L.R. Abruzzo 47/2006
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2007 della Regione Abruzzo: dispone rifinanziamenti, istituisce e ridenomina capitoli, autorizza spese e contributi per vari settori, disciplina operazioni sul debito e misure per sanità, enti regionali, trasporti, cultura, sociale, ambiente, sport e turismo. Molte misure sono limitate all’esercizio 2007 o a termini specifici (entro il 31/12/2007, 30/6/2007, ecc.).
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2007
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2007
La legge definisce le principali misure finanziarie e organizzative per il bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo. Interviene su rifinanziamenti, capitoli di bilancio, contributi settoriali, gestione del debito, vincoli di spesa e numerosi interventi puntuali, molti dei quali circoscritti all’esercizio 2007.
Disposizioni di bilancio, rifinanziamenti e capitoli
La legge autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali elencate nell’Allegato 1, nei limiti degli stanziamenti iscritti con il bilancio 2007. Dal 2007 sono inoltre modificati gli stanziamenti continuativi e i limiti d’impegno secondo l’Allegato 2. Sono istituiti, per ragioni tecniche, nuovi capitoli di spesa ed entrata; alcuni capitoli sono anche ridenominati, tra cui quelli relativi agli interventi sugli impianti telefonici, agli apparati di rilevazione presenze e all’Osservatorio legislativo interregionale.
Programmazione, perenzione e gestione contabile
La legge pone come obiettivo primario l’utilizzo annuo, previa reiscrizione, di almeno il 25% delle somme in perenzione amministrativa o economie vincolate iscritte su ciascun capitolo, salvo minori percentuali per motivazioni oggettive non dipendenti dalle strutture della Giunta. Tale obiettivo rileva anche ai fini della valutazione delle prestazioni amministrative e dirigenziali e del controllo di gestione.
In materia contabile, la legge consente l’attribuzione di più codici SIOPE allo stesso capitolo, purché sia rispettata la classificazione tra spese correnti e in conto capitale e il titolo del capitolo. Stabilisce inoltre che, per l’utilizzo di risorse vincolate, l’impegno possa essere assunto solo previo accertamento della relativa entrata da parte della stessa struttura che dispone l’impegno.
Gestione del debito regionale
La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare il debito mediante trasformazione delle scadenze, anche tramite convocazione delle assemblee degli obbligazionisti e operazioni derivate, comprese quelle che annullano o modificano operazioni già esistenti o che siano indicizzate a parametri diversi da quelli del d.m. n. 389/2003. È inoltre autorizzata la rinegoziazione dei prestiti obbligazionari emessi; la vita media dei prestiti rinegoziati non può superare 40 anni dalla decorrenza della rinegoziazione. Per tali operazioni la Giunta informa preventivamente la Commissione consiliare e successivamente comunica l’esito. L’autorizzazione per la rinegoziazione vale fino al 31 dicembre 2007.
Sanità: dismissioni patrimoniali e ripiano dei disavanzi
Le ASL devono avviare entro il 31 dicembre 2007 le procedure di dismissione, mediante alienazione, del patrimonio immobiliare non impiegato per attività sanitaria. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge devono trasmettere alla Giunta l’elenco dei beni; nei successivi 60 giorni la Giunta individua, sentita la Commissione consiliare e tramite la Direzione Sanità, i beni da alienare e le modalità operative.
L’alienazione avviene di regola tramite evidenza pubblica, preferibilmente con asta pubblica a offerte segrete in aumento. La trattativa privata è ammessa solo in casi tassativi, tra cui esiti deserti degli incanti, scarsa appetibilità del bene, prelazione di conduttori o concessionari, oppure vendita a enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica con vincolo di destinazione a servizi o impianti pubblici.
Per gli immobili ad uso abitativo delle ASL è riconosciuta una disciplina speciale: la trattativa privata è ammessa in favore di conduttori o familiari in determinate condizioni personali o reddituali, con prezzo determinato dall’Agenzia del Territorio dell’Aquila; è inoltre riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori e concessionari degli immobili abitativi non compresi in tale disciplina. I proventi delle alienazioni, al netto di specifiche spese accessorie, sono versati alla Tesoreria regionale e destinati al ripiano dei debiti a lungo termine e ai relativi stanziamenti di spesa; la rendicontazione alla Regione deve avvenire entro il trimestre successivo alla stipula.
Dismissione beni ex Casmez e gestione stralcio
Per i beni del demanio regionale acquisiti nell’ambito del progetto Cassa per il Mezzogiorno P.S. 29/37, non più da completare, è istituita una gestione stralcio presso la Direzione Agricoltura e Foreste. Un Commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta, è incaricato di tutte le attività necessarie alla dismissione, compresa la stipula di atti negoziali. Per il 2007 sono previsti introiti pari a 1 milione di euro e spese pari a 75 mila euro; i maggiori accertamenti rispetto alla previsione sono destinati a interventi in conto capitale del settore agricolo e agroalimentare.
Immobili finanziati dalla Regione e patrimonio ATER
Gli immobili realizzati o acquisiti con finanziamenti regionali conservano il vincolo di destinazione pubblica e possono essere alienati solo previa autorizzazione del Consiglio regionale. I proventi devono essere riversati alla Regione in proporzione al finanziamento ricevuto. La disciplina non si applica alle dismissioni del patrimonio immobiliare delle ATER, le cui risorse sono destinate a nuovi investimenti di edilizia abitativa e manutenzioni. Le ATER possono vendere alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati su aree in diritto di superficie anche prima della stipula delle convenzioni con i comuni o gli enti proprietari delle aree; i relativi oneri sono a loro carico.
Razionalizzazione degli enti regionali e riduzione dei costi
Entro il 30 giugno 2007 la Giunta deve presentare proposte legislative per razionalizzare enti strumentali, aziende e agenzie regionali, consorzi, enti dipendenti o controllati e società partecipate, con l’obiettivo di aumentare efficienza e qualità dei servizi e ridurre i costi complessivi di almeno il 10%. Le proposte devono considerare la riduzione del numero degli enti, la revisione degli organi di amministrazione e controllo e il rispetto del principio di allineamento temporale. Le misure sono da sottoporre al Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali per i riflessi occupazionali.
Finanza pubblica, enti strumentali e società partecipate
Per il 2007 la complessiva spesa degli enti strumentali e delle aziende regionali non può superare quella del 2005 ridotta dell’1,8%, con esclusione delle spese delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per interventi finanziati con trasferimenti regionali finalizzati. La Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali coordina impegni e pagamenti e può interromperli se necessario per il rispetto del Patto di stabilità interno. La Giunta può assumere diversa determinazione se lo ritiene necessario.
Sono introdotte anche norme specifiche per le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari: esse osservano esclusivamente la normativa regionale in materia di finanza pubblica, trattengono nel proprio bilancio economie e utili di esercizio, ed sono escluse dal Patto di stabilità interno.
Cultura, istituzioni culturali e fondi dedicati
La legge modifica la disciplina dei fondi per la promozione culturale, assegnandone la gestione, previa determinazione dei criteri da parte della Giunta, alle Direzioni individuate dal Programma operativo. Per il 2007 è anche confermata la finalizzazione di risorse per specifiche istituzioni culturali e, in un caso, la Regione favorisce anticipazioni senza interessi fino al 100% dei contributi regionali spettanti alle istituzioni culturali musicali, cinematografiche e teatrali; tale comma risulta però successivamente abrogato.
Per il 2007 vengono inoltre previste risorse per la Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, con contributo annuo e regole di liquidazione condizionate a rendicontazione, documentazione di spesa e destinazione di una quota a fondo rotativo per iniziative future; anche questa disposizione risulta poi abrogata.
Sociale, famiglie, lavoro e welfare
La legge istituisce il Fondo per il sostegno sociale destinato ai nuclei familiari sotto la soglia di povertà ISTAT, con regolamento consiliare da approvare su proposta della Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore. È inoltre istituito un Fondo di sostegno alle famiglie monoreddito e, in tale ambito, un intervento per il sostegno ai lavoratori in CIGS dipendenti da aziende in procedura concorsuale; la misura risulta poi abrogata.
Viene istituito anche il Fondo di garanzia per i lavoratori atipici, finalizzato ad agevolare il credito al consumo per lavoratori interinali, a termine, a progetto e coordinati e continuativi; l’operatività è però sospesa limitatamente al 2007 fino a nuova previsione normativa. È inoltre introdotto il sostegno sociale agli assegnatari di alloggi ERP e il contributo per il pagamento del canone di locazione, entrambi poi abrogati.
Edilizia residenziale pubblica, affitti e abitare
Per il 2007 sono stanziate risorse per sostenere gli assegnatari di alloggi ERP impossibilitati a pagare il canone, ripartite tra le ATER in proporzione agli assegnatari nelle fasce di reddito più basse; il relativo comma è successivamente abrogato. È inoltre previsto un contributo regionale per alimentare il Fondo statale di sostegno agli affitti ex art. 11 L. 431/1998, anch’esso poi abrogato.
Istruzione, scuole e sicurezza degli edifici scolastici
È prorogato al 31 dicembre 2007 il termine previsto per contributi alle province per interventi di edilizia scolastica. La legge autorizza inoltre per il 2007 un cofinanziamento di 1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli edifici scolastici, con criteri attuativi demandati alla Giunta. Vengono poi previsti interventi puntuali e finanziamenti specifici su singole annualità e programmi di edilizia scolastica.
Infrastrutture per i Giochi del Mediterraneo 2009
Per il completamento infrastrutturale delle opere connesse ai XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 è autorizzato uno stanziamento continuativo di 3 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009. La Giunta definisce il programma degli interventi e le modalità di realizzazione, anche mediante accordi di programma con Province e Comuni interessati, in raccordo con la disciplina specifica sul grande evento.
Sicurezza urbana e presidi di pubblica sicurezza
La Regione sostiene i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti che ospitano presidi di pubblica sicurezza, finanziando la realizzazione o l’ammodernamento delle strutture destinate alle Forze dell’Ordine o interventi di manutenzione sugli edifici già destinati a tali funzioni. Il contributo può arrivare fino ai due terzi del costo complessivo. Sono previsti termini stringenti per la domanda, per l’avvio dei lavori e per la rendicontazione; il mancato avvio o la mancata trasmissione dei documenti comporta il recupero del contributo.
È inoltre prevista una disciplina specifica, poi sostituita da un comma successivo, per i Comuni che non avevano ottenuto finanziamenti in precedenti leggi finanziarie, con accesso a un solo mutuo entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Ambiente e siti inquinati
La Regione interviene a favore dei Comuni per la rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti del territorio regionale, ai fini della successiva bonifica e del ripristino ambientale. È istituito un fondo di rotazione con stanziamento iniziale di 4 milioni di euro, alimentato dalle restituzioni dei Comuni beneficiari in dieci rate annuali senza interessi. Le modalità di gestione sono demandate alla Giunta.
Lavoro, formazione e politiche attive
La Regione partecipa a una convenzione quadro con Regione, Conferenza Episcopale/Diocesi, Italia Lavoro e Province per istituire punti Borsa Lavoro e sviluppare un progetto di incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per persone in condizione di disagio. Sono inoltre previste norme per il fondo di rotazione per politiche attive del lavoro, formazione e istruzione, con subordinazione dell’impegno all’accertamento dell’entrata.
Attività produttive, turismo, termalismo e commercio
La legge interviene sul fondo per il sostegno regionale alle imprese turistiche, fissandone per il 2007 la dotazione presuntiva e la copertura tramite rientri e economie vincolate. Stanzia inoltre un contributo per le cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, destinato al settore turismo, e aggiorna l’importo del contributo annuale ad altre cooperative di garanzia. Vengono anche stabiliti criteri per l’utilizzo di risorse destinate al distretto abruzzese del benessere, alla realizzazione di parchi urbani e periurbani e a interventi per il comparto artigianale.
Trasporti, mobilità e viabilità
La Regione aderisce a FEDERMOBILITÀ e assume l’obbligo di versare la quota associativa annua. Sono previsti interventi di dragaggio dei porti regionali o situati sul territorio regionale, con individuazione dei concessionari da parte della Giunta e copertura finanziaria su apposito capitolo. In materia di viabilità, viene istituito un fondo unico che comprende risorse statali e regionali; una quota di esso può essere destinata ai Comuni e alle Province per manutenzione, somma urgenza e miglioramento della sicurezza stradale. Per il triennio 2007-2009 la quota destinabile sale dal 15% al 25%.
Sono inoltre prorogati al 31 dicembre 2008 alcuni termini della normativa sul trasporto pubblico locale e viene ridefinita la copertura finanziaria della legge sull’intermodalità regionale.
Ambiente, energia, patrimonio e altri interventi settoriali
Sono previste modifiche alla disciplina sulle fonti rinnovabili e sul risparmio energetico, demandando alla Giunta la fissazione di principi e criteri per l’ammissione e l’erogazione dei finanziamenti, anche avvalendosi di FIRA. La legge contiene inoltre numerosi finanziamenti e finalizzazioni di risorse per programmi su cultura, sport, agricoltura, aree interne, montagna, sicurezza dei cittadini, porti, università e altri settori.
Norme su persone giuridiche private e A.R.T.A.
La legge modifica i requisiti documentali e patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni private: è richiesta una relazione patrimoniale e finanziaria recente, con patrimonio netto minimo di 10.000 euro per le associazioni e 50.000 euro per le fondazioni.
Per l’A.R.T.A. viene introdotta la gestione finanziaria secondo principi di contabilità finanziaria, con allegazione di stato patrimoniale e conto economico al rendiconto generale, adozione di strumenti di contabilità analitica e adeguamento del sistema contabile a partire dall’esercizio 2007.
Termini, regimi temporali e disposizioni finali
Molte misure hanno efficacia limitata all’esercizio 2007 o sono legate a specifici termini, come il 31 dicembre 2007, il 30 giugno 2007, il 31 gennaio 2007 o altri termini puntuali previsti per domande, esecuzione di lavori, rendicontazioni o autorizzazioni. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Obsolescenza normativa
Gran parte delle previsioni ha natura di legge finanziaria annuale, con effetti concentrati sul 2007 e su eventi o programmi già conclusi. Diverse disposizioni risultano inoltre espressamente abrogate o sospese nelle note di consolidamento; la disciplina resta comunque utile soprattutto come base storica e per il riuso interpretativo delle modifiche apportate ad altre leggi regionali.
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