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Sentenza

Sentenza n. 8978/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento della comunicazione del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Autostrade: nel 2022 non sono previsti aumenti dei pedaggi sul 98% rete nazionale”, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con cui si dà atto che “anche per il 2022 vengono confermate le tariffe vigenti sulle autostrade gestite dalle società per le quali è in corso l'aggiornamento/revisione del rapporto concessorio. Ogni variazione sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che dovranno recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti” nonché che “l’adeguamento tariffario medio è stato pertanto riconosciuto alla sola società concessionaria A21 Piacenza-Brescia (Autovia Padana). L’entità della variazione tariffaria è pari al +5,45%”; nonché per l’accertamento dei diritti e interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente al contenuto patrimoniale ed economico del relativo rapporto concessorio.

Giustizia amministrativa202203318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Ministero relativa alla conferma delle tariffe autostradali per il 2022 e al riconoscimento dell'adeguamento tariffario alla sola concessionaria A21 Piacenza-Brescia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la comunicazione ministeriale del 31 dicembre 2021, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento tariffario previsto dalla convenzione unica del 2007 per l'anno 2022. Ha dedotto: la violazione dell'art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003, sostenendo l'inesistenza di un potere amministrativo di sospensione dell'incremento tariffario; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, d.l. n. 183/2020, ritenuto riferibile alle sole concessioni per le quali non fosse stato approvato il PEF, mentre nel caso concreto l'iter di aggiornamento della convenzione e del PEF risultava concluso; la violazione degli artt. 3, 41 e 77 Cost., in ragione della compressione postuma della libertà di iniziativa economica. La società aveva inoltre chiesto l'accesso agli atti dell'istruttoria tariffaria del 2022, senza ricevere risposta nei termini, e si era riservata di agire per il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento. La comunicazione ministeriale, collocata nella sezione “news” del sito istituzionale, aveva natura meramente informativa nei confronti del pubblico e non innovava il rapporto concessorio. Non era indirizzata alla società mediante mezzi di conoscenza legale e mancava della struttura tipica del provvedimento amministrativo, in particolare della parte dispositiva e del carattere innovativo. Il giudice ha inoltre osservato che, qualora la società avesse inteso ottenere un provvedimento ricognitivo del rapporto concessorio, avrebbe dovuto reagire al silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 9 febbraio 2022 mediante i rimedi contro il silenzio. È stata invece accolta la domanda di accertamento, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 147/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, d.l. n. 183/2020 e della precedente disciplina di sterilizzazione degli adeguamenti tariffari, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. La declaratoria di incostituzionalità ha fatto riespandere il diritto della concessionaria all'adeguamento tariffario per l'anno 2022. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 18 della convenzione unica autostradale del 9 luglio 2007

    L’art. 18 della citata convenzione disciplina l’adeguamento annuale delle tariffe e rimanda, per il concreto calcolo, all’art. 15.

    La convenzione costituisce la fonte del diritto della concessionaria all’adeguamento annuale delle tariffe.

  • art. 15 della convenzione unica autostradale del 9 luglio 2007

    la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula definita secondo il metodo del price cap: ΔT = ΔP – X + K

    La disposizione stabilisce il metodo convenzionale di calcolo dell'adeguamento tariffario.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il giudice amministrativo esercita giurisdizione esclusiva sulle controversie relative a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, comprese quelle concernenti il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio.

  • art. 13, comma 5, d.l. n. 183/2020

    La disposizione, che aveva sterilizzato o rinviato gli adeguamenti tariffari autostradali, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la sua caducazione comporta la riespansione del diritto all'adeguamento.

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019

    Anche la precedente disposizione di sterilizzazione dell'adeguamento tariffario è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    La sospensione degli adeguamenti tariffari è stata ritenuta dalla Corte costituzionale incompatibile con i principi di ragionevolezza e uguaglianza, libertà di iniziativa economica e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il motivo non è stato esaminato nel merito poiché la domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Una comunicazione pubblicata nella sezione informativa del sito istituzionale, priva di destinatario determinato, parte dispositiva, carattere innovativo e concreta manifestazione di esercizio del potere, non costituisce un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile con azione di annullamento.
  • Nelle controversie relative al contenuto patrimoniale ed economico di una concessione autostradale, il giudice amministrativo conosce in via esclusiva della domanda di accertamento dei diritti derivanti dal rapporto concessorio.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che sterilizza gli adeguamenti tariffari autostradali elimina il fondamento normativo della sospensione e determina la riespansione del diritto del concessionario all'adeguamento previsto dalla convenzione.
  • La sospensione legislativa degli adeguamenti tariffari può determinare uno squilibrio del rapporto concessorio a vantaggio dell'amministrazione concedente, con effetti negativi sia sugli interessi economici del concessionario sia sulla possibilità di programmare gli interventi infrastrutturali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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