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Legge

L.R. Abruzzo 26/2025

Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 26/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Abruzzo il sistema regionale per il lavoro, istituisce l’ARAL con autonomia tecnico-operativa e definisce funzioni, organi, personale, risorse, controlli e regime transitorio. Le attività dell’Agenzia sono previste operative dal 1° luglio 2026; la disciplina è vigente dal 14 maggio 2026 per effetto del testo consolidato indicato.

Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL) e riordino dei servizi per l’impiego regionali

Istituzione dell’ARAL e riordino del sistema regionale per il lavoro

La legge della Regione Abruzzo riforma l’organizzazione delle funzioni regionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro e coordinamento delle relative risorse. Il provvedimento istituisce l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL) come ente pubblico regionale con autonomia tecnico-operativa, amministrativa, contabile, finanziaria, patrimoniale e organizzativa.

Finalità e principi della disciplina

La Regione Abruzzo riconosce il diritto al lavoro stabile e dignitoso e promuove condizioni per renderlo effettivo mediante un sistema efficiente di servizi per il lavoro, politiche attive e sostegno all’occupazione. La disciplina si muove nel rispetto del quadro europeo e statale, valorizzando:

  • l’attivazione al lavoro in base all’occupabilità;
  • l’apprendimento permanente;
  • l’uguaglianza di opportunità senza discriminazioni;
  • innovazione e internazionalizzazione come leve delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione.

Sistema regionale dei servizi per il lavoro

La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per il lavoro per favorire inserimento e reinserimento professionale, incontro tra domanda e offerta, formazione e crescita professionale. La rete comprende:

  • ARAL e i Centri per l’Impiego;
  • INPS regionale;
  • INAIL regionale;
  • Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • Camere di commercio;
  • soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione;
  • agenzie per il lavoro e altri operatori autorizzati o accreditati.

Per i soggetti pubblici e privati diversi da ARAL, l’attuazione della rete avviene tramite accordi o convenzioni con la Regione.

Competenze della Regione Abruzzo

La Regione mantiene il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione delle politiche del lavoro e della formazione, e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. In particolare:

  • definisce la strategia regionale per l’occupazione;
  • programma interventi di sostegno a persone e imprese;
  • istituisce e organizza i Centri per l’Impiego;
  • definisce obiettivi triennali del sistema CPI;
  • promuove innovazione organizzativa e aggiornamento degli operatori;
  • coordina il mercato del lavoro regionale e i rapporti tra operatori pubblici e privati;
  • definisce gli standard qualitativi per l’accreditamento dei privati;
  • gestisce l’assistenza e mediazione delle vertenze aziendali e i licenziamenti collettivi pluriprovinciali e nazionali;
  • cura il raccordo con Stato e altre Regioni;
  • programma gli interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali;
  • cura tecnologie digitali e infrastrutture, assicurando interoperabilità e scambio dati.

Centri per l’Impiego: funzioni operative

I Centri per l’Impiego sono gli uffici territoriali tramite cui la Regione realizza le attività di presa in carico e accompagnamento al lavoro. Svolgono, tra l’altro:

  • profilazione dell’occupabilità e orientamento di base;
  • stipula del patto di servizio personalizzato;
  • ausilio alla ricerca di lavoro entro 90 giorni dalla registrazione;
  • orientamento specialistico e bilancio delle competenze;
  • sostegno all’autoimpiego e al lavoro autonomo;
  • invio alla formazione per qualificazione e riqualificazione;
  • accompagnamento al lavoro;
  • promozione di tirocini, apprendistato e contratti di formazione e lavoro;
  • iniziative di mobilità nazionale e transnazionale, anche tramite EURES;
  • prestazioni di pubblica utilità;
  • servizi per fasce deboli;
  • facilitazione dell’incontro domanda-offerta, preselezione e accesso agli incentivi;
  • rilevazione dei fabbisogni occupazionali e formativi;
  • monitoraggio degli esiti delle politiche del lavoro tramite l’Osservatorio regionale;
  • ulteriori compiti affidati dalla Giunta, anche con fondi pubblici o su specifiche disposizioni ministeriali.

Ai CPI sono inoltre attribuite le funzioni sul collocamento mirato delle persone con disabilità e l’avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni per profili con solo obbligo scolastico, secondo le procedure stabilite dalla Giunta.

ARAL: natura, sede e assetto generale

ARAL è ente regionale di diritto pubblico con sede legale e amministrativa a Pescara. Può essere nominata organismo intermedio del PR FSE+ Abruzzo, secondo la normativa europea. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale regionale e nelle strutture periferiche costituite dai Centri per l’Impiego.

La Regione mette a disposizione beni mobili e immobili in comodato gratuito; ARAL può stipulare convenzioni con amministrazioni locali per ulteriori beni necessari alle sue funzioni. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità sono approvati dalla Giunta regionale.

Funzioni dell’ARAL

L’Agenzia gestisce i Centri per l’Impiego e le funzioni connesse alle politiche attive del lavoro, oltre ai procedimenti sullo stato di disoccupazione. Svolge anche funzioni di coordinamento e supporto nelle politiche del lavoro, tra cui:

  • convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati;
  • interventi per pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere nel lavoro;
  • incentivi e agevolazioni per imprese e datori di lavoro, anche per lavoratori svantaggiati;
  • gestione delle misure per la continuità delle prestazioni ai beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • collaborazione con strutture regionali per l’integrazione tra lavoro, formazione, istruzione, politiche sociali e sviluppo economico;
  • raccordo con organismi statali e altre agenzie;
  • monitoraggio delle politiche del lavoro tramite l’Osservatorio regionale;
  • gestione iniziale delle crisi aziendali e dei servizi di politiche passive;
  • supporto alla Giunta nella programmazione e nell’elaborazione normativa.

La Giunta può attribuire ulteriori compiti con convenzione.

Organi, direttore e revisione

Gli organi dell’ARAL sono il Direttore e il Revisore unico.

Il Direttore è nominato dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente, prioritariamente tra dirigenti regionali o tra soggetti esterni in possesso di specifica esperienza gestionale e nel settore lavoro. L’incarico:

  • è regolato da contratto di diritto privato;
  • dura 3 anni ed è rinnovabile;
  • è esclusivo e, se il direttore è dipendente pubblico, richiede aspettativa senza assegni o fuori ruolo;
  • comporta un trattamento economico pari a quello dei direttori di più elevata graduazione della Giunta.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’ente, adotta il piano annuale e triennale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, i regolamenti interni, il piano dei fabbisogni e gli altri atti di gestione, assegna obiettivi ai dirigenti, verifica i risultati, cura i rapporti con la Regione e può stipulare contratti e convenzioni. In caso di gravi irregolarità o difformità dalle finalità istituzionali, può esserne proposta la revoca; in caso di assenza o impedimento oltre 30 giorni lavorativi, le funzioni sono svolte da un dirigente regionale nominato temporaneamente.

Il Revisore unico è nominato dalla Giunta tra i revisori legali, resta in carica 3 anni e svolge controllo contabile e finanziario, esamina gli atti di bilancio e rende relazioni e rilievi. È tenuto al segreto e risponde della veridicità delle attestazioni.

Organizzazione interna e personale dirigenziale

L’ARAL si articola in una Direzione e in tre aree dirigenziali:

  • Area 1: Affari generali, approvvigionamenti, risorse umane, sistema informativo lavoro e Osservatorio;
  • Area 2: risorse finanziarie e bilancio;
  • Area 3: unità di crisi, relazioni industriali e sindacali, coordinamento della rete pubblica dei servizi per il lavoro.

I dirigenti sono selezionati prioritariamente mediante utilizzo di graduatorie regionali vigenti; in alternativa possono essere conferiti incarichi esterni a tempo determinato. Gli incarichi durano 3 anni, rinnovabili dopo verifica degli obiettivi. I dirigenti gestiscono le strutture, coordinano i procedimenti, attuano i programmi e rispondono dei risultati.

Personale non dirigenziale e regime del personale

Nella prima fase, la dotazione organica comprende il personale dei Centri per l’Impiego già in servizio o transitato secondo i precedenti processi di riorganizzazione, nonché il personale stabilizzato o assunto al di fuori del Piano straordinario di potenziamento.

Il personale mantiene i diritti giuridici ed economici acquisiti e conserva lo status di dipendente pubblico. Si applica la disciplina del comparto Regioni-Autonomie locali, con una specifica area di contrattazione integrativa da attivare entro 30 giorni dall’avvio operativo dell’ARAL. È prevista la possibilità di distacco o comando da altri enti e di nuove assunzioni tramite concorso con scorrimento di graduatorie vigenti. Sono previsti corsi di riqualificazione, tirocini curriculari e, in caso di soppressione o privatizzazione dell’ente, il riassorbimento del personale nei ruoli della Giunta regionale.

Entrate, patrimonio e tesoreria

Le entrate dell’ARAL derivano da:

  • trasferimenti destinati al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro;
  • contributi statali e comunitari;
  • finanziamento annuo regionale;
  • finanziamenti regionali per attività specifiche;
  • proventi da servizi a terzi;
  • entrate patrimoniali;
  • ulteriori entrate eventuali.

L’Agenzia individua un istituto bancario per la tesoreria e stipula la relativa convenzione. La Regione trasferisce beni e attrezzature destinati alle funzioni dell’ente e può trasferire altri beni mobili e immobili in uso o comodato.

Controlli, vigilanza e possibile soppressione futura

La Giunta regionale esercita vigilanza e controllo, avvalendosi anche del Revisore unico e dei dipartimenti competenti. ARAL deve adottare misure per la rilevazione di costi, rendimenti e risultati ai fini del controllo di gestione.

È prevista una clausola di verifica nel 2032: se, rispetto al 2027, non emergono miglioramenti significativi nei livelli di servizio e negli standard di risultato a parità di costi, il Dipartimento competente deve predisporre un progetto di legge per la soppressione di ARAL e la riallocazione delle funzioni e del personale.

Risorse finanziarie e contabilità

La copertura degli oneri deriva da risorse statali già destinate al potenziamento dei servizi per l’impiego e dai trasferimenti per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego, oltre ai contributi statali per il funzionamento dei CPI. Per il triennio 2026-2028 sono previste puntuali variazioni di bilancio regionale.

Alla gestione contabile di ARAL si applica il d.lgs. 118/2011. Per gli esercizi successivi al 2028, l’iscrizione delle risorse avviene su istanza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive con le leggi annuali di bilancio.

Disposizioni transitorie e avvio operativo

Prima dell’insediamento del Direttore, le relative funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente regionale nominato dalla Giunta. Può essere istituita una struttura temporanea di supporto.

La dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno di personale sono approvati dalla Giunta previo confronto sindacale. Il personale indicato per la prima attuazione è assegnato ad ARAL in distacco per un anno; il personale regionale e provinciale interessato può optare, dopo sei mesi, per restare nei ruoli della Giunta, altrimenti si intende assegnato definitivamente ad ARAL.

Fino alla piena operatività dell’Agenzia continua ad applicarsi la disciplina regionale previgente sull’organizzazione del sistema integrato dei servizi all’impiego, come interpretata dalla normativa richiamata.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati raggiunti, sulla base di indicatori relativi a:

  • qualità del ciclo di servizio;
  • rapporto con il pubblico e soddisfazione degli utenti;
  • valorizzazione della rete relazionale.

La prima relazione è dovuta dopo un anno dall’entrata in vigore e poi annualmente.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato indica l’entrata in vigore della disciplina vigente dal 14 maggio 2026 e l’avvio delle attività di ARAL dal 1° luglio 2026.

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