Regolamento (UE) 2017/638
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/638 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/638 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, da usare nel calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati per specifici codici NC e origini paesi terzi, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in tutta l'Unione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato, classificati per codice NC, provenienti dai paesi terzi indicati mediante i relativi codici paese. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/638 disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità di applicazione del regime per gli ortofrutticoli freschi e trasformati, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente di determinare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. Nei considerando si chiarisce che il sistema deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito applicativo
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi, identificati per codice NC e per paese di origine, come indicato nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle origini riportate per ciascun prodotto, comprese alcune voci con il codice "ZZ", che indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto dell'allegato
L'allegato fissa i valori forfettari all'importazione per diversi prodotti, tra cui:
- 0702 00 00 (con origini, tra le altre, EG, MA, SN, TN, TR e ZZ);
- 0707 00 05 (TR e ZZ);
- 0709 93 10 (MA, TR e ZZ);
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28 (EG, IL, MA, TN, TR e ZZ);
- 0805 50 10 (TR e ZZ);
- 0808 10 80 (BR, CL, CN, US, ZA e ZZ);
- 0808 30 90 (AR, CL, CN, ZA e ZZ).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 5 aprile 2017. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del valore forfettario
La Commissione fonda l'atto sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori per codici NC e origini
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per diversi prodotti identificati da codici NC e, per ciascuno, dalle corrispondenti origini di paesi terzi. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Periodicità del calcolo e data di efficacia
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Efficacia generale e diretta applicabilità
L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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