Sentenza del 24/05/2016 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione - Cessione d'azienda - Avviamento - Determinazione - Criteri fissati dalla legge - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore dell'avviamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in occasione della cessione d'azienda. Il ricorrente contestava la quantificazione operata dall'Amministrazione finanziaria, sostenendo che i criteri legali utilizzati non potessero essere applicati in modo automatico e che, per determinare correttamente il reddito prospettico e quindi l'avviamento, dovessero essere considerati anche i costi ordinari riferibili all'azienda ceduta.
La decisione
La sentenza ha affermato che i criteri legali di determinazione dell'avviamento vincolano l'Amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura di accertamento con adesione, ma al di fuori di tale procedura hanno valore meramente presuntivo. Il giudice tributario può quindi utilizzare anche criteri diversi, purché idonei a individuare concretamente il valore dell'azienda. In particolare, la stima del reddito prospettico non può prescindere dalla considerazione dei costi ordinari dell'azienda. L'impostazione basata su una quantificazione automatica o non adeguatamente depurata dei costi non è pertanto sufficiente.
Norme richiamate
Normativa sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla cessione d'azienda
Il valore dell'azienda e del relativo avviamento deve essere determinato in modo effettivo e ragionevole, considerando gli elementi economici rilevanti dell'attività ceduta.
Criteri legali di determinazione dell'avviamento
I criteri fissati dalla legge costituiscono indicazioni vincolanti per l'Amministrazione finanziaria nella procedura di accertamento con adesione, mentre al di fuori di essa hanno natura presuntiva e non impediscono al giudice tributario di adottare criteri alternativi.
Massime di principio
- I criteri fiscali legali per stimare l'avviamento non devono essere applicati automaticamente in ogni giudizio: fuori dall'accertamento con adesione costituiscono presunzioni superabili con una diversa valutazione motivata.
- La stima dell'avviamento deve riflettere il reddito prospettico realmente conseguibile dall'azienda e deve quindi considerare anche i costi ordinari necessari per produrre quel reddito.
- Un avviso di rettifica fondato esclusivamente su formule standard o su ricavi e redditi lordi, senza esaminare i costi e le caratteristiche concrete dell'azienda, può essere contestato per difetto di motivazione o per errata determinazione della base imponibile.
- Nel contenzioso tributario il giudice può valorizzare elementi economici diversi da quelli utilizzati dall'Amministrazione, purché la decisione esponga un percorso logico e coerente nella determinazione dell'avviamento.
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