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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/522

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un nuovo programma UE per la salute, rafforzato rispetto al precedente, come risposta anche agli effetti della pandemia COVID-19 e alle esigenze di resilienza dei sistemi sanitari. Il programma finanzia azioni su prevenzione, preparazione e risposta alle crisi sanitarie, accesso a medicinali e dispositivi medici, trasformazione digitale della sanità, rafforzamento dei sistemi sanitari e cooperazione internazionale. Prevede un bilancio complessivo di 2,446 miliardi di EUR a prezzi correnti, aumentato di una dotazione supplementare di 2,9 miliardi di EUR a prezzi 2018, oltre a regole specifiche su governance, beneficiari, appalti in emergenza, sovvenzioni e monitoraggio. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 e abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

Istituisce il programma "UE per la salute" (EU4Health) per il periodo 2021-2027, definendone obiettivi, bilancio, forme di finanziamento, governance, monitoraggio e regole di attuazione, e abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

Ambito di applicazione

Si applica al programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con effetto applicativo dal 1° gennaio 2021. Riguarda il finanziamento di azioni ammissibili nel settore della sanità pubblica, della prevenzione delle malattie, della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, dell’accessibilità di medicinali, dispositivi medici e prodotti critici, del rafforzamento dei sistemi sanitari, della digitalizzazione sanitaria e del sostegno a iniziative internazionali. Sono esclusi dall’impostazione generale i profili che restano nella competenza degli Stati membri per definizione delle politiche sanitarie, organizzazione, gestione e fornitura dei servizi sanitari e dell’assistenza medica, ferma la cooperazione e il coordinamento a livello UE. Il programma è aperto anche a specifici paesi terzi associati, ai membri SEE/EFTA, a paesi candidati e potenziali candidati, a paesi della politica europea di vicinato e, in casi/condizioni specifiche, ad altri paesi terzi.

Programma "UE per la salute" (EU4Health) 2021-2027

Il regolamento istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027, concepito come strumento rafforzato rispetto ai programmi precedenti e chiaramente orientato alla lezione della crisi COVID-19. Il considerando insiste sulla necessità di rafforzare la preparazione, la prevenzione e la risposta alle gravi minacce sanitarie transfrontaliere, di ridurre le dipendenze critiche dell’Unione, di sostenere la digitalizzazione sanitaria e di consolidare la resilienza dei sistemi sanitari nel rispetto delle competenze degli Stati membri.

Finalità e quadro di riferimento

Il programma ha un valore aggiunto europeo e si inserisce nel perimetro dell’articolo 168 TFUE, che consente all’Unione di completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali. Il regolamento richiama espressamente il principio del livello elevato di protezione della salute umana in tutte le politiche dell’Unione, l’approccio "One Health", la sinergia con il Green Deal europeo e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Ambito materiale del programma

Gli obiettivi generali individuati dall’articolo 3 sono quattro:

  • migliorare e promuovere la salute nell’Unione, riducendo il peso delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, le disuguaglianze sanitarie e favorendo l’accesso alle cure;
  • proteggere le persone dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari;
  • migliorare la disponibilità, accessibilità e convenienza economica di medicinali, dispositivi medici e prodotti rilevanti per le crisi;
  • rafforzare i sistemi sanitari in termini di resilienza, efficienza delle risorse, lavoro integrato tra Stati membri, diffusione delle migliori pratiche, condivisione dei dati, personale sanitario e trasformazione digitale.

L’articolo 4 declina tali obiettivi in numerose linee di intervento: prevenzione delle malattie e promozione della salute; salute mentale; lotta al cancro e alle malattie croniche; contrasto alla resistenza antimicrobica; rafforzamento della sorveglianza e della risposta alle crisi; scorte strategiche e riserve di personale; spazio europeo dei dati sanitari; accesso a cure di qualità e copertura universale; supporto alla legislazione sanitaria dell’UE; rafforzamento delle reti europee di riferimento (ERN) e delle reti transnazionali; cooperazione internazionale e con l’OMS.

Bilancio e ripartizione delle risorse

L’articolo 5 fissa la dotazione finanziaria a 2.446.000.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027, cui si aggiunge una dotazione supplementare di 2.900.000.000 EUR a prezzi 2018, secondo quanto previsto dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale. Il regolamento impone anche vincoli di destinazione:

  • almeno il 20% deve andare a promozione della salute e prevenzione delle malattie;
  • fino al 12,5% può essere usato per appalti destinati a integrare le scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi;
  • fino al 12,5% per sostenere le iniziative sanitarie mondiali;
  • fino all’8% per spese amministrative.

È inoltre previsto che una parte delle attività possa essere finanziata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in casi debitamente giustificati.

Partecipazione di paesi terzi e apertura del programma

L’articolo 6 apre il programma ai membri dell’Associazione europea di libero scambio aderenti allo SEE, ai paesi in preadesione/candidati/potenziali candidati, ai paesi della politica europea di vicinato e ad altri paesi terzi sulla base di un accordo specifico. Tali accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, regole finanziarie chiare, assenza di poteri decisionali per il paese terzo e tutela della sana gestione finanziaria dell’Unione.

Strumenti finanziari, sovvenzioni, appalti e finanziamento misto

Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta. Le forme di finanziamento includono sovvenzioni, premi e appalti; sono possibili anche meccanismi di mutua assicurazione e operazioni di finanziamento misto.

Le sovvenzioni sono normalmente limitate al 60% dei costi ammissibili; il contributo UE può salire all’80% nei casi di utilità eccezionale e al 100% per specifiche sovvenzioni dirette. Il regolamento individua come situazioni di utilità eccezionale, tra l’altro, quelle in cui una quota significativa della dotazione è destinata a Stati membri con RNL pro capite inferiore al 90% della media UE o quando partecipano numerosi Stati membri, includendo almeno quattro Stati membri sotto tale soglia.

L’articolo 9 disciplina gli appalti in emergenza sanitaria: in presenza di grave minaccia transfrontaliera notificata o di emergenza sanitaria riconosciuta, la Commissione può procedere con appalti congiunti, appalti per conto degli Stati membri o acquisti come grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi. L’articolo 10 rinvia alla disciplina di InvestEU e del regolamento finanziario per le operazioni di finanziamento misto.

Beneficiari, azioni ammissibili e costi

Sono ammissibili soltanto le azioni che attuano gli obiettivi degli articoli 3 e 4, in particolare quelle elencate nell’allegato I. L’articolo 13 stabilisce che i beneficiari devono, in via generale, essere stabiliti in uno Stato membro, in un PTOM collegato, in un paese terzo associato o in un altro paese terzo indicato nei programmi di lavoro annuali; sono ammessi anche soggetti costituiti secondo il diritto UE o organizzazioni internazionali. Le persone fisiche non possono ottenere sovvenzioni.

Sono previste sovvenzioni dirette, senza invito a presentare proposte, per:

  • autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi associati;
  • reti di riferimento europee (ERN);
  • altre reti transnazionali istituite conformemente al diritto UE;
  • azioni dell’OMS;
  • organismi non governativi che rispettino stringenti requisiti di indipendenza, finalità sanitarie, attività a livello UE e copertura geografica.

L’articolo 14 ammette, in casi specifici, costi sostenuti prima della presentazione della domanda, soprattutto per azioni contro gravi minacce transfrontaliere; in una crisi sanitaria possono essere ammissibili anche costi di soggetti stabiliti in paesi non associati, se giustificati dalla necessità di contrastare la diffusione del rischio.

Governance e consultazione degli stakeholder

Il gruppo direttivo "UE per la salute" è istituito dall’articolo 15 ed è composto da Commissione e Stati membri. La Commissione lo consulta sulle attività preparatorie dei programmi di lavoro annuali e sulle priorità strategiche, mentre il gruppo deve assicurare coerenza e complementarità tra le politiche sanitarie nazionali, il programma e le altre politiche UE. Deve riunirsi almeno tre volte l’anno.

L’articolo 16 richiede una consultazione annuale dei portatori di interessi, inclusi società civile, associazioni di pazienti, mondo accademico e organizzazioni di operatori sanitari. La Commissione deve inoltre informare ogni anno il Parlamento europeo sui risultati delle consultazioni e dei lavori preparatori.

Attuazione operativa, comitologia e programmi di lavoro

La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali adottati con atti di esecuzione. Tali programmi definiscono, tra l’altro, azioni, ripartizione indicativa delle risorse, importo globale per le operazioni di finanziamento misto, azioni ammissibili e modelli uniformi per la raccolta dei dati. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Protezione dei dati, monitoraggio e valutazione

L’articolo 18 impone il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e, ove necessario, meccanismi di riservatezza e sicurezza. L’articolo 19 rinvia all’allegato II per gli indicatori di performance e abilita la Commissione a modificarli con atti delegati.

L’articolo 20 prevede una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di programmazione. Le conclusioni devono essere pubblicate e comunicate alle istituzioni e agli organi consultivi UE.

Tutela degli interessi finanziari e controlli

Il regolamento integra il quadro finanziario generale dell’Unione. Gli articoli 21 e 22 ribadiscono che audit, controlli e verifiche, anche sul posto, possono essere svolti dalla Commissione, dall’OLAF, dalla Corte dei conti e, ove applicabile, dalla Procura europea (EPPO). I paesi terzi partecipanti devono concedere i diritti e l’accesso necessari per l’esercizio delle competenze di controllo.

Disposizioni finali, transitorie e abrogazione

L’articolo 25 conferisce alla Commissione, per sette anni dal 26 marzo 2021, il potere di adottare atti delegati per modificare gli indicatori dell’allegato II. L’articolo 26 disciplina la visibilità dei finanziamenti e la comunicazione istituzionale. L’articolo 27 abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 dal 1° gennaio 2021, mentre l’articolo 28 salvaguarda il proseguimento delle azioni avviate sotto il precedente regime e consente l’uso di fondi per la transizione. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, con efficacia retroattiva limitata alla programmazione finanziaria.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e oggetto

L’articolo 1 istituisce il programma "UE per la salute" (EU4Health) per il periodo 2021-2027, allineato alla durata del quadro finanziario pluriennale. Il regolamento stabilisce anche obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione dei fondi.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, paese associato, operazioni di finanziamento misto, crisi sanitaria, prodotti di rilevanza per la crisi, approccio "One Health", reti di riferimento europee (ERN), soggetto giuridico, paese terzo, grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, salute in tutte le politiche, determinanti della salute e sostegno di emergenza.

Obiettivi generali e specifici

Gli articoli 3 e 4 individuano quattro obiettivi generali: promozione della salute e riduzione del carico di malattia; protezione da gravi minacce transfrontaliere; migliore disponibilità/accessibilità di medicinali, dispositivi medici e prodotti critici; rafforzamento dei sistemi sanitari. Gli obiettivi specifici coprono prevenzione e promozione della salute, risposta alle crisi, scorte strategiche, riserve di personale, dati sanitari e digitalizzazione, accesso a cure di qualità, sostegno alla legislazione UE in materia sanitaria, cooperazione tra sistemi sanitari, e azioni internazionali.

Dotazione finanziaria e ripartizione minima/massima

L’articolo 5 fissa la dotazione finanziaria a 2.446.000.000 EUR a prezzi correnti per il 2021-2027, aumentata di 2.900.000.000 EUR a prezzi 2018 a seguito dell’adeguamento specifico del QFP. Almeno il 20% è riservato a promozione della salute e prevenzione delle malattie; massimo 12,5% alle scorte di prodotti essenziali; massimo 12,5% alle iniziative sanitarie mondiali; massimo 8% alle spese amministrative.

Partecipazione di paesi terzi

L’articolo 6 apre il programma a membri SEE/EFTA, paesi in preadesione/candidati/potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi tramite accordi specifici che garantiscano equilibrio tra contributi e benefici, disciplina finanziaria e assenza di poteri decisionali per il paese terzo.

Gestione, forme di finanziamento e sovvenzioni

Gli articoli 7 e 8 prevedono attuazione in gestione diretta o indiretta, con sovvenzioni, premi, appalti e possibili meccanismi di mutua assicurazione. Le sovvenzioni ordinariamente non superano il 60% dei costi ammissibili, elevabili all’80% in casi di utilità eccezionale; per le sovvenzioni dirette ex articolo 13, paragrafi 6 e 7, può arrivare al 100%.

Appalti in emergenza sanitaria e finanziamento misto

L’articolo 9 disciplina appalti congiunti, appalti per conto degli Stati membri e acquisti come grossista della Commissione nei casi di grave minaccia transfrontaliera notificata o di emergenza sanitaria riconosciuta ai sensi della decisione n. 1082/2013/UE. L’articolo 10 rinvia al regolamento (UE) 2021/523 e al titolo X del regolamento finanziario per le operazioni di finanziamento misto.

Finanziamento cumulativo

L’articolo 11 consente che un’azione finanziata dal programma riceva anche fondi di altri programmi UE, inclusi i fondi in gestione concorrente, purché non per gli stessi costi e senza superare i costi ammissibili totali.

Azioni ammissibili e soggetti beneficiari

Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono che sono ammissibili solo le azioni che attuano gli obiettivi degli articoli 3 e 4, in particolare quelle dell’allegato I. Sono ammissibili soggetti stabiliti in Stati membri, PTOM collegati, paesi associati o altri paesi terzi indicati nei programmi di lavoro, oltre a soggetti costituiti ai sensi del diritto UE o organizzazioni internazionali; le persone fisiche sono escluse. Sono previste sovvenzioni dirette a ERN, OMS, organismi non governativi qualificati e, in casi eccezionali, soggetti di paesi terzi non associati. L’articolo 14 disciplina l’ammissibilità di costi sostenuti prima della domanda in specifici casi, in particolare per azioni contro gravi minacce transfrontaliere.

Governance e consultazione

L’articolo 15 istituisce il gruppo direttivo "UE per la salute", composto da Commissione e Stati membri, consultato sulle priorità e l’attuazione del programma. L’articolo 16 impone la consultazione annuale dei portatori di interessi e l’informazione del Parlamento europeo. L’articolo 24 richiede coerenza, sinergia e complementarità con altre politiche, programmi e strumenti UE.

Attuazione e comitologia

L’articolo 17 prevede programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, che definiscono azioni, ripartizione indicativa delle risorse, operazioni di finanziamento misto, azioni ammissibili e modelli uniformi di raccolta dati. Gli atti sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Protezione dei dati, monitoraggio e indicatori

L’articolo 18 impone il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L’articolo 19 rinvia all’allegato II per gli indicatori di monitoraggio e consente alla Commissione di modificarli con atti delegati; sono previsti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Valutazione, audit e tutela degli interessi finanziari

L’articolo 20 impone una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del programma. Gli articoli 21 e 22 rafforzano audit e tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo ai paesi terzi partecipanti il diritto di accesso per Commissione, OLAF, Corte dei conti e, se del caso, EPPO.

Delega, informazione e abrogazione

L’articolo 25 conferisce alla Commissione, per sette anni dal 26 marzo 2021, il potere di modificare gli indicatori dell’allegato II. L’articolo 26 disciplina informazione, comunicazione e visibilità dei fondi. L’articolo 27 abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 dal 1° gennaio 2021, mentre l’articolo 28 contiene disposizioni transitorie per le azioni in corso. L’articolo 29 prevede l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2021.

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