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Regolamento

R.R. Puglia 18/2005

L.R. n. 6/04, art. 13 - Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo (•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 18/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in attuazione della L.R. Puglia n. 6/2004, i requisiti per l’iscrizione all’albo regionale dello spettacolo, i criteri di valutazione per contributi e convenzioni, le procedure di domanda, erogazione e rendicontazione. È stato abrogato dal Reg. 13 aprile 2007, n. 11, salvo le eventuali norme transitorie di quest’ultimo.

Modalità di attuazione degli interventi regionali in materia di spettacolo in Puglia

Modalità di attuazione degli interventi regionali in materia di spettacolo

Il regolamento, emanato in attuazione della L.R. Puglia 29 aprile 2004, n. 6, disciplina strumenti, requisiti e procedure per gli interventi regionali nel settore dello spettacolo. Definisce l’albo regionale, i criteri di valutazione per l’assegnazione delle risorse, le modalità di accesso ai contributi e le convenzioni. È riferito alla Regione Puglia ed è stato poi abrogato dal Reg. 13 aprile 2007, n. 11.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento si pone l’obiettivo di dare attuazione organica alla legge regionale sullo spettacolo, sostenendo gli organismi pubblici e privati operanti nei diversi comparti: produzione, festival e rassegne, distribuzione, esercizio, spettacolo viaggiante e circuiti connessi. L’azione regionale è orientata alla progettualità, alla qualità dell’offerta, alla valorizzazione del territorio e alla sussidiarietà con enti locali e altri soggetti istituzionali.

Albo regionale degli organismi dello spettacolo

È istituito l’albo regionale dei soggetti operanti nello spettacolo pugliese, articolato per tipologie di spettacolo e settori di attività. L’iscrizione avviene su istanza dell’organismo interessato e richiede requisiti differenziati in base al settore.

Per la produzione di teatro, musica e coreutica sono richiesti, tra l’altro:

  • direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione professionale;
  • nucleo artistico e struttura tecnico-organizzativa operanti con continuità;
  • sede legale e attività continuativa in Puglia per almeno tre anni, o due anni per la coreutica;
  • fruizione di finanziamenti pubblici o privati negli ultimi tre anni, o due per la coreutica;
  • assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.

Sono previsti requisiti minimi di attività:

  • teatro: almeno 350 giornate lavorative e 50 giornate recitative annue;
  • musica: almeno 500 giornate lavorative e 70 giornate recitative annue;
  • coreutica: almeno 150 giornate lavorative e 30 giornate recitative annue.

Per festival e rassegne servono direzione artistica qualificata, continuità organizzativa, sede legale in regione, tre edizioni negli ultimi tre anni, finanziamenti fruiti negli ultimi tre anni e assenza di contenziosi. Per esercizio e circuiti cinematografici, teatrali, musicali e coreutici, nonché per distribuzione e spettacolo viaggiante, sono richiesti ulteriori requisiti specifici di sede, struttura, agibilità delle sale o delle attrazioni, attività minima annua e regolarità nei confronti degli enti previdenziali e fiscali.

Procedura di iscrizione e mantenimento dell’albo

L’istanza di iscrizione va presentata al settore regionale competente dal legale rappresentante, indicando l’attività prevalente. Deve essere corredata da documentazione costitutiva e gestionale, tra cui atto costitutivo, statuto, iscrizione camerale se impresa, relazione su struttura e risorse, relazione sull’attività svolta, curriculum dei responsabili, dichiarazioni sui finanziamenti, sulle giornate di attività, sulla regolarità previdenziale e fiscale, sull’osservanza dei contratti collettivi e sulle licenze di agibilità e prevenzione incendi.

L’iscrizione avviene sulla base della verifica dei requisiti. Per il mantenimento, entro il 31 dicembre di ogni anno il legale rappresentante deve presentare un’autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti, a pena di esclusione. È previsto anche un controllo periodico del settore competente e l’obbligo, per gli iscritti, di fornire dati e informazioni per il monitoraggio dell’Osservatorio regionale.

Riconoscimento delle istituzioni e organismi di interesse regionale

Le istituzioni e gli organismi richiamati dalla legge regionale sono riconosciuti di interesse regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le istituzioni cui la Regione partecipa come socio sono riconosciute di diritto come istituzioni di interesse regionale.

Il riconoscimento comporta l’ammissione di diritto all’albo regionale e può essere revocato se viene meno il riconoscimento ministeriale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Criteri di valutazione per l’assegnazione delle risorse

L’intervento finanziario regionale viene determinato sulla base di criteri qualitativi e quantitativi.

Tra i criteri qualitativi figurano:

  • capacità progettuale, organizzativa e operativa;
  • valorizzazione di strutture teatrali inutilizzate o poco utilizzate, specie se di pregio storico-artistico;
  • svolgimento dell’attività in strutture teatrali con residenza artistica permanente;
  • rapporti con scuole e università;
  • ambito di operatività internazionale, nazionale o regionale;
  • presenza in aree meno servite o svantaggiate della Puglia;
  • formazione del personale artistico e tecnico-organizzativo;
  • integrazione con azioni di valorizzazione del patrimonio pugliese;
  • attività di formazione e promozione del pubblico;
  • marketing territoriale;
  • contenimento dei costi di accesso agli spettacoli, con attenzione ai giovani e alle fasce deboli.

La valutazione quantitativa considera i costi di produzione, ospitalità, distribuzione, promozione e pubblicità, con riferimento anche al numero di spettatori dell’anno precedente e ai dati SIAE. Tale componente non può superare il 75% dell’intervento finanziario regionale.

Interventi regionali per le attività di spettacolo

Gli organismi iscritti all’albo possono presentare annualmente istanza per accedere agli interventi previsti dalla legge regionale, riferiti al complesso delle attività programmate o a una singola iniziativa.

La domanda deve essere corredata da relazione dettagliata e piano finanziario, con indicazione di finalità, tempi, modalità di realizzazione, partecipazione del pubblico, sinergie con altri soggetti, elementi innovativi e costi reali, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché entrate da altri contributi, incassi, sponsorizzazioni e risorse proprie.

La mancanza della documentazione richiesta comporta l’esclusione dal finanziamento. Le istanze devono pervenire entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello di svolgimento dell’attività. La Giunta regionale approva attività e relativi interventi entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dell’istruttoria del settore competente.

Erogazione, rendicontazione e controlli sui contributi per le attività di spettacolo

Per gli interventi ordinari, il contributo è erogato in due momenti:

  • acconto pari all’80%, garantito da polizza fideiussoria e corrisposto entro 90 giorni dall’assegnazione;
  • saldo a conclusione dell’attività, dopo il riscontro amministrativo-contabile della documentazione probatoria, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività; il saldo è corrisposto entro 90 giorni dall’acquisizione della documentazione.

Se il rendiconto evidenzia una spesa complessiva inferiore al contributo assegnato, la Regione procede alla riduzione proporzionale, quando la diminuzione dei costi sia pari o superiore al 10% rispetto al preventivo. Sono previsti controlli del settore regionale competente sulla regolarità documentale e sullo svolgimento dell’attività.

Interventi per l’esercizio cinematografico, teatrale e musicale

Gli organismi iscritti all’albo che svolgono esercizio cinematografico, teatrale o musicale e che svolgono una riconosciuta funzione sociale e culturale possono accedere a contributi regionali.

I criteri di valutazione includono:

  • adeguamento strutturale del cinema, teatro o auditorium secondo tecnologie aggiornate;
  • attività promozionali e di marketing, specialmente in collaborazione con il Comune;
  • progetti formativi con istituzioni scolastiche;
  • numero di spettatori registrati nell’anno precedente, con dati SIAE;
  • programmazione di qualità;
  • gestione di strutture con non più di tre sale.

Le istanze devono essere presentate entro il 15 settembre dell’anno precedente. Il contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’attività, dopo verifica della documentazione probatoria e dei giustificativi di spesa fiscalmente validi, da depositare entro 60 giorni dalla conclusione. Per questa tipologia, nuove istanze possono essere presentate dopo tre anni dall’assegnazione; inoltre il contributo preclude altri interventi previsti dal regolamento per l’anno di assegnazione.

Interventi per lo spettacolo viaggiante

Gli organismi iscritti all’albo che svolgono spettacolo viaggiante possono chiedere interventi regionali. Sono valutati:

  • partecipazione a manifestazioni collegate alle festività e alle tradizioni storiche e popolari della regione, in numero compreso tra cinque e quindici all’anno;
  • possesso di licenza di agibilità da almeno tre anni;
  • attività promozionale concordata con il Comune ospitante.

La domanda, corredata da relazione e copie delle autorizzazioni comunali, deve essere presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente. Ciascun organismo può indicare non più di tre attrazioni. Il contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’attività, con documentazione probatoria e giustificativi fiscalmente validi da presentare entro 60 giorni. Nuove istanze sono ammesse dopo due anni dall’assegnazione.

Limite massimo del contributo regionale

Per ogni tipologia di intervento prevista dal regolamento, il contributo regionale non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività oggetto dell’istanza.

Interventi diretti della Regione

La Regione può promuovere direttamente, anche in collaborazione con Stato, altre Regioni, università e organismi specializzati, iniziative di particolare rilievo artistico e culturale in ogni settore dello spettacolo. Questa forma di intervento non può superare il 10% della disponibilità finanziaria del bilancio regionale sul capitolo FURS.

Convenzioni con soggetti privati e pubblici, e accordi di programma

La Regione può sostenere attività di spettacolo anche mediante convenzioni per progetti di durata non superiore a tre anni, di rilevanza culturale e artistica almeno regionale.

Per i soggetti privati iscritti all’albo, oltre ai requisiti settoriali, sono richiesti ulteriori condizioni:

  • almeno 1.000 giornate lavorative annue, di cui almeno 100 recitative per prosa e musica e 500 lavorative e 50 recitative per la coreutica;
  • affidabilità finanziaria attestata da bilancio o rendiconto con costi annui almeno pari a 250.000 euro;
  • risorse proprie almeno pari al 20% del budget del progetto;
  • compartecipazione di più soggetti nella progettazione e attuazione, anche in rete.

La mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) esclude la stipula della convenzione.

Possono inoltre stipulare convenzioni soggetti pubblici, comprese le istituzioni iscritte all’albo, ed enti locali che si avvalgano di professionalità qualificate nel settore. Sono previsti anche accordi di programma con Province, Comuni, istituzioni pubbliche ed enti privati pugliesi, coerenti con il programma regionale triennale.

Le finalità indicate includono il sostegno alla creazione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature per lo spettacolo; il sostegno alla produzione, distribuzione, programmazione di qualità, rassegne e festival; l’avviamento di organismi di spettacolo, in particolare imprese giovanili non iscritte all’albo; l’allestimento di aree per lo spettacolo viaggiante; il sostegno alle formazioni bandistiche pugliesi.

Procedura per le convenzioni

Le istanze per convenzioni devono essere presentate entro il 15 settembre e corredate da relazione progettuale e piano finanziario, con indicazione di finalità, tempi, modalità, partecipazione del pubblico, sinergie, innovazione, costi, entrate e risorse proprie. La mancanza della documentazione richiesta comporta l’esclusione.

La convenzione deve contenere:

  • caratteristiche e obiettivi del progetto in coerenza con il programma triennale;
  • attività e costi del primo anno;
  • linee generali per gli anni successivi;
  • durata del progetto;
  • importo del finanziamento regionale;
  • tempi e modalità di erogazione;
  • condizioni di riduzione o revoca;
  • procedure di rendicontazione.

La Giunta regionale approva i progetti e gli schemi di convenzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze, sulla base dell’istruttoria del settore competente.

Regime finale e abrogazione

Il regolamento è espressamente indicato come abrogato dal Reg. 13 aprile 2007, n. 11. Pertanto, oggi ha rilievo principalmente storico e non risulta normalmente applicabile come disciplina vigente.

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