Cassazione Civile, Ordinanza n. 01474/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La vicenda riguarda un immobile rurale ubicato in S. Martino Sannita, danneggiato dal sisma del 1980, del quale il ricorrente si dice comproprietario e possessore. Dopo un tentativo di acquisto del bene e del terreno antistante da parte della controparte, il ricorrente ha promosso tre giudizi possessori dinanzi al Tribunale di Benevento, lamentando prima la chiusura dell'ingresso al cortile con transenne e poi, in successivi episodi, la rottura di catene e catenacci, la rimozione di infissi e bussole, il taglio di ulteriori chiusure e l'apposizione di una palizzata e di un cartello di divieto di accesso. I ricorsi sono stati rigettati in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali, con omessa o errata valutazione delle risultanze processuali e dedotto omesso esame di fatti, sostenendo di aver formulato domande petitorie e possessorie; (2) censura sulla legittimità degli atti amministrativi relativi al contributo post-sisma, all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e alla successiva vendita all'asta, denunciando abuso di potere e violazione di norme speciali; (3) violazione di norme sulla prova, travisamento dei fatti, motivazione apparente e asserita incapacità a testimoniare; (4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la conferma della condanna per responsabilità aggravata; (5) censura sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo per genericità, mancata specifica riproduzione delle conclusioni e presenza di doppia conforme; il secondo perché estraneo al tema possessório, rivolto in sostanza contro il Comune non parte e comunque riservato alla giurisdizione amministrativa; il terzo perché mirato a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e privo di specifica deduzione in punto di incapacità a testimoniare; il quarto perché non riportava la motivazione sulla responsabilità aggravata e pretendeva una nuova valutazione del merito; il quinto perché assorbito dalla soccombenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto delle domande possessorie. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, di una somma in favore del controricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non superassero il vaglio di ammissibilità perché generici, diretti a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, oppure estranei al thema decidendum del giudizio possessório.
Norme richiamate
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, in base a quanto indicato nel testo.
i motivi sono stati scrutinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma ritenuti inammissibili per genericità, doppia conforme e richiesta di rivalutazione del merito.
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte osserva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
la deduzione del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia richiede la specifica riproduzione delle domande o eccezioni e l'indicazione puntuale degli atti in cui furono formulate.
non consente di censurare in cassazione la semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi valutabili liberamente.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
la responsabilità aggravata è confermata e viene applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte, in presenza di soccombenza e condivisione della proposta decisoria.
la Corte applica anche l'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, richiamando la disciplina della definizione accelerata e il correlato abuso del processo.
la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata nella decisione, è valorizzata come indice di abuso del processo ai fini delle condanne ex art. 96 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato proposto dopo la data rilevante e dichiarato inammissibile.
invocata dal ricorrente in relazione agli atti post-sisma e al contributo pubblico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché estranea al giudizio possessório.
art. 35, n. 7, d.lgs. n. 76 del 1990
richiamato dal ricorrente sulle vicende amministrative post-sisma, ma ritenuto irrilevante nel presente giudizio.
art. 97 Cost.
evocato dal ricorrente per lamentare abuso di potere e irragionevolezza degli atti amministrativi, senza ingresso nel merito per estraneità della questione al giudizio.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e difesa, senza che la Corte ravvisi un vizio scrutinabile.
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente in relazione alla motivazione apparente, ma la Corte esclude l'anomalia motivazionale.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione nei termini prospettati.
richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità secondo il filtro dell'art. 360-bis c.p.c.
lo scrutinio del ricorso comporta declaratoria di inammissibilità ove i motivi non si confrontino con un orientamento consolidato e risultino inconsistenti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia o ultrapetizione deve riportare in modo specifico e testuale la domanda o eccezione asseritamente non esaminata, indicando gli atti processuali in cui è stata formulata; una contestazione generica della motivazione è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia piena a prove liberamente valutabili.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di regola, un vizio di legittimità da far valere come semplice errore di valutazione del materiale istruttorio, ma può richiedere il diverso rimedio della revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione e non può essere rimessa in discussione mediante una rivalutazione del merito e delle prove.
- Quando il giudizio di cassazione è definito con inammissibilità conforme alla proposta di decisione accelerata, il sistema processuale può giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.
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