successivamente, la cessione dell'intero capitale sociale di una società, con successiva rinuncia all'usufrutto. I creditori assumevano che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale generica a fronte di crediti già accertati giudizialmente o comunque esistenti. I giudici di merito avevano accolto, in tutto o in parte, le domande revocatorie e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della debitrice. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che mancasse la prova dell'eventus damni perché i beni trasferiti sarebbero stati già privi di valore o comunque incapienti; contestava inoltre la valutazione delle prove e l'asserito onere, posto a suo carico, di dimostrare che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare i creditori; 2) falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e motivazione apparente, lamentando che la Corte avesse calcolato erroneamente il debito nei confronti di una banca sulla base dell'importo massimo della fideiussione anziché dell'importo del decreto ingiuntivo successivamente emesso; 3) falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., assumendo che la tutela revocatoria fosse stata erroneamente riconosciuta a un creditore per un credito correlato alle spese di lite, sopravvenuto o comunque non ancora attuale al tempo dell'atto dispositivo, e che mancasse la consapevolezza della debitrice di ledere future ragioni creditorie; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 105, comma 2, c.p.c., contestando l'ammissibilità dell'intervento adesivo di un terzo che aveva sostenuto le ragioni di un creditore principale; 5) violazione del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese in favore di due resistenti, deducendo che il compenso fosse stato parametrato in modo errato rispetto al diverso valore delle rispettive pretese e alla natura dell'intervento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha affermato che le doglianze sul valore dei beni e sulla ricostruzione dell'eventus damni miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che il pregiudizio ai creditori sussiste anche quando l'atto renda più difficile la soddisfazione coattiva e comporti una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio; ha reputato corretta l'affermazione secondo cui il debitore deve conservare un patrimonio idoneo a garantire anche obbligazioni future o non ancora esigibili di cui sia consapevole; ha escluso la motivazione apparente; ha ritenuto inammissibili le censure sull'elemento soggettivo e sulla posizione del creditore intervenuto perché sostanzialmente volte a riesaminare i fatti; quanto all'intervento adesivo, ha considerato che il terzo aveva un interesse giuridicamente rilevante a sostenere la parte principale, in ragione di un proprio rapporto obbligatorio e della connessione tra le posizioni; infine, sulla liquidazione delle spese, ha distinto tra intervento adesivo dipendente e domanda autonoma del terzo, ma ha comunque concluso che la censura non giovava alla ricorrente anche per difetto di interesse, risultando la liquidazione non superiore a quella che sarebbe derivata dai parametri corretti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili o infondati i motivi. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inefficaci, nei limiti accertati, gli atti dispositivi compiuti dalla debitrice in danno dei creditori. In particolare, ha ribadito che l'eventus damni era stato correttamente ravvisato nella progressiva sottrazione di beni e nella modifica peggiorativa del patrimonio, e che le ulteriori censure tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Ha inoltre ritenuto legittimo l'intervento adesivo del terzo e non censurabile, per la posizione concreta della ricorrente, la regolazione delle spese di lite. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile quando l'atto dispositivo del debitore arreca pregiudizio alle ragioni del creditore; il pregiudizio ricorre anche se l'atto rende più difficile la soddisfazione coattiva del credito e può consistere in una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell'onere della prova in tema di eventus damni e patrimonio residuo del debitore, ritenendo che il debitore debba dimostrare l'adeguatezza del residuo attivo a soddisfare i creditori, una volta allegato il pregiudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchino le ragioni della decisione; nel caso concreto la sentenza di merito esponeva in modo sufficiente il percorso argomentativo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; qui la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    In sede di legittimità la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità per motivazione apparente o per violazione di norme processuali sono respinte quando la sentenza contiene una motivazione effettiva e non meramente illusoria.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    L'intervento adesivo è ammissibile se il terzo ha un interesse giuridicamente rilevante, concreto e attuale a sostenere le ragioni di una parte già in causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione va rapportata alla natura della posizione processuale del terzo e alla fase effettivamente svolta.

  • D.M. n. 55 del 2014, art. 5

    La liquidazione dei compensi deve essere effettuata secondo i parametri forensi e secondo il valore della controversia o della specifica domanda, distinguendo tra intervento adesivo e domanda autonoma.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste anche quando l'atto non sottragga integralmente la garanzia patrimoniale, ma renda più difficile o meno agevole la soddisfazione esecutiva del credito; può rilevare anche la trasformazione del bene in un altro meno aggredibile.
  • In tema di revocatoria, la riduzione o alterazione del patrimonio del debitore può essere valutata in termini sia quantitativi sia qualitativi; il creditore non deve dimostrare l'inesistenza assoluta di ogni residuo patrimonio, essendo sufficiente il pregiudizio alla garanzia generica.
  • Quando il debitore deduce che i beni alienati erano privi di valore o incapienti, la censura che mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se tradotta formalmente in violazione di legge.
  • Il debitore che abbia compiuto atti dispositivi a titolo gratuito, in presenza di debiti attuali o anche di obbligazioni future conosciute o prevedibili, deve conservare un patrimonio idoneo a garantire i creditori; la consapevolezza dell'esposizione debitoria può fondare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo; non sussiste se il giudice di merito indica, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione.
  • L'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridico, concreto e attuale a sostenere la posizione di una parte già costituita; non è sufficiente un mero interesse di fatto o economico.
  • Nella liquidazione delle spese, occorre distinguere tra terzo che propone una domanda autonoma e terzo che interviene solo adesivamente: nel primo caso il compenso va rapportato al valore della domanda del terzo, nel secondo alla causa principale o alla fase effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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