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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 1284 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - fatturazione - operazioni soggettivamente inesistenti - buona fede - mancanza - detraibilità dell'IVA - non consegue - deducibilità del costo - consegue - prova dell'effettività del costo - incombe sul contribuente prova presuntiva - è possibile. Attività economica - economicità - riferimento alle medie di settore - è corretto - calcolo della media - rilevanza esclusiva delle imprese di dimensioni analoghe - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti: le prestazioni erano state effettivamente eseguite, ma da un soggetto diverso da quello indicato nelle fatture. Il contribuente, pur conoscendo tale irregolarità, chiedeva il riconoscimento sia della detrazione dell'IVA sia della deducibilità dei costi. Era inoltre contestato il metodo di accertamento della redditività, determinata mediante il confronto con le medie di settore senza considerare adeguatamente la diversa dimensione economica delle imprese comparate.

La decisione

La detrazione dell'IVA è stata esclusa, poiché la consapevolezza della soggettiva inesistenza delle operazioni impedisce di invocare la buona fede e il diritto alla detrazione. È stata invece riconosciuta, in linea di principio, la deducibilità del costo, purché il contribuente dimostri l'effettività dell'operazione. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni e può risultare dal rapporto di strumentalità tra i costi e l'attività economica esercitata, nonché dalla concreta profittabilità dell'attività. Ai fini della verifica dell'economicità, il raffronto con le medie di settore deve riguardare esclusivamente imprese operanti nello stesso segmento produttivo e aventi dimensioni e fatturato analoghi. L'accertamento fondato su un confronto non omogeneo non è quindi adeguato.

Norme richiamate

  • Art. 21, d.P.R. n. 633/1972

    Riguarda gli elementi e l'emissione della fattura.

    La fattura deve rappresentare correttamente il soggetto che ha effettuato l'operazione; l'indicazione di un diverso operatore integra un'inesistenza soggettiva, pur in presenza di una prestazione effettivamente eseguita.

  • Art. 19, d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA.

    L'IVA risultante da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non è detraibile quando il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità.

  • Art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri e i metodi dell'accertamento delle imposte sui redditi.

    L'Amministrazione può ricorrere a presunzioni e confronti economici, ma gli elementi utilizzati devono essere coerenti, attendibili e riferiti a realtà concretamente comparabili.

  • Art. 109, TUIR

    Riguarda i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito.

    La deducibilità del costo può permanere anche quando l'IVA non è detraibile, purché il contribuente dimostri che il costo è effettivo, inerente e riferibile all'attività d'impresa.

  • Cass. civ., sentenze n. 24429 del 30 novembre 2013, n. 15228 del 2001 e n. 12802 del 2011

    Confermano la distinzione tra indetraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti e possibile deducibilità del costo effettivamente sostenuto, nonché la necessità di valutare concretamente l'inerenza e l'effettività.

  • Corte di giustizia UE, cause C-439/04 e C-440/04 del 6 luglio 2006, C-80/11 e C-142/11 del 21 giugno 2011, C-324/11 del 6 settembre 2012, C-285/11 del 6 dicembre 2012 e C-642/11 del 31 gennaio 2013

    Il diritto alla detrazione dell'IVA è negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode o irregolarità; la valutazione deve essere concreta e basata su elementi oggettivi.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti occorre distinguere sempre tra IVA e imposte dirette: l'IVA può essere indetraibile, mentre il costo può restare deducibile se l'operazione è effettiva, inerente e adeguatamente provata.
  • La prova dell'effettività e dell'inerenza del costo incombe sul contribuente, ma può essere fornita anche tramite presunzioni, documentazione commerciale, pagamenti, disponibilità dei beni o servizi e collegamento con l'attività esercitata.
  • La consapevolezza del contribuente circa l'irregolarità del fornitore esclude la buona fede richiesta per la detrazione dell'IVA, ma non dimostra automaticamente che il costo sia fittizio o indeducibile.
  • Per valutare l'economicità dell'impresa mediante medie di settore, il confronto deve riguardare imprese realmente comparabili per attività, mercato, struttura e dimensioni; non è sufficiente una media generale del comparto.
  • Un accertamento basato su parametri astratti o su imprese con fatturato e dimensioni molto diverse può essere contestato se non considera le specificità concrete dell'impresa e la sua effettiva capacità di produrre reddito.

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