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Circolare

Circolare numero 17 del 28-1-2000

1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; - 2. lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602; - 3. retribuzioni convenzionali in genere; - 4. rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare; - 5. lavoratori a domicilio; - 6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; - 7. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2000 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; - 8. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; - 9. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; - 10. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); - 11. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2000. - 12. contributo apprendisti per l'anno 2000. -

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2000, i minimali di retribuzione e gli imponibili contributivi sulla base della variazione ISTAT del 1,6%, richiamando le regole generali del D.L. n. 338/1989 e della normativa collegata. Vengono fissati i valori per lavoratori dipendenti, cooperative ex DPR n. 602/1970, retribuzioni convenzionali, part-time e settori particolari, oltre ai massimali contributivi, agli importi esclusi dal reddito, al contributo aggiuntivo dell’1%, alla decontribuzione e ai contributi apprendisti. La circolare disciplina anche la regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio 2000 e riporta tabelle di dettaglio per settori e qualifiche.

Aggiornamento 2000 dei minimali e delle retribuzioni/contribuzioni previdenziali

Aggiornamento 2000 dei minimali e della contribuzione previdenziale

La circolare riepiloga gli importi e i criteri applicabili dal periodo di paga in corso al 1/1/2000 per la determinazione della retribuzione imponibile, dei minimali contributivi e di vari altri parametri previdenziali e fiscali. Il documento si fonda sull'incremento ISTAT dell'1,6% rilevato per l'anno 1999 e coordina la disciplina generale con le regole speciali previste per singole categorie di lavoratori.

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

La circolare richiama il principio dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, secondo cui la retribuzione assunta a base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

Viene ribadito che tale obbligo vale anche per i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva. Per "trattamenti retributivi" si intendono tutti gli istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione.

La circolare richiama inoltre la norma interpretativa dell'art. 2, comma 25, della legge 28/12/1995, n. 549: in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, la base imponibile contributiva è quella stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Resta fermo che i minimali giornalieri di retribuzione, previsti dalla normativa preesistente, non sono soppressi e vanno rivalutati annualmente secondo l'art. 1, secondo comma, della legge 26/9/1981, n. 537, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Ne deriva che il reddito di lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato se inferiore sia alla retribuzione minima imponibile ex D.L. n. 338/1989 sia ai minimali giornalieri vigenti.

Per il 2000, sulla base della variazione ISTAT dell'1,6%, il minimale giornaliero da osservare è pari a L. 68.552 (E. 35,40), corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD di L. 721.600 (E. 372,68).

Lavoratori di società ed organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970

Per i soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR 30/4/1970, n. 602, il D.M. 3 dicembre 1999 stabilisce che, dal 1/1/2000, ai fini del versamento dei soli contributi IVS, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione necessario per assicurare la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici.

Il limite settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione FPLD. Per il 2000 tale valore è pari a L. 288.640 (E. 149,07). La circolare riporta inoltre:

  • imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR n. 602/1970 ai fini IVS: L. 48.110 (E. 24,85);
  • imponibile mensile su 26 giornate: L. 1.250.860 (E. 646,02);
  • imponibile mensile su 16 giornate: L. 769.760 (E. 397,55);
  • imponibile mensile su 14 giornate: L. 673.540 (E. 347,85).

Per la contribuzione diversa dall'IVS, l'art. 3 del medesimo D.M. fissa l'imponibile giornaliero in L. 38.200 (E. 19,73). La circolare evidenzia che gli imponibili convenzionali risultano superiori al limite di cui all'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984.

Retribuzioni convenzionali in generale

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, le retribuzioni convenzionali sono soggette ad adeguamento periodico in base all'indice ISTAT; per il 2000 l'incremento è pari all'1,6%, salvo i casi in cui le retribuzioni siano state determinate o modificate nell'anno precedente.

La circolare precisa che tali retribuzioni non possono comunque scendere sotto i minimali di retribuzione annualmente aggiornati secondo la legge n. 537/1981. Inoltre, si applica il parametro minimo giornaliero dell'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari per il 2000 a L. 36.080 (E. 18,63).

Di conseguenza, dopo l'adeguamento ISTAT, le retribuzioni convenzionali devono essere confrontate con i minimali indicati nelle tabelle allegate; se inferiori, vanno ragguagliate a L. 36.080. Anche le retribuzioni convenzionali escluse dall'adeguamento perché stabilite o aggiornate nell'anno precedente devono comunque rispettare tale soglia minima.

Settori e categorie particolari

La circolare dedica specifiche indicazioni a numerose categorie.

Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413, le retribuzioni convenzionali per il 2000 sono quelle stabilite dalle organizzazioni sindacali di categoria secondo il meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL e riportate nelle tabelle della circolare n. 116 del 20/5/1999; esse risultano superiori ai minimali di legge del settore.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13/3/1958, n. 240, la retribuzione convenzionale mensile per il 2000 è fissata in L. 952.000 (E. 491,67).

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i settori con orario non superiore a quattro ore giornaliere e per l'istruzione prescolare, continuano ad applicarsi le regole specifiche richiamate dalla circolare:

  • per il part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984, il minimale orario si calcola sul minimale giornaliero ragguagliato all'orario normale di 40 ore settimanali; nell'esempio riportato, L. 68.552 x 6 / 40 = L. 10.283, pari a E. 5,31;
  • per i lavoratori dei settori di cui al comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, non assunti con contratto part-time e occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro minimo scende al 4% del trattamento minimo di pensione, cioè a L. 28.864 (E. 14,91), configurando il cosiddetto "minimo dei minimi";
  • nel settore dell'istruzione prescolare non si applica la disciplina dell'art. 7 della legge n. 638/1983, sicché valgono i minimali adeguati secondo la legge n. 537/1981, indipendentemente dalla durata dell'orario;
  • il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 5, comma 16, della legge n. 863/1984 si applica anche al personale giornalistico professionista o pubblicista con rapporto subordinato di collaborazione o corrispondenza, quando svolga attività con orario inferiore a quattro ore giornaliere.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio, la circolare ricorda che il minimale giornaliero è rivalutato in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Poiché l'indice è aumentato dell'1,6%, il limite minimo giornaliero per il 2000, pari in precedenza a L. 37.470 (E. 19,35), passa a L. 38.070 (E. 19,66) dal periodo di paga in corso al 1/1/2000.

Tale limite va comunque ragguagliato a L. 68.552 (E. 35,40) in forza dell'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989. Anche per i lavoranti a domicilio resta applicabile la regola generale della retribuzione minima imponibile prevista dal D.L. n. 338/1989.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

La circolare conferma che il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 2000 tale importo è di L. 288.640 settimanali (E. 149,07), con corrispondente limite mensile di L. 15.009.280 (E. 7.751,65).

L'importo sostituisce quello indicato in via previsionale nella circolare n. 217 del 15/12/1999.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2000 la prima fascia di retribuzione pensionabile è fissata in L. 66.324.000 annue (E. 34.253,49), corrispondenti a L. 5.527.000 mensili (E. 2.854,46). La circolare richiama anche le istruzioni già fornite per il settore marittimo e precisa che, per effetto della riduzione dell'aliquota contributiva per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo dopo il 31/12/1995, il contributo aggiuntivo dell'1% si applica anche a tale personale.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell'1,6%, è fissato per il 2000 in L. 144.263.000 (E. 74.505,62). Anche questo importo sostituisce il valore previsionale della circolare n. 217/1999.

Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente

La circolare ricorda che, per il 2000, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente restano quelli del D.Lgs. n. 314/1997. Viene inoltre segnalato il nuovo regime fiscale delle stock option introdotto dal D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, in base al quale il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre al reddito di lavoro dipendente fino a L. 4.000.000 per periodo d'imposta.

Gli importi riportati per il 2000 sono:

  • erogazioni liberali: L. 500.000 (E. 258,23);
  • prestazioni e indennità sostitutive della mensa: L. 10.240 (E. 5,29);
  • fringe benefit: tetto L. 500.000 (E. 258,23);
  • indennità di trasferta Italia: L. 90.000 per intera giornata, L. 60.000 per 2/3, L. 30.000 per 1/3;
  • indennità di trasferta estero: L. 150.000 per intera giornata, L. 100.000 per 2/3, L. 50.000 per 1/3;
  • indennità di trasferimento Italia: tetto L. 3.000.000 (E. 1.549,37);
  • indennità di trasferimento estero: tetto L. 9.000.000 (E. 4.648,11);
  • azioni offerte ai dipendenti: tetto L. 4.000.000 (E. 2.065,83).

Decontribuzione dei contratti collettivi di secondo livello

Per l'anno 2000, l'importo massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del D.Lgs. n. 314/1997 e della legge n. 135/1997, è elevato al 3% della retribuzione annua, per effetto dell'art. 49, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 448.

Regolarizzazione del mese di gennaio 2000

Le aziende che non hanno potuto applicare le nuove disposizioni nel versamento dei contributi relativi a gennaio 2000 possono regolarizzare ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Se comporta un debito contributivo, questo va maggiorato degli interessi al tasso legale del 2,5%, computati dal 16/2/2000 fino alla data del versamento, con codice "Q900" del mod. DM10/2.

Per la compilazione del mod. DM10/2 la circolare distingue:

  • differenze relative ai punti da 1 a 5: le aziende devono calcolare la differenza tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1/1/2000 e quelle già assoggettate a contribuzione, sommando poi tali differenze alla retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione;
  • cooperative ex DPR n. 602/1970: per le differenze IVS deve essere indicata la dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" con codice "M188";
  • differenze per contribuzioni diverse dall'IVS: deve essere usata la dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999" con codice "M301";
  • per eventuali differenze a credito dell'azienda da restituire al lavoratore, in relazione al contributo aggiuntivo dell'1%, va utilizzato il quadro "D" del mod. DM10/2 con i codici previsti dalla circolare n. 298/1992.

Contributi apprendisti

In conseguenza della variazione ISTAT dell'1,6%, dal 1/1/2000 risultano aggiornati i contributi fissi dovuti per gli apprendisti:

  • contributo settimanale base FPLD: L. 148 (E. 0,08);
  • contributo settimanale di adeguamento FPLD: L. 4.650 (E. 2,40);
  • contributo CUAF settimanale: L. 60 (E. 0,031);
  • contributo maternità settimanale: L. 32 (E. 0,017);
  • contributo INAIL settimanale: L. 180 (E. 0,093);
  • totale settimanale esclusa INAIL: L. 4.890 (E. 2,53);
  • totale settimanale compresa INAIL: L. 5.070 (E. 2,62).

Per le aziende artigiane il contributo di maternità resta fisso a L. 32 settimanali a carico del datore di lavoro. Restano inoltre ferme le aliquote a carico dell'apprendista: 5,54% per i settori diversi da quello agricolo e 4,54% per l'apprendista operaio dipendente da aziende del settore agricolo.

Eventuali differenze sui contributi fissi devono essere versate nel mod. DM10/2 con il codice "M189" e la dicitura "Diff. Appr.", senza indicazione di numero dipendenti, numero giornate o retribuzioni.

Tabelle allegate

Le tabelle allegate alla circolare riportano i minimali e le retribuzioni convenzionali per diversi settori e qualifiche, tra cui industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito-assicurazioni-servizi, commercio, istruzione prescolare, assistenza sociale, culto, spettacolo, pesca, giornalisti e altre categorie particolari. Le note alle tabelle precisano, tra l'altro, quali valori debbano essere adeguati a L. 68.552 o a L. 36.080 e quali settori non siano soggetti a determinati meccanismi di adeguamento.

Punti principali

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori

La base imponibile contributiva non può essere inferiore ai trattamenti retributivi previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e altri accordi applicabili. Se più contratti collettivi si riferiscono alla stessa categoria, conta quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Restano fermi i minimali giornalieri di retribuzione, da rivalutare annualmente; per il 2000, con indice ISTAT 1999 pari all'1,6%, il minimale giornaliero è pari a L. 68.552 (E. 35,40), con trattamento minimo mensile FPLD di L. 721.600 (E. 372,68).

Lavoratori di cooperative ex DPR n. 602/1970

Dal 1/1/2000, per i soci di cooperative rientranti nel DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero ai fini dei soli contributi IVS non può essere inferiore a L. 48.110 (E. 24,85). Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari a L. 288.640 settimanali (E. 149,07), mentre l'imponibile minimo per contribuzioni diverse dall'IVS è fissato in L. 38.200 giornaliere (E. 19,73).

Retribuzioni convenzionali in genere

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate con la variazione ISTAT dell'1,6%, salvo quelle già determinate o modificate nell'anno precedente. Non possono comunque scendere sotto i minimali annualmente aggiornati; il parametro minimo giornaliero specifico è L. 36.080 (E. 18,63). Le tabelle allegate riportano i valori per diversi settori, qualifiche e fattispecie speciali.

Settori particolari e casi specifici

Per gli equipaggi delle navi da pesca valgono, per il 2000, le retribuzioni convenzionali fissate dalle organizzazioni sindacali e richiamate dalla circolare n. 116/1999, superiori ai minimali di legge del settore. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale mensile è fissata in L. 952.000. Per il part-time e per i settori con orario non superiore a 4 ore giornaliere, la circolare richiama i criteri di calcolo dei minimi orari e il minimo dei minimi di L. 28.864 (E. 14,91).

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero, rivalutato dell'1,6%, passa a L. 38.070 (E. 19,66) dal periodo di paga in corso al 1/1/2000 e deve comunque essere ragguagliato al minimale di L. 68.552 (E. 35,40). Anche per questa categoria si applica la regola della retribuzione minima imponibile del D.L. n. 338/1989.

Contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è confermato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 2000 corrisponde a L. 288.640 settimanali (E. 149,07) e a L. 15.009.280 mensili (E. 7.751,65), importi che sostituiscono quelli previsionati nella circolare n. 217/1999.

Quota soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Ai sensi dell'art. 3-ter della legge n. 438/1992, per l'anno 2000 l'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata in L. 66.324.000 annui (E. 34.253,49), pari a L. 5.527.000 mensili (E. 2.854,46). La circolare richiama anche l'estensione dell'obbligo ad alcuni dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell'1,6%, è fissato per il 2000 in L. 144.263.000 (E. 74.505,62).

Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente

Per il 2000 restano fermi gli importi previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. La circolare richiama inoltre il nuovo regime delle stock option e indica, tra gli importi non imponibili, i tetti per erogazioni liberali, fringe benefit, mensa, trasferte, trasferimenti e azioni offerte ai dipendenti.

Decontribuzione dei contratti di secondo livello

Per l'anno 2000 l'importo massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello sale al 3% della retribuzione annua, in base all'art. 49, comma 3, della legge n. 448/1999.

Regolarizzazione delle differenze contributive di gennaio 2000

Le aziende che non hanno applicato subito le nuove disposizioni possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. Se emerge un debito contributivo, l'importo va maggiorato degli interessi legali al 2,5% dal 16/2/2000. La circolare fornisce istruzioni operative per il mod. DM10/2, con specifici codici e causali per differenze IVS, differenze diverse dall'IVS e restituzioni al lavoratore.

Contributi apprendisti

In ragione dell'aumento ISTAT dell'1,6%, dal 1/1/2000 vengono aggiornati i contributi fissi degli apprendisti: contributo settimanale base FPLD di L. 148, adeguamento FPLD di L. 4.650, CUAF di L. 60, maternità di L. 32 e INAIL di L. 180. Il totale settimanale è pari a L. 4.890 esclusa INAIL e L. 5.070 compresa INAIL. Restano ferme alcune aliquote specifiche per apprendisti e aziende agricole.

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