Sentenza del 04/01/2022 n. 8 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'agevolazione "Tremonti ter" (D.L. 1/7/2009, n.78, art.5, comma 1) per la detassazione del 50% del valore di investimenti in nuovi macchinari. L'Agenzia contestava che i macchinari oggetto dell'agevolazione erano stati prodotti e contabilizzati in magazzino prima del periodo agevolato (31/12/2008) e quindi non rientravano negli "investimenti fatti" fra il 1/7/2009 e il 30/6/2010; inoltre sosteneva che i beni erano beni-merce e che l'operazione di leasing-back non aveva comportato un costo effettivo rimasto a carico del contribuente, rendendo così illegittima la detassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR Emilia-Romagna per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'agevolazione Tremonti ter richiede contemporaneamente: a) investimenti in "nuovi" macchinari e apparecchiature effettuati nel periodo 1/7/2009-30/6/2010; b) la strumentalità dei beni all'attività d'impresa. Ne consegue che macchinari già iscritti in magazzino prima dell'entrata in vigore della norma non possono beneficiare dell'agevolazione e che operazioni di leasing-back che non determinano un costo effettivo a carico del contribuente o riguardino beni destinati alla vendita (bene merce) escludono il beneficio.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 5, comma 1 ("Tremonti ter")
"E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO... fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione... può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti."
La norma è di stretta interpretazione e subordina il beneficio a due condizioni congiunte: i beni devono essere "nuovi" (mai utilizzati) e l'investimento deve essere concretamente effettuato nel periodo 1/7/2009-30/6/2010; inoltre i beni devono essere strumentali all'attività d'impresa (non beni-merce).
art. 109 T.U.I.R.
Richiamato come riferimento normativo del regime fiscale dei redditi d'impresa e della correlazione tra costi e imposizione; utile per valutare se l'agevolazione comporti una duplicazione di beneficio rispetto alla deducibilità dei costi.
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la parte che afferma il verificarsi di fatti (es. sostenimento del costo in un certo periodo) deve fornire la prova; rilevante per accertare la data di effettuazione dell'investimento.
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007 (tabella ATECO, divisione 28)
Fornisce la delimitazione settoriale (divisione 28 ATECO) dei macchinari e apparecchiature ammissibili all'agevolazione.
Massime di principio
- L'agevolazione Tremonti ter si applica solo a investimenti in beni "nuovi" realizzati materialmente nel periodo 1/7/2009-30/6/2010; beni prodotti o iscritti in magazzino prima di tale periodo non sono ammissibili.
- I beni devono essere strumentali all'attività dell'impresa: se il bene è destinato alla vendita a terzi (bene-merce) l'agevolazione è esclusa.
- Operazioni di leasing-back o schemi che non comportano un effettivo onere economico a carico del contribuente non possono creare la base per l'agevolazione, perché ne verrebbe meno la funzione incentiva e la correlazione con un costo reale.
- La prova del momento in cui l'investimento è stato sostenuto grava su chi invoca l'agevolazione: documentazione contabile e fatture devono dimostrare produzione/acquisto e la data effettiva dell'investimento nel periodo agevolato.
- Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente; non sono ammesse estensioni analogiche o estensive che elidano i requisiti temporali e sostanziali previsti dal legislatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →