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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/627

Regolamento (UE) 2017/627 della Commissione, del 3 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua gli LMR di fenpirossimato e triadimenol e sopprime quelli relativi al triadimefon, in coerenza con i pareri motivati dell’EFSA e con l’evoluzione dei dati scientifici e dei metodi analitici. Molte matrici restano al livello vigente oppure sono fissate al limite di determinazione, mentre per alcune combinazioni sostanza/prodotto sono previste revisioni entro due anni dalla pubblicazione e, in alcuni casi, ulteriori verifiche entro date specifiche. Il testo introduce inoltre disposizioni transitorie per i prodotti già ottenuti prima dell’entrata a regime delle nuove soglie.

Modifica i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon negli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui delle sostanze attive fenpirossimato, triadimenol e triadimefon nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con efficacia in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. Disciplina anche il regime transitorio per i prodotti ottenuti prima del 27 ottobre 2017, che restano soggetti alla versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono rilevanti le esclusioni/precisazioni implicite derivanti dalla soppressione degli LMR per triadimefon e da numerosi LMR fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifica dei livelli massimi di residui per fenpirossimato, triadimenol e triadimefon

Il regolamento interviene sul sistema degli LMR disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, alla luce dei pareri motivati dell’EFSA e delle consultazioni tecniche con i laboratori di riferimento dell’Unione europea. La finalità è allineare la disciplina ai dati scientifici disponibili, garantendo un elevato livello di tutela dei consumatori e, al contempo, condizioni normali di commercializzazione e circolazione dei prodotti.

Ambito normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base degli articoli 14, 17, 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche incidono sugli allegati II, III e V di tale regolamento e riguardano residui di antiparassitari presenti nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Fenpirossimato

Per il fenpirossimato, gli LMR già esistenti nell’allegato III vengono in parte confermati e in parte riallineati nell’allegato II. Il regolamento distingue tra prodotti per i quali esistono dati sufficienti e prodotti per i quali persistono lacune informative: nel primo caso sono fissati valori specifici o mantenuti i livelli vigenti, nel secondo caso il livello è posto al limite di determinazione analitica.

Tra i valori espressamente riportati figurano, a titolo esemplificativo:

  • agrumi: 0,5 mg/kg;
  • mele e pere: 0,3 mg/kg;
  • albicocche: 0,3 mg/kg;
  • ciliegie dolci: 2 mg/kg;
  • pesche: 0,3 mg/kg;
  • prugne: 0,1 mg/kg;
  • uve: 0,3 mg/kg;
  • fragole: 0,3-0,5 mg/kg;
  • more di rovo: 0,7 mg/kg;
  • lamponi: 1,5 mg/kg;
  • luppolo: 15 mg/kg.

Per alcune matrici di origine animale e per diversi ortaggi, cereali e semi oleaginosi sono indicati LMR specifici o limiti di determinazione, a seconda del rischio e della disponibilità dei dati. Il regolamento prevede anche che, per alcuni prodotti, il riesame avvenga entro due anni dalla pubblicazione.

Triadimenol

Anche per il triadimenol il regolamento recepisce l’esito del riesame EFSA sugli LMR vigenti. La logica è analoga: alcune soglie restano al livello attuale o vengono fissate a livelli specifici, mentre altre vengono ridotte al limite di determinazione analitica per mancanza di informazioni sufficienti.

Tra i valori citati nel testo:

  • mele: 0,2 mg/kg;
  • uve da tavola e da vino: 0,3 mg/kg;
  • fragole: 0,5 mg/kg;
  • mirtilli: 0,9 mg/kg;
  • ribes a grappoli e uva spina: 0,9 mg/kg;
  • rutabaga e rape: 0,3 mg/kg;
  • pomodori: 0,3 mg/kg;
  • peperoni: 0,5 mg/kg;
  • melanzane: 0,3 mg/kg;
  • cetrioli, cetriolini e zucchine: valori compresi tra 0,15 e 0,2 mg/kg;
  • carciofi: 0,7 mg/kg;
  • semi di colza: 0,05 mg/kg;
  • orzo, avena, segale e frumento: da 0,05 a 0,1 mg/kg;
  • luppolo: 15 mg/kg.

Per i prodotti di origine animale, il regolamento prevede in prevalenza valori di 0,01 o 0,05 mg/kg, con differenziazioni per tessuti, latte e uova. Il testo richiama espressamente anche la necessità di riesaminare alcune posizioni entro due anni.

Triadimefon

Per il triadimefon la disciplina è diversa e più netta: la sostanza non è iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono sono state revocate. Di conseguenza, gli LMR di triadimefon presenti negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono soppressi.

Il regolamento inserisce però nell’allegato V una colonna dedicata al triadimefon, con un regime fondato in sostanza sul limite di determinazione analitica per molte matrici e su un assetto coerente con l’assenza di autorizzazioni d’uso.

Aspetti tecnici: definizione dei residui, metaboliti e metodi di analisi

L’allegato contiene note tecniche importanti per gli operatori del settore e per i laboratori. Per il fenpirossimato, la definizione di residui varia per alcune combinazioni di codici prodotto, includendo il metabolita M-3 espresso come fenpirossimato; è inoltre segnalata l’assenza sul mercato della norma di riferimento per il metabolita M-3. Per il triadimenol, l’EFSA ha segnalato lacune su stabilità al magazzinaggio e sperimentazioni sui residui, nonché sulla definizione di residuo ai fini applicativi e della valutazione del rischio. In più punti il regolamento richiama anche la natura dei residui nei prodotti trasformati e i metodi di analisi.

Alcune regole specifiche per categorie particolari

Il testo contiene una precisazione specifica per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana): nel gruppo delle spezie, l’LMR applicabile corrisponde a quello fissato per la stessa sostanza nella categoria degli ortaggi, gruppo ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione mediante essiccatura, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione

Per evitare effetti immediati su scorte e operazioni commerciali, l’articolo 2 stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 27 ottobre 2017. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 27 ottobre 2017.

Implicazioni operative per imprese e professionisti

Per gli operatori alimentari e i consulenti, il regolamento implica una verifica puntuale delle matrici interessate, distinguendo tra:

  • prodotti con LMR confermati o innalzati;
  • prodotti ricondotti al limite di determinazione analitica;
  • prodotti per i quali gli LMR sono soppressi, come per il triadimefon;
  • prodotti soggetti a riesame entro due anni o entro il 7 aprile 2019 se mancano dati specifici.

In pratica, la compliance richiede attenzione alla data di ottenimento del prodotto, alla sostanza attiva coinvolta, al codice della matrice e alle note tecniche dell’allegato, soprattutto per i profili di residui nei prodotti trasformati e per le eventuali tolleranze analitiche applicabili.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano in particolare l’introduzione di nuove colonne per fenpirossimato e triadimenol, la soppressione di colonne relative a triadimefon e triadimenol in alcune parti degli allegati e l’inserimento di una colonna per triadimefon nell’allegato V.

Adeguamento degli LMR per fenpirossimato

Per il fenpirossimato sono mantenuti o fissati nuovi LMR per numerosi prodotti vegetali e animali, sulla base del parere EFSA ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. In diversi casi gli LMR sono posti al limite inferiore di determinazione analitica; in altri sono fissati a valori specifici, tra cui agrumi 0,5 mg/kg, mele 0,3 mg/kg, pere 0,3 mg/kg, albicocche 0,3 mg/kg, ciliegie dolci 2 mg/kg, pesche 0,3 mg/kg, prugne 0,1 mg/kg, uve 0,3 mg/kg, fragole 0,3/0,5 mg/kg, more di rovo 0,7 mg/kg, lamponi 1,5 mg/kg, mirtilli 0,4/0,9 mg/kg, mirtilli giganti americani 0,5 mg/kg, ribes e uva spina 0,4/0,9 mg/kg, rutabaga e rape 0,3 mg/kg, pomodori 0,2 mg/kg, peperoni 0,3 mg/kg, melanzane 0,2 mg/kg, fagioli con baccello 0,7 mg/kg, carciofi 0,7 mg/kg, semi di colza 0,05 mg/kg, orzo/avena 0,05 mg/kg, segale/frumento 0,1 mg/kg, luppolo 15 mg/kg e alcuni tessuti di origine animale con valori specifici o al limite di determinazione. Per taluni prodotti è prevista revisione entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.

Adeguamento degli LMR per triadimenol

Per il triadimenol il regolamento fissa o conferma LMR per molte colture e prodotti di origine animale, tenendo conto del parere EFSA. In diversi casi gli LMR sono pari al livello vigente o al limite di determinazione analitica; tra i valori espressamente indicati figurano mele 0,2 mg/kg, uve da tavola e da vino 0,3 mg/kg, fragole 0,5 mg/kg, mirtilli 0,9 mg/kg, ribes e uva spina 0,9 mg/kg, rutabaga e rape 0,3 mg/kg, pomodori 0,3 mg/kg, peperoni 0,5 mg/kg, melanzane 0,3 mg/kg, cetrioli/cetriolini/zucchine 0,15-0,2 mg/kg, carciofi 0,7 mg/kg, semi di colza 0,05 mg/kg, cereali 0,01-0,1 mg/kg, luppolo 15 mg/kg e prodotti di origine animale in prevalenza a 0,01 o 0,05 mg/kg. Sono esclusi o fissati al limite di determinazione anche vari prodotti per i quali mancavano informazioni sufficienti.

Soppressione degli LMR per triadimefon

Poiché il triadimefon non è iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate, l’articolato e l’allegato dispongono la soppressione degli LMR per triadimefon negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Per triadimefon viene mantenuto solo il quadro dell’allegato V con LMR di base/al limite di determinazione per le matrici interessate.

Limite di determinazione analitica e LMR di base

Per i prodotti sui quali l’uso non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite specifico di determinazione oppure si applica l’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato indica che il simbolo (*1) e (*2) corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica.

Aggiornamento tecnico in base agli sviluppi dei laboratori di riferimento

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea e ha recepito, per varie sostanze, la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione in ragione degli sviluppi tecnici. Per il fenpirossimato è inoltre evidenziato che la norma di riferimento per il metabolita M-3 non è disponibile sul mercato e che tale aspetto dovrà essere considerato nel riesame entro il 7 aprile 2018.

Disposizioni di riesame e termini per informazioni mancanti

Per numerosi prodotti l’EFSA ha rilevato dati mancanti su residui, metabolismo, natura dei residui, stabilità in magazzinaggio, metodi di analisi e prodotti trasformati. Il regolamento prevede che la Commissione riesamini gli LMR alla luce delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento e, per alcune specifiche carenze informative, entro il 7 aprile 2019. In caso di mancata presentazione dei dati entro tali termini, la Commissione terrà conto della loro assenza.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che, per fenpirossimato, triadimenol e triadimefon, continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti ottenuti prima del 27 ottobre 2017. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 27 ottobre 2017.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio alimentaresanità dei prodotti alimentari

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