Circolare numero 37 del 12-03-2020
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'ambito, i soggetti interessati e le modalità operative della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dal D.L. n. 9/2020: sospensione per i comuni indicati dall'allegato al DPCM (art.5) dal 23/02/2020 al 30/04/2020 e sospensione per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator su tutto il territorio nazionale (art.8) dal 02/03/2020 al 30/04/2020. Sono fornite istruzioni su responsabilità dei datori di lavoro riguardo alla quota a carico dei lavoratori, compilazione Uniemens (codici N966/N967 e valori specifici), codici di autorizzazione aziendali (7H/7L), modalità di recupero (rateizzazione fino a 5 mesi o pagamento unico entro termini stabiliti), sospensione della riscossione coattiva, effetti sul DURC, disposizioni per dipendenti pubblici e istruzioni contabili (conti GPA00133/GPA00134).
Istruzioni operative sulla sospensione e il recupero degli adempimenti e dei versamenti contributivi previsti dal D.L. n. 9/2020 (emergenza COVID-19)
Punti principali
Ambito e periodo di sospensione
Art.5: sospensione adempimenti e versamenti per i comuni indicati nel DPCM 1/3/2020 per scadenze dal 23/02/2020 al 30/04/2020. Art.8: sospensione per imprese turistico-ricettive, agenzie e tour operator su tutto il territorio per scadenze dal 02/03/2020 al 30/04/2020
Soggetti destinatari (art.5)
Datori di lavoro privati (anche domestici e aziende agricole), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, limitatamente alle attività svolte nelle zone colpite dall'emergenza
Soggetti destinatari (art.8)
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator iscritte e operative al 02/03/2020 su tutto il territorio nazionale (elenco attività/ATECO indicato)
Quote a carico dei lavoratori e responsabilità del datore
La sospensione riguarda anche la quota a carico dei lavoratori; se il datore trattiene la quota trattenuta è obbligato a versarla alle scadenze ordinarie. Se non trattenuta, la quota del lavoratore è sospesa insieme a quella datoriale
Modalità operative Uniemens e codici
Per periodi feb-mar 2020 usare codici Uniemens N966 (art.5) e N967 (art.8) indicando gli importi sospesi; elementi specifici per parasubordinati: valori 24 e 25 nel flusso. Per le aziende sarà attribuito automaticamente codice autorizzazione 7H (art.5) o 7L (art.8)
Aziende con più sedi e denunce Uniemens
Se un'unica matricola ha unità sia nelle zone interessate sia fuori, la sospensione si applica solo ai lavoratori nelle unità colpite: la denuncia Uniemens deve essere completa e l'importo sospeso evidenziato con causali e flag appropriati
Recupero dei contributi sospesi
Art.5: ripresa dei versamenti dal 1° maggio 2020 senza sanzioni e interessi; possibile rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Art.8: versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
Sospensione riscossione coattiva e cartelle
Art.2: sospensione ope legis dei termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione per scadenze 21/02-30/04/2020 nei comuni indicati; versamenti posticipati al mese successivo al termine della sospensione; sospese anche emissione di avvisi di addebito e diffide in determinate ipotesi
Effetti su DURC e regolarità contributiva
Esposizioni debitorie con scadenza anteriore al 21/02/2020 restano rilevanti per l'invito a regolarizzare; la sospensione vale invece per gli adempimenti e versamenti ricadenti nel periodo sospeso ai fini delle regole del DM 30/01/2015
Disposizioni per dipendenti pubblici
Assenze correlate a malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate al ricovero ospedaliero senza decurtazione retributiva; altre assenze disposte da DPCM sono considerate servizio effettivo (con eccezione dell'indennità di mensa). Previste specifiche procedure sanitarie per forze di polizia, forze armate e Vigili del fuoco
Categorie particolari: artigiani, commercianti, liberi professionisti, agricoli, domestici
Per artigiani e commercianti non sono previste scadenze di contribuzione corrente nel periodo di sospensione; sospensione riguarda invece i piani di rateazione. Analoghe specifiche per Gestione separata, aziende agricole, lavoratori agricoli autonomi, concedenti e datori di lavoro domestico con indicazioni sulle denunce e scadenze differenziate
Istruzioni contabili
Contributi sospesi riportati in Uniemens con N966/N967 devono essere imputati ai conti GPA00133 e GPA00134; la procedura gestionale provvederà alla gestione automatica delle partite e saranno fornite istruzioni amministrative per il recupero
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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