Cassazione Penale, Sentenza n. 13536/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare eseguita il 21/05/2012 per il reato associativo (art. 74 e art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente contestava che la detenzione fosse ingiusta per l'intero periodo richiesto e denunciava violazione dell'art. 314 c.p.p.; sosteneva inoltre che gli episodi noti agli inquirenti sin dal 2008 non potevano giustificare la misura cautelare e che le sue dichiarazioni non erano mendaci né idonee a influire sulla custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Giudice della riparazione che ha considerato gli episodi per i quali il ricorrente aveva precedenti condanne e le sue frequentazioni con soggetti ritenuti coinvolti nel traffico di stupefacenti quale elemento ostativo alla riparazione integrale. Ha confermato la valutazione in ordine al quantum (e, per complemento, l'orientamento che rileva l'entità più che l'estensione temporale), mantenendo la liquidazione effettuata in primo grado di euro 71.925,10 e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali (con esclusione del rimborso in favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per qualificare il reato contestato (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Nel contesto è stata utilizzata per descrivere l'oggetto dell'ordinanza cautelare e per collegare i fatti storici alle successive valutazioni sulla custodia.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma che punisce i reati di detenzione, trasporto e spaccio di stupefacenti (i cd. reati 'fine'). È stata richiamata come elemento fattuale: più condotte di questo tipo, già accertate con condanne passate in giudicato, hanno costituito la base fattuale della contestazione associativa e sono state ritenute rilevanti ai fini della limitazione della riparazione.
codice di procedura penale - art. 314
Norma invocata dal ricorrente (violazione dell'art. 314 c.p.p.) relativa alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'art. 314 consente al giudice della riparazione di tener conto della condotta del detenuto che abbia contribuito, anche colposamente o dolosamente, a creare l'apparenza che ha indotto la misura cautelare.
codice di procedura penale - art. 444
Norma sul patteggiamento; richiamata in relazione al giudizio abbreviato/accordo che ha portato a condanne passate in giudicato per alcuni episodi. Tali condanne sono state considerate dal Giudice della riparazione come elementi fattuali rilevanti.
Massime di principio
- La sussistenza di condanne passate in giudicato per reati correlati può essere considerata dal giudice della riparazione come elemento ostativo o attenuante nell'attribuire e quantificare l'indennizzo per ingiusta detenzione: non si guarda solo al periodo temporale dell'ingiusta detenzione, ma anche alla condotta del detenuto che abbia contribuito a creare la 'falsa apparenza' giustificativa della custodia.
- Il diritto all'equa riparazione non è automatico per l'intero periodo richiesto: il giudice può limitare la decorrenza dell'ingiustizia o ridurre il quantum quando emergano profili colposi o dolosi nella condotta del ricorrente che abbiano influito, anche indirettamente, sulla decisione dell'Autorità giudiziaria.
- La quantificazione dell'indennizzo è rimessa alla discrezionalità del giudice e deve essere adeguatamente motivata; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di palese illogicità o irragionevolezza.
- Fatti e condotte oggettivamente accertati in procedimenti distinti ma collegabili logicamente all'accusa principale possono essere valorizzati come elemento di contesto nel procedimento di riparazione, purché il giudice motivi il nesso tra tali fatti e la percezione di pericolosità o partecipazione associativa che ha portato alla misura cautelare.
- La parte che chiede la riparazione deve proporre elementi per dimostrare che non ha avuto alcuna incidenza sulla formazione o mantenimento della misura cautelare; la mera contestazione generica delle valutazioni giudiziarie non è sufficiente a mutarne l'esito.
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