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Sentenza

Sentenza n. 2425/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 184/2025, depositata e resa pubblica il 07.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1146/2023.

Giustizia amministrativa202505012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 184/2025, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di euro 500,00 per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.000,00. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, oltre alla condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto di aver adempiuto. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la nomina del commissario rendeva già concreto il rimedio esecutivo e perché, tenuto conto dell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente e delle circostanze del ritardo, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto necessario per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica: deve essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze dell'inadempimento, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata alla richiesta di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosce somme o benefici al privato e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, della nomina del commissario ad acta e delle condizioni dell'amministrazione debitrice, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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