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Regolamento

R.R. Puglia 20/2005

Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 - Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate

Normativa regionaleR.R. Puglia 20/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale pugliese definisce autorizzazioni, requisiti igienico-sanitari, dotazioni minime, regole per recinzioni e accessibilità delle strutture balneari e delle spiagge attrezzate. Disciplina anche pulizia, soccorso, servizi igienici per disabili e rinvia a ordinanze regionali annuali per sicurezza e periodi/orari di apertura. È tuttora vigente, salvo successive modifiche non riportate.

Standard e requisiti minimi per stabilimenti balneari e spiagge attrezzate in Puglia

Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i requisiti minimi di apertura e gestione degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate. La normativa incide su autorizzazioni, igiene, dotazioni, accessibilità, recinzioni e regole di apertura stagionale.

Ambito di applicazione e autorizzazione all’apertura

L’apertura degli stabilimenti balneari, sia aperti al pubblico sia inseriti in complessi turistici, è subordinata ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell’USSL competente per territorio. Per i profili di tutela ambientale, il Servizio di Igiene Pubblica deve acquisire preventivamente i pareri degli organi competenti in materia di controllo ambientale.

Superficie minima, capacità e caratteristiche delle cabine

Ogni stabilimento deve garantire una superficie minima di 3 mq per utente; il numero massimo delle utenze ammissibili si calcola in rapporto tra superficie dello stabilimento e superficie minima per utente.

Le cabine sono soggette a limiti quantitativi e dimensionali:

  • il numero massimo delle cabine non può superare 1/6 delle utenze massime ammissibili;
  • ciascuna cabina non può servire più di 8 unità;
  • l’altezza massima è di 2,20 m;
  • la superficie minima è di 1,80 mq;
  • ogni cabina deve essere dotata almeno di sedile e appendiabiti;
  • la pavimentazione deve essere perfettamente liscia e facilmente lavabile;
  • lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede idoneo, largo almeno 1 m.

Servizi igienici e dotazioni sanitarie

Il numero complessivo dei WC non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio. I servizi devono essere allacciati alla rete fognaria oppure dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle autorità sanitarie competenti.

I servizi devono essere separati per sesso; per gli uomini, 1/3 dei WC può essere sostituito da orinatoi a parete. Tutti i WC devono essere dotati di adeguati spazi antibagno con lavabi in numero sufficiente, con almeno un punto di erogazione ogni 5 servizi.

Le spiagge attrezzate devono avere almeno un WC per ciascun sesso, con le medesime caratteristiche richieste.

Requisiti igienico-sanitari e pulizia

Ogni stabilimento balneare deve disporre di:

  • approvvigionamento di acqua potabile;
  • smaltimento dei liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente;
  • raccoglitori per rifiuti in numero e capacità sufficienti;
  • lavabi progettati in modo da evitare gocciolamenti.

La manutenzione deve essere costante e comprende:

  • pulizia quotidiana degli arenili, con cernitura manuale e meccanica della sabbia;
  • disinfezione e disinfestazione quotidiana dei servizi igienici;
  • disinfestazione settimanale degli arenili con rimescolamento profondo della sabbia.

Restano comunque ferme tutte le norme in materia di igiene e sanità pubblica emanate dagli enti competenti.

Soccorso e somministrazione di alimenti e bevande

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi di soccorso e di primo intervento sanitario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le piscine.

I locali o chioschi destinati alla somministrazione o vendita di alimenti e bevande devono rispettare le disposizioni del Regolamento n. 327/80.

Spiagge e aree non in concessione

Tutte le spiagge e le zone costiere non date in concessione devono essere mantenute costantemente pulite dai competenti servizi comunali.

Recinzioni delle aree in concessione

Le zone concesse possono essere recintate solo a condizioni specifiche:

  • la recinzione è ammessa solo nel periodo della stagione balneare stabilito dalla competente ordinanza regionale;
  • le recinzioni devono essere a giorno, con altezza non superiore a 1,50 m, e non devono impedire la visuale del mare;
  • il fronte mare deve rimanere libero;
  • nel periodo invernale, se non esistono aree chiuse o chiudibili per ricoverare beni e attrezzature amovibili, possono essere individuate e recintate aree interne alla concessione fino a un massimo di 100 mq, con analogo sistema a giorno e altezza non superiore a 2 m;
  • le recinzioni delle aree di gioco, se utilizzate solo nel periodo estivo, devono essere rimosse al termine della stagione balneare;
  • restano salve le recinzioni già approvate e inserite nel titolo di concessione come sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine obbligatori per legge.

L’eventuale recinzione deve comunque rispettare le norme di sicurezza vigenti; il concessionario deve procurarsi le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie da altre amministrazioni.

Accessibilità per persone con disabilità

Tutte le strutture balneari devono essere dotate di pedane e accessi idonei al transito di persone con disabilità, così da consentire l’accesso al mare. Devono essere predisposti in particolare percorsi perpendicolari alla battigia fino in prossimità della stessa.

I concessionari possono anche installare altri percorsi sulla spiaggia per favorire la mobilità interna alle aree in concessione, anche se non indicati nel titolo concessorio; tali percorsi possono collegare aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione alla Regione e devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

Le strutture balneari devono inoltre disporre di almeno un servizio igienico per disabili, con segnaletica recante il simbolo internazionale ben visibile. Per le spiagge attrezzate pubbliche tale obbligo è posto a carico delle amministrazioni comunali.

Disposizioni annuali su sicurezza e apertura stagionale

L’autorità regionale competente deve emanare ogni anno, con ordinanza, le disposizioni relative:

  • alla sicurezza per la balneazione;
  • al periodo di apertura e chiusura delle strutture balneari;
  • agli orari di apertura e chiusura.

Resta ferma anche l’osservanza di tutte le norme amministrative, urbanistiche e sanitarie vigenti.

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