Sentenza n. 9068/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7523/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021 e condannato l'Amministrazione all'attribuzione del beneficio di 500 euro, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 7523/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per l'anno scolastico 2020/2021, della Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero ad attribuire il beneficio economico di 500 euro, oltre accessori, nonché a rifondere 350 euro di spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di contestazioni o chiarimenti del Ministero, l'allegato inadempimento è stato ritenuto sussistente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono nuovamente sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata e del numero di giudizi analoghi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l'esecuzione del giudicato e può impartire le prescrizioni necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario quando il giudicato deve essere eseguito da un'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, beneficio economico riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso è stato ritenuto necessario, nel caso concreto, prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato ai fini esecutivi ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle decisioni contro le amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo verifica l'esistenza dell'inadempimento e impone all'amministrazione le attività necessarie per dare concreta attuazione al giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati nel titolo esecutivo.
- Quando il privato allega l'inadempimento di un'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e subordinandone l'attivazione a una richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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