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Regolamento

R.R. Puglia 22/2005

Approvazione definitiva regolamento attuativo "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)(•) (•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 22/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo per agevolare, in Puglia, investimenti turistico-alberghieri delle PMI: nuove unità locali e interventi connessi a impianti golfistici. Definisce requisiti dei beneficiari, localizzazione, spese ammissibili, limiti d’investimento e obbligo di business plan. Originariamente riferito al POR 2000-2006; alcune regole sugli indicatori di graduatoria sono poi state disapplicate per le concessioni adottate in tale periodo.

Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva in Puglia

Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva in Puglia

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, gli aiuti destinati a favorire investimenti turistico-ricettivi di piccola e media impresa. La disciplina è finalizzata alla realizzazione di nuove strutture alberghiere e di interventi collegati al golf, con vincoli puntuali su localizzazione, importi, requisiti soggettivi e documentazione tecnica.

Risorse finanziarie e dotazione disponibile

La dotazione iniziale per le agevolazioni è pari a 52 milioni di euro, così ripartiti:

  • 41 milioni di euro per i programmi di investimento di cui alla lettera a) dell’articolo 4;
  • 11 milioni di euro per i programmi di investimento di cui alla lettera b) dell’articolo 4.

La Giunta regionale può modificare tali disponibilità in caso di rimodulazioni, sopravvenienze o ulteriori fondi successivamente disponibili.

Soggetti beneficiari e requisiti dimensionali

Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese che svolgono attività turistico-alberghiera. Alla data di sottoscrizione della domanda devono essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, nonché trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza essere soggette a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta o volontaria.

Le imprese individuali non ancora operative possono presentare domanda anche senza iscrizione immediata al registro delle imprese, purché titolari di partita IVA; l’iscrizione deve comunque essere effettuata e comprovata entro la trasmissione della documentazione finale di spesa.

Tutti i richiedenti devono essere in contabilità ordinaria oppure optare per tale regime dal periodo d’imposta successivo alla domanda o all’avvio del programma, se successivo.

Il regolamento definisce come PMI, ai fini dell’agevolazione, l’impresa che cumulativamente:

  • ha meno di 95 dipendenti;
  • ha fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 10,1 milioni di euro;
  • possiede il requisito di indipendenza.

È piccola impresa quella che cumulativamente:

  • ha meno di 20 dipendenti;
  • ha fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 1,9 milioni di euro;
  • possiede il requisito di indipendenza.

Sono inoltre disciplinati i criteri di calcolo di dipendenti, fatturato e totale di bilancio, con riferimento anche alle partecipazioni dirette e indirette, alle imprese collegate, alle unità lavorative annuo (ULA) e alle ipotesi di indipendenza o di perdita della stessa per effetto delle partecipazioni detenute da imprese di maggiori dimensioni.

Requisiti dell’unità locale e disponibilità dell’immobile

Il programma di investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riferirsi a una sola unità locale ubicata in Puglia, della quale il richiedente abbia piena disponibilità per l’attività agevolata.

Per dimostrare tale disponibilità, entro la scadenza della domanda occorre comprovare il possesso del suolo e, se presenti, degli immobili mediante titoli idonei di proprietà, diritto reale, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche in forma di preliminare. I titoli devono risultare già registrati; se la registrazione è effettuata tramite pubblico ufficiale, essa può intervenire successivamente, ma va comunque comprovata entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione. Il ritardo comporta la nullità della domanda.

Se la disponibilità dipende da concessione demaniale, la concessione deve essere ottenuta entro la fine dell’istruttoria e deve avere durata compatibile con l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla messa in funzione.

Localizzazione territoriale

Gli investimenti agevolabili devono riferirsi a unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia. La disciplina non opera al di fuori di tale ambito territoriale.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili due tipologie di programmi:

  • realizzazione di nuove unità locali destinate all’attività ricettiva alberghiera;
  • programmi di investimento connessi ad impianti per il gioco del golf.

Per il primo tipo sono esclusi gli interventi di ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione o trasferimento di unità locali esistenti. Per il secondo tipo sono agevolabili:

  • nuove strutture ricettive alberghiere con realizzazione di campi da golf da 18 buche, comprensivi di club-house;
  • ampliamenti di strutture ricettive alberghiere connessi a impianti golfistici già esistenti da 18 buche, comprensivi di club-house.

Sono ammissibili solo i programmi di importo superiore a 2,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono calcolate su un importo complessivo non superiore a 12 milioni di euro per ciascun programma.

Il programma può comprendere anche servizi di consulenza per:

  • acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica per strutture turistiche;
  • certificazione dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale secondo ISO 9000, ISO 14001 ed EMAS;
  • progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale.

Le spese per tali servizi non possono superare 100.000 euro e rientrano comunque nel tetto complessivo di 12 milioni di euro.

Servizi annessi e requisiti tecnici degli immobili

Nella realizzazione di una nuova unità locale possono essere inclusi servizi annessi, ossia strutture o impianti che migliorano la qualità del servizio ricettivo e sono funzionalmente collegati alla struttura principale. Devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale oppure, se adiacenti, anche in altro comune, e devono essere gestiti dagli stessi soggetti.

A titolo esemplificativo sono indicati piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi, garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi nautici, spiagge attrezzate e servizi termali.

Gli immobili oggetto dell’investimento devono rispettare le prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. n. 236/1989.

Unicità del programma e business plan

Ogni domanda deve riguardare un solo programma di investimento e una sola unità locale; uno stesso programma non può essere frazionato in più domande.

La domanda deve essere corredata da business plan, inteso come piano strategico aziendale con una parte descrittiva e una analitico-numerica. Il documento deve consentire la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria del progetto e della capacità di conseguire gli obiettivi produttivi, economici e occupazionali indicati nella domanda.

La parte descrittiva deve illustrare, in modo adeguato, l’impresa, il programma, l’unità produttiva e l’eventuale area produttiva da valutare, con particolare attenzione a organizzazione, campo di attività, ragioni dell’investimento, prodotto/servizio, mercato, fattori produttivi e tematiche ambientali. Devono essere documentate la solidità finanziaria dell’impresa e, se del caso, dei soci, nonché la capacità di sostenere gli impegni tecnici e finanziari, anche in presenza di altri programmi temporalmente sovrapposti.

La parte analitico-numerica deve sviluppare, sulla base dei dati dell’ultimo bilancio consuntivo o di documenti equivalenti ammessi, gli stati patrimoniali, i conti economici e i flussi finanziari fino all’esercizio a regime. Il regolamento precisa anche il concetto di area produttiva da valutare, utilizzabile quando la struttura dell’impresa e il programma lo consentano, al fine di rappresentare in modo più puntuale gli effetti dell’investimento.

Regola transitoria sugli indicatori di graduatoria

Per effetto dell’art. 41 della l.r. 45/2012, le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal regolamento, purché il provvedimento di concessione sia stato adottato nel periodo di programmazione del POR Puglia 2000-2006, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori usati per la formazione delle graduatorie. Restano salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.

Ambito temporale e attualità della disciplina

Il regolamento è del 2005 ed è pubblicato nel BURP del 19 aprile 2005. Pur risultando formalmente non abrogato nel testo fornito, la sua disciplina è connessa a un quadro di programmazione già concluso e a interventi specifici del periodo POR 2000-2006; per questo, nella pratica applicativa odierna, ha rilievo soprattutto storico e transitorio.

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