Regolamento (UE) 2017/631
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/631 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica data di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. La Commissione vi provvede in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC e alle origini dei paesi terzi ivi elencati, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. L'efficacia è immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti i soli prodotti e periodi per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la fissazione del valore forfettario all'importazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/631 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di attuazione tecnico, adottato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica prevista per gli ortofrutticoli freschi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando chiariscono che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il valore viene calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda un insieme limitato di prodotti ortofrutticoli identificati tramite codici NC e associati a determinate origini di paesi terzi. I valori sono funzionali al calcolo del prezzo di entrata applicabile in importazione, secondo la disciplina settoriale dell'Unione. L'allegato riporta i valori per le diverse combinazioni di prodotto/origine, includendo il codice 'ZZ' per le 'altre origini'.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la concreta determinazione dei valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per i codici NC elencati, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione tra origini specifiche come EG, MA, SN, TN, TR, BR, CL, CN, US, AR, ZA, IL e la categoria residuale 'ZZ'.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per origine del paese terzo.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i corrispondenti valori forfettari all'importazione per specifiche origini: ad esempio per 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Il codice paesi terzi 'ZZ' indica 'altre origini'.
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