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Legge

L.R. Abruzzo 25/2025

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge completa la riforma del sistema produttivo abruzzese: disciplina il percorso di fusione o liquidazione del Consorzio Chieti-Pescara, ridenomina e riorganizza l’ARAP, ne definisce organi, funzioni, servizi alle imprese, PTSI, controlli e regime transitorio. Vigente dal 28 agosto 2025, con alcuni adempimenti e termini successivi.

Riordino dei consorzi industriali abruzzesi e riforma dell'ARAP

Riordino dei consorzi industriali e riforma dell’ARAP

La legge completa la riforma del sistema produttivo della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di rafforzare attrattività, competitività e capacità di insediamento delle imprese nelle aree produttive regionali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio abruzzese e interviene sia sul riordino dei Consorzi industriali sia sulla struttura e sulle funzioni dell’ARAP.

Finalità e impianto generale

Il provvedimento mira a costruire un sistema regionale integrato per sostegno, insediamento e sviluppo delle imprese e per l’attrazione di nuovi investimenti produttivi. In tale quadro completa il processo di riordino avviato dalla l.r. 23/2011 e riforma l’Azienda Regionale delle Aree Produttive, oggi configurata come soggetto centrale della governance delle aree produttive regionali.

Completamento del riordino dei Consorzi industriali

Il completamento del riordino avviene attraverso una sequenza procedimentale centrata sul Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara:

  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il Commissario straordinario e liquidatorio trasmette alla Giunta regionale e all’ARAP una relazione dettagliata sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio;
  • entro 30 giorni dal ricevimento, ARAP trasmette alla Giunta uno studio di fattibilità economico-finanziaria sulla possibile fusione con il Consorzio, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti c.c., con accorpamento di attivi e passivi;
  • se la fusione è fattibile, la Giunta, entro i 30 giorni successivi, approva un disegno di legge che autorizza la fusione e disciplina il nuovo soggetto;
  • se la fusione non è fattibile, la Giunta dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Chieti-Pescara, nomina il commissario liquidatore e trasferisce ad ARAP funzioni, compiti e personale a tempo indeterminato in servizio alla data della liquidazione.

La liquidazione coatta amministrativa è limitata alla copertura dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o ricavabili dalla liquidazione del patrimonio consortile.

Natura giuridica, organi e assetto dell’ARAP

L’ARAP è ridenominata Azienda Regionale delle Attività Produttive ed è qualificata come ente pubblico economico vigilato dalla Giunta regionale, con autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Ha sede legale nel territorio regionale e può avere sedi operative territoriali previste dallo Statuto.

Gli organi sono:

  • Assemblea generale;
  • Presidente;
  • Consiglio di amministrazione;
  • Revisore legale.

Sono inoltre istituite Consulte territoriali per ciascun Nucleo industriale, composte da rappresentanti delle imprese e degli enti locali, con funzioni propositive e informative.

Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Giunta regionale, rappresenta legalmente l’ente e presiede il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi.

Le nomine richiedono requisiti di professionalità, esperienza e competenza, con almeno cinque anni di esperienza complessiva in attività professionali o in funzioni amministrative, direttive o gestionali in enti, società o settori attinenti alle attività dell’ARAP. Gli incarichi durano quanto la legislatura regionale, decadono con il nuovo Consiglio regionale e sono confermabili solo motivatamente entro 180 giorni. In caso di mancata ricostituzione, intervengono rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

Si applicano le cause di esclusione, inconferibilità e incompatibilità della l.r. 4/2009. Sono previsti compensi annui lordi pari al 50% dell’indennità dei consiglieri regionali per il Presidente e al 25% per i componenti del CdA, oltre al rimborso spese di viaggio e al compenso del Revisore legale secondo il massimo previsto dalla disciplina statale di riferimento.

Direzione generale e organizzazione interna

Il Direttore Generale è il vertice amministrativo dell’ARAP e dirige l’ente secondo legge e Statuto. Predispone Statuto e modifiche, regolamento organizzativo, atti di funzionamento, organizzazione degli uffici, dotazione organica, trattamento del personale, regolamento per la cessione o l’uso di terreni e immobili, piano industriale triennale, programma triennale di interventi e lavori, piano economico-finanziario annuale, bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio.

L’incarico di Direttore Generale, eventualmente affiancato da un Vice Direttore, è conferito dal CdA con procedura selettiva pubblica che garantisca i requisiti dirigenziali e almeno cinque anni di esperienza nella direzione di strutture complesse pubbliche o private, valorizzando esperienze in consorzi industriali o enti assimilati. La durata è quinquennale, rinnovabile. Al Direttore e al Vice Direttore si applica il trattamento economico della dirigenza del contratto collettivo di riferimento.

Funzioni istituzionali e compiti dell’ARAP

L’ARAP cura e gestisce aree, nuclei e zone industriali della Regione Abruzzo, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale. Le funzioni comprendono, tra l’altro:

  • supporto allo sviluppo delle imprese esistenti;
  • promozione delle aree produttive regionali anche tramite marketing nazionale e internazionale;
  • studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione;
  • gestione e manutenzione delle aree;
  • predisposizione delle proposte di PTSI e relative modifiche;
  • atti ablativi necessari agli interventi;
  • progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini;
  • vendita, assegnazione e concessione di lotti in aree attrezzate;
  • misure specifiche per l’affidamento di beni recuperati a start-up ad alto contenuto tecnologico;
  • semplificazione per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese;
  • determinazione e riscossione di canoni e corrispettivi;
  • attrazione di investimenti e assistenza agli investitori, anche in relazione alle aree ZES.

L’ARAP promuove inoltre la crescita delle imprese abruzzesi sui mercati nazionali e internazionali, può essere indicata come soggetto attuatore di iniziative regionali, nazionali e comunitarie, e definisce un proprio marchio promozionale, in raccordo con sistema camerale, rappresentanze datoriali, Poli e altri soggetti pubblici e privati. Supporta il Dipartimento regionale competente nell’attrazione degli investimenti.

Nell’esercizio delle funzioni, l’ARAP è soggetta alla vigilanza regionale e deve rispettare i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento ai risultati, semplificazione dei rapporti con le imprese e preferenza per i canali telematici.

Le attribuzioni con la ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione. L’ARAP può svolgere le proprie funzioni anche tramite società partecipate e, quando agisce su delega della Regione o di altri soggetti, gli accordi devono prevedere un rimborso forfettario non inferiore al 3% dell’importo lordo dei lavori, aggiuntivo rispetto alle spese generali di progetto.

Le risorse finanziarie dell’ARAP provengono da canoni, alienazioni e diritti reali o d’uso, oneri di urbanizzazione, corrispettivi per servizi, contributi pubblici e ogni altra risorsa derivante dalle funzioni istituzionali.

Insediamento delle imprese, canoni e recupero delle aree

Le procedure di insediamento delle imprese e i rapporti con le imprese insediate sono disciplinati da un regolamento predisposto dal Direttore, riguardante la cessione in proprietà o in uso di terreni e immobili. All’insediamento l’ARAP stipula una convenzione con ciascuna impresa.

Le imprese sono tenute a corrispondere:

  • un canone per i servizi essenziali indivisibili;
  • corrispettivi tariffari per i servizi essenziali divisibili, come acqua industriale e depurazione;
  • quanto dovuto per la concessione delle aree.

I crediti possono essere riscossi anche coattivamente mediante ruoli esecutivi.

È prevista la facoltà di riacquisizione delle aree assegnate:

  • dopo 24 mesi di inattività dell’azienda insediata, se ciò è previsto nel regolamento e negli atti di cessione, a pena di nullità;
  • se l’assegnatario non realizza, in tutto o in parte, lo stabilimento entro tre anni dall’assegnazione, con riacquisto senza maggiorazione di prezzo e senza opposizione dell’assegnatario.

La riacquisizione non incide sulla precedente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Servizi alle imprese e infrastrutture

Nelle aree produttive regionali l’ARAP garantisce in via esclusiva i servizi essenziali e in via non esclusiva i servizi ambientali, tecnologici e innovativi. Tra i servizi essenziali rientrano accessibilità, viabilità, approvvigionamento idrico, convogliamento e depurazione reflui, verde, cartellonistica, illuminazione e segnaletica.

Le imprese insediate pagano un canone per i servizi essenziali indivisibili; i servizi divisibili sono remunerati a tariffa. I rapporti di fornitura sono definiti dal Consiglio di amministrazione con provvedimenti soggetti ad aggiornamento periodico.

L’ARAP gestisce opere e patrimonio immobiliare di propria titolarità o in uso e, per le infrastrutture idriche e fognarie e gli impianti di depurazione di competenza, gestisce anche il trattamento delle acque di scarico nel rispetto del riparto di competenze sul servizio idrico integrato. Il costo dell’acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale; se l’acqua è acquistata dal gestore del SII, il costo è determinato secondo la disciplina statale di settore senza oneri aggiuntivi per gli utenti.

Se un immobile attribuito ad ARAP è poi alienato per nuovi insediamenti produttivi, tutte le risorse derivanti dall’alienazione restano nella disponibilità dell’Azienda.

PTSI, urbanistica ed espropriazioni

I Piani Territoriali di Sviluppo Industriale sono approvati ai sensi della l.r. 58/2023. Nella loro formazione è garantita la partecipazione dei Comuni competenti e della Provincia, che deve avviare il procedimento di approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

I vincoli di destinazione del piano regolatore durano 10 anni dall’approvazione. L’approvazione del PTSI determina la dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità e urgenza, degli interventi previsti. Le espropriazioni necessarie sono effettuate da ARAP secondo la legislazione statale vigente.

I Comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dall’approvazione dei PTSI; in caso di inerzia si applica il potere sostitutivo previsto dalla l.r. 58/2023.

Vigilanza regionale e organo consultivo

La Giunta regionale esercita, tramite i Dipartimenti competenti, funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ARAP. Su parere del Comitato consultivo di ARAP approva lo Statuto dell’Azienda e le linee guida per il piano industriale triennale, entro il 30 marzo di ciascun anno.

Il Comitato consultivo è istituito presso il Consiglio regionale ed è composto dai Presidenti delle Commissioni consiliari I, II e III e dal Presidente della Commissione di Vigilanza; è presieduto dal Presidente della III Commissione. Possono partecipare anche Assessori e Direttori di Dipartimento competenti. I pareri si intendono resi se non espressi entro 15 giorni.

Disposizioni transitorie e attuative

Se si procede alla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Chieti-Pescara, entro 60 giorni la Giunta e il Consiglio regionale effettuano le nomine di rispettiva competenza. Entro i 60 giorni successivi ARAP adegua lo Statuto alle nuove disposizioni. Entro 90 giorni dall’approvazione dello Statuto, il CdA approva regolamento organizzativo, dotazione organica e regolamento per l’insediamento delle imprese.

In previsione del completamento della riforma, ARAP può prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore, nei limiti delle risorse di bilancio e nel rispetto del d.lgs. 81/2015.

Entro 90 giorni dall’approvazione dello Statuto, la Giunta approva le linee guida per il piano industriale triennale; nei 90 giorni successivi ARAP approva il piano.

Alla data di entrata in vigore sono attribuite ad ARAP la proprietà delle infrastrutture idriche e fognarie, degli impianti di depurazione e di tutte le opere e gli immobili realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Se si applica la liquidazione del Consorzio Chieti-Pescara, anche i beni residui o non rientranti nella liquidazione sono attribuiti ad ARAP.

Abrogazioni e copertura finanziaria

Sono abrogati numerosi commi dell’articolo 1 della l.r. 23/2011, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; gli oneri gravano sul bilancio dell’ARAP.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT e, secondo i dati forniti, è vigente dal 28 agosto 2025.

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