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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24394 - Corte di Cassazione

Spese processuali - Principio della soccombenza - compensazione-Valutazione del giudice di merito- Insindacabilità in sede di legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e la loro quantificazione. Sosteneva che, essendo risultato vittorioso nel merito poiché l'iscrizione ipotecaria era stata ritenuta illegittima, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle parti soccombenti, incluso l'ente impositore. Contestava inoltre l'importo liquidato in appello, ritenendo che il valore della controversia dovesse corrispondere all'importo dell'iscrizione ipotecaria, pari a Euro 25.494,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato C.V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Gerit S.p.A., liquidate in Euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. La Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese di primo grado, poiché il contribuente non aveva impugnato tempestivamente la cartella di pagamento, presupposto dell'iscrizione ipotecaria, e lo sgravio era intervenuto solo durante il processo. Ha inoltre stabilito che, poiché l'appello riguardava esclusivamente le spese, il valore del giudizio di secondo grado era rappresentato dalle sole spese controverse e non dall'importo dell'ipoteca. Corretta anche l'individuazione dell'agente della riscossione quale parte soccombente nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 91 c.p.c.

    Principio della soccombenza

    La parte integralmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, ma la condanna alle spese non è automatica in ogni caso per la parte risultata vittoriosa su alcuni profili. Il giudice può regolare le spese secondo l'esito complessivo della lite.

  • Art. 92 c.p.c.

    Compensazione totale o parziale delle spese

    La compensazione delle spese, totale o parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sia in caso di soccombenza reciproca sia quando ricorrano giusti motivi. La decisione è sindacabile in cassazione solo se viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa oppure se è fondata su motivazioni palesemente illogiche o erronee.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili

    L'iscrizione ipotecaria può essere effettuata dall'agente della riscossione in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina della riscossione. Nel caso concreto, il contribuente non aveva impugnato tempestivamente la cartella presupposta e lo sgravio era intervenuto quando il giudizio era già pendente.

  • Art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Fermo di beni mobili registrati

    La Corte richiama la disciplina del fermo quale istituto analogo all'ipoteca, per qualificare le relative impugnazioni come azioni di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

    I motivi di ricorso per cassazione non consentono di rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle spese, salvo violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 15

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e delle spese di giudizio; la Corte non ha ravvisato una violazione di tali disposizioni.

  • D.M. n. 127 del 2004, Tariffa Forense, Tabella A, parte 4, artt. 5, comma 1, e 6, commi 1 e 3

    La liquidazione delle spese deve essere rapportata all'effettivo oggetto e valore della fase processuale. Se il giudizio d'appello riguarda soltanto le spese del primo grado, il valore della controversia è quello delle spese contestate e non quello della pretesa tributaria originaria.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è normalmente una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di violazioni evidenti o motivazioni manifestamente illogiche.
  • Il fatto di aver vinto nel merito non garantisce sempre il rimborso integrale delle spese: la compensazione può essere giustificata dal comportamento processuale della parte, dalla mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti o dall'intervento successivo di uno sgravio.
  • Quando si contesta un'iscrizione ipotecaria o un fermo, è essenziale impugnare tempestivamente gli atti presupposti, come la cartella di pagamento, per evitare che la propria inerzia incida sulla regolazione delle spese.
  • Nel giudizio d'impugnazione avente ad oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese, il valore della causa è determinato dall'importo delle spese controverse e non dal valore economico della pretesa tributaria originaria.
  • Nelle controversie sull'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione, quest'ultimo è normalmente il soggetto individuato come parte soccombente, poiché l'iscrizione rientra nella sua attività e la cancellazione della formalità grava su di esso.

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