Comunicato dell'Agenzia del Territorio del 21/09/11
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl comunicato disciplina come presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione e l'autocertificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati rurali, con termine al 30 settembre 2011, indicando canali di invio, soggetti legittimati e validità della compilazione telematica.
Modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione delle categorie A/6 classe "R" e D/10 ai fabbricati rurali
Modalità di presentazione delle domande per i fabbricati rurali
Il comunicato definisce le modalità di deposito della documentazione necessaria per ottenere l’attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie catastali A/6, classe "R", e D/10. Le indicazioni sono emanate in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, richiamato quale base normativa per il riconoscimento della ruralità degli immobili.
Ambito e documentazione richiesta
La documentazione da presentare presso l’Agenzia del Territorio riguarda l’attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10 ai fabbricati rurali. Essa comprende:
- la domanda di variazione per l’attribuzione delle suddette categorie;
- l’autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità.
Entrambi i documenti devono essere redatti in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale 14 settembre 2011.
Ufficio competente e termine di presentazione
La domanda e l’autocertificazione devono essere presentate all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio territorialmente competente. Il termine fissato per la presentazione è il 30 settembre 2011.
Modalità di presentazione
La domanda di variazione può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio;
- invio tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmissione via fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- invio tramite posta elettronica certificata.
Gli indirizzi degli Uffici e gli altri riferimenti utili sono consultabili sul sito dell’Agenzia del Territorio, nella sezione dedicata agli "Uffici territoriali".
Soggetti legittimati alla presentazione
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali;
- tramite soggetti incaricati, individuati tra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano;
- tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.
Modalità di deposito e prova della presentazione
La domanda deve essere prodotta in duplice originale presso l’Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al presentatore.
Per le trasmissioni a distanza valgono, ai fini della prova dell’avvenuta presentazione:
- la data di spedizione, per l’invio tramite raccomandata A/R;
- la data del rapporto di trasmissione, per il fax;
- la data dell’attestato di trasmissione elettronica, per la PEC.
Applicazione informatica per la compilazione
L’Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione informatica per compilare la domanda. Tale applicazione consente anche la stampa della domanda con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione dei dati nel sistema informatico.
La domanda compilata e stampata tramite l’applicazione entro il 30 settembre 2011 è considerata tempestiva, purché:
- venga presentata all’Ufficio con una delle modalità previste;
- sia presentata entro 15 giorni dalla data di acquisizione dei dati nel sistema informatico;
- sia debitamente sottoscritta;
- sia integrata con tutta la documentazione prevista.
Inammissibilità delle domande non conformi
L’Ufficio non può esaminare:
- le domande di variazione e le relative autocertificazioni presentate su modelli non conformi a quelli allegati al decreto ministeriale 14 settembre 2011;
- le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.
Riferimenti temporali e fonte
Il comunicato è datato Roma, 21 settembre 2011, e richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 del decreto ministeriale 14 settembre 2011, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 2-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Testo integrale
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