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Legge

L.R. Molise 12/2010

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: "Disciplina delle attività agrituristiche"

Normativa regionaleL.R. Molise 12/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Molise n. 12/2010 modifica la legge regionale n. 9/2010 sugli agriturismi, precisando i parametri per l’attività di somministrazione e ospitalità: sostituisce un riferimento alla superficie agricola totale con la superficie agricola utilizzata, riformula il limite dei posti/pasti giornalieri in una media annua di 50 posti e abroga una parte della disciplina transitoria dell’art. 11. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale degli agriturismi

Modifiche alla disciplina degli agriturismi nel Molise

La legge regionale del Molise 9 aprile 2010, n. 12 interviene sulla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, che disciplina le attività agrituristiche, correggendo alcuni parametri applicativi relativi ai requisiti aziendali e ai limiti dell’attività di somministrazione/ospitalità.

Parametri aziendali e requisiti di superficie

La disciplina regionale viene adeguata sostituendo, nell’articolo 10 della legge n. 9/2010, il riferimento alla superficie agricola totale con quello alla superficie agricola utilizzata (SAU). La modifica incide sul criterio di calcolo richiesto per l’esercizio dell’attività agrituristica, rendendo rilevante la SAU ai fini del parametro normativo.

Limiti all’attività di somministrazione

Viene inoltre modificato il limite quantitativo previsto per la somministrazione di pasti/posti. Il precedente tetto di 72 pasti giornalieri è sostituito da un limite espresso come media giornaliera di 50 posti, da calcolarsi annualmente. Il testo, quindi, introduce un criterio medio annuo e non un limite rigido giornaliero.

Semplificazione e abrogazioni puntuali

La legge sopprime il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale n. 9/2010 e abroga il comma 7 dell’articolo 11 della medesima legge. Ne deriva una parziale razionalizzazione della disciplina originaria, con eliminazione delle previsioni non più ritenute necessarie.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Si tratta di una legge di modifica puntuale, priva di una propria disciplina sostanziale autonoma, destinata a operare insieme alla legge regionale n. 9/2010 come risultante dalle modifiche introdotte.

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