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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14140/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sanzionati)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689 del 1981 per una violazione in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, contestata come violazione dell'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione anche all'art. 258, comma 4, dello stesso decreto e alla normativa regionale richiamata. Il Tribunale di Prato aveva respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello di Firenze aveva accolto l'appello degli opponenti, ritenendo non provata la materiale consegna e il trasporto dei rifiuti tessili presso la società destinataria e non accertata l'esistenza del cantiere indicato come provenienza dei materiali misti da costruzione e demolizione. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di prove documentali e testimoniali asseritamente decisive; con il secondo ha nuovamente dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento o errata percezione di una prova documentale e testimoniale, sostenendo che il formulario di identificazione dei rifiuti indicava un diverso sito di provenienza e che ciò, insieme alle deposizioni dei verbalizzanti, avrebbe dovuto condurre a ritenere provata la violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., la ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva già esaminato le dichiarazioni testimoniali, il formulario e le risultanze degli accertatori, traendone una motivazione logica e coerente; ha inoltre rilevato che la seconda censura, anche se riqualificata come omesso esame di circostanza, riguardava un elemento non decisivo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689 del 1981

    Richiamato quale base procedurale dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma sostanziale posta a fondamento della contestata violazione in materia di trasporto e smaltimento di rifiuti.

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato insieme all'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006 quale ulteriore riferimento della sanzione contestata.

  • art. 11 L. n. 689 del 1981

    Richiamato nel quadro normativo della sanzione amministrativa contestata.

  • L.R.T. n. 81 del 2000

    Richiamata nel quadro normativo regionale collegato alla contestazione sanzionatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziava un effettivo errore di percezione decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità aggravata, poiché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento al procedimento accelerato e alla conseguente esclusione della responsabilità aggravata prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell'art. 115 c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento del materiale probatorio e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito, purché la motivazione sia logica, coerente e non si risolva in un'omissione totale di esame delle risultanze dedotte come decisive.
  • Una prova può fondare il vizio di omesso esame solo se la circostanza dedotta sia realmente decisiva, cioè idonea, se valutata nel senso prospettato, a determinare un esito diverso della controversia.
  • Non è consentito in cassazione prospettare una diversa ricostruzione della condotta sanzionata o una lettura alternativa di documenti e testimonianze già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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