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Sentenza

Sentenza n. 1457/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, concernente l’attivazione della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 marzo 2024 e notificata in forma esecutiva il 7 marzo 2025, chiedendo che il Ministero desse esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la carta del docente; il ricorrente ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenuta esecuzione, insistendo soltanto per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio era intervenuta l’attivazione della carta del docente, con conseguente soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte ricorrente. Tuttavia, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese in considerazione del comportamento processuale della parte resistente e dell’elevato numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare la restante metà, liquidata nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro; l’intervenuta attivazione della carta del docente ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione dell’obbligo risultante dal titolo durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • La soccombenza virtuale può essere temperata dichiarando non ripetibile una parte delle spese, quando il comportamento processuale della parte resistente e la pendenza di numerosi procedimenti analoghi abbiano inciso sulla tempestività dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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