Deliberazione n. 442 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 14 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l’immediato blocco della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica ex post dell’intervento d’urgenza svolto dal dirigente competente entro le 48 ore previste dalla disciplina sul revenge porn.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 17 luglio 2025, due determinazioni urgenti adottate il 14 luglio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e ha attivato la procedura urgente prevista per evitare la diffusione del materiale.
Provvedimenti urgenti adottati il 14 luglio 2025
Accertata la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato i provvedimenti nn. 233 e 234 del 14 luglio 2025, disponendo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 17 luglio 2025 e relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non reca ulteriori prescrizioni, non contiene una valutazione sanzionatoria e si limita a confermare l’efficacia delle misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e assicurarne, ove necessario, la conservazione probatoria per il tempo stabilito.
Punti principali
Origine della segnalazione e presupposti
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che potevano essere oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 233 e 234 del 14 luglio 2025. È stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire immediatamente la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 17 luglio 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 14 luglio 2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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