Sentenza del 16/05/2018 n. 2208 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento sintetico - Vecchio redditometro - Scostamento per un biennio - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto nullo perché basato sull'esame di una sola annualità. La normativa previgente non consentiva di fondare l'accertamento sintetico mediante redditometro su un unico periodo d'imposta, essendo necessario lo scostamento per almeno un biennio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità di un accertamento sintetico fondato sul vecchio redditometro, poiché l'Amministrazione aveva considerato una sola annualità d'imposta. Per la disciplina applicabile fino al periodo d'imposta 2008, l'accertamento richiedeva invece uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente per almeno due annualità, cioè per un biennio.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, nella versione applicabile fino al periodo d'imposta 2008
La disposizione subordinava l'accertamento sintetico fondato sul vecchio redditometro alla presenza di uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente per almeno due annualità consecutive o comunque riferite a un biennio. L'esame di una sola annualità non era sufficiente e comportava la nullità dell'accertamento.
Massime di principio
- Per gli accertamenti fondati sul vecchio redditometro e relativi a periodi d'imposta fino al 2008, occorre verificare che lo scostamento reddituale riguardi almeno un biennio; un accertamento basato su una sola annualità è viziato.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base al periodo d'imposta accertato: non si possono applicare automaticamente le regole del nuovo redditometro a periodi soggetti alla normativa previgente.
- In caso di contestazione, è essenziale esaminare gli anni considerati dall'Amministrazione e verificare se il requisito temporale minimo previsto dalla legge sia stato rispettato.
- La mancanza del requisito del biennio incide sulla validità dell'accertamento e può determinarne la nullità, indipendentemente dalla correttezza dei calcoli relativi alla singola annualità.
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