Regolamento (UE) 2017/702
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/702 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/702 dispone la registrazione della denominazione «Marche» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione. La Commissione prende atto che la domanda italiana è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione riguarda un prodotto della classe 1.5 «Oli e grassi». Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Marche» come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto oleario.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione «Marche» come IGP per un prodotto della classe 1.5 «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)». Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori, ma si limita all’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP e IGP. Il procedimento presuppone la domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’assenza di opposizioni notificate ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/702: registrazione della IGP «Marche»
Il regolamento disciplina l’iscrizione della denominazione «Marche» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandola come IGP. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione «Marche» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione «Marche» è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.5 «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione «Marche» (IGP)
L’articolo 1 registra la denominazione «Marche» come indicazione geografica protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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