R.R. Puglia 14/2005
Figura professionale Operatore Socio - sanitario(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 14/2005 istituisce e disciplina la figura dell’Operatore Socio-Sanitario, definendone profilo, formazione, fabbisogno annuo e sedi dei percorsi. È stato però abrogato dal regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28, quindi non è più applicabile.
Disciplina della figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario in Puglia
Figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario in Puglia
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Puglia, l’istituzione della figura dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS), il relativo profilo professionale e l’organizzazione della formazione. La disciplina recepisce i contenuti dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e del decreto ministeriale 18 febbraio 2000 sul profilo e sull’ordinamento didattico dell’OSS.
Oggetto e finalità
L’atto ha come scopo l’applicazione, a livello regionale, della disciplina statale di riferimento sulla figura dell’OSS. Il regolamento inquadra l’operatore come soggetto formato attraverso specifica qualifica professionale, destinato ad agire nell’area sociale e sanitaria per soddisfare i bisogni primari della persona, favorendone benessere e autonomia.
Profilo professionale e funzioni
L’OSS è descritto come l’operatore che, dopo aver conseguito l’attestato di qualifica al termine di un percorso formativo specifico, svolge attività orientate a:
- soddisfare i bisogni primari della persona, con il concorso e la supervisione di professionisti sanitari, nei limiti delle proprie competenze;
- favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
L’attività si svolge in collaborazione con gli altri operatori professionali dell’assistenza sanitaria e sociale, secondo un criterio di lavoro multidisciplinare.
Formazione e soggetti attuatori
La formazione dell’OSS è ricondotta alla competenza della Regione Puglia, che la realizza tramite:
- i Direttori generali delle Aziende sanitarie;
- gli Enti ecclesiastici;
- gli I.R.C.C.S. pubblici e privati;
- enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, con almeno due anni di esperienza in percorsi formativi per il sociale, selezionati tramite avviso pubblico e finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Gli enti accreditati che erogano la formazione devono stipulare convenzioni con le strutture sanitarie e con le altre istituzioni pubbliche e private coinvolte per organizzare la didattica d’aula e i tirocini formativi.
Determinazione del fabbisogno annuo
Il fabbisogno annuale di formazione viene rilevato dal Settore Formazione Professionale della Regione tramite i Direttori generali delle ASL e i Comuni, previa informazione alle organizzazioni sindacali e agli assessorati competenti. La rilevazione riguarda due macro-ambiti:
- personale da impiegare nelle aziende sanitarie, negli I.R.C.C.S. pubblici e privati, negli enti ecclesiastici, nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private socio-sanitarie autorizzate;
- personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private socio-assistenziali per anziani, disabili, utenti psichiatrici e persone con dipendenze patologiche.
Percorsi per il personale OTA in servizio nelle strutture pubbliche
Il personale con qualifica di OTA in servizio presso strutture pubbliche è formato attraverso percorsi finanziati con risorse del fondo sanitario regionale. I corsi sono realizzati da ASL e I.R.C.C.S. pubblici, previa informazione alle organizzazioni sindacali e previa autorizzazione dirigenziale del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato alle Politiche della Salute.
L’autorizzazione è rilasciata in relazione a:
- progetto formativo;
- numero dei partecipanti;
- data di avvio;
- sedi formative;
- organizzazione complessiva del corso.
Sedi formative e tirocini
I percorsi formativi possono essere svolti esclusivamente:
- presso sedi formative accreditate;
- presso sedi già attivate per corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di OTA presso ASL, enti ecclesiastici e I.R.C.C.S. pubblici e privati.
I tirocini formativi si svolgono presso strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della normativa regionale richiamata. Gli enti accreditati che usano sedi di cui non sono titolari devono regolare i rapporti mediante convenzione.
Regime applicativo e obsolescenza
Il regolamento risulta espressamente abrogato dall’art. 17 del regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28. Pertanto non è più vigente né utilizzabile nella prassi applicativa attuale.
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