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Legge

L.R. Molise 9/2010

Disciplina delle attività agrituristiche

Normativa regionaleL.R. Molise 9/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola in Molise l’esercizio dell’attività agrituristica, definendone connessione con l’attività agricola, requisiti strutturali e igienico-sanitari, SCIA, elenco degli operatori, limiti ricettivi, controlli, sanzioni, incentivi e promozione. Prevede regolamento attuativo, piano triennale e disposizioni transitorie per l’adeguamento delle aziende già autorizzate.

Disciplina dell'agriturismo nella Regione Molise

Disciplina dell’agriturismo nella Regione Molise

La legge definisce il quadro regionale per le attività agrituristiche, in coerenza con la normativa statale e comunitaria, valorizzando l’uso dell’azienda agricola per ospitalità, ristorazione, promozione dei prodotti locali e fruizione del patrimonio rurale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Molise.

Finalità e obiettivi

La Regione sostiene agricoltura e sviluppo rurale anche tramite il turismo in ambito rurale, individuando nell’agriturismo uno strumento di valorizzazione della cultura contadina, delle tradizioni rurali e dei prodotti agroalimentari locali. Gli obiettivi comprendono lo sviluppo agricolo e forestale, la permanenza degli imprenditori nelle zone agricole, la tutela del patrimonio rurale, la multifunzionalità, la promozione dei prodotti tipici e della filiera corta, nonché il turismo sociale, scolastico, giovanile e verso soggetti svantaggiati.

Definizione di attività agrituristica e attività comprese

L’attività agrituristica consiste esclusivamente in ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola principale. Sono ricomprese:

  • ospitalità in alloggi o in spazi aperti per campeggiatori;
  • somministrazione di pasti e bevande, anche con consegna a domicilio e asporto, con prevalenza di prodotti propri e di aziende agricole molisane;
  • degustazioni di prodotti aziendali e mescita di vino;
  • eventi promozionali e degustazioni anche all’esterno delle strutture aziendali;
  • attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo;
  • vendita diretta dei prodotti aziendali;
  • fattorie didattiche.

Connessione con l’attività agricola e requisiti dell’azienda

Le attività agrituristiche sono connesse all’attività agricola quando l’azienda, per estensione, dotazioni, spazi, edifici e numero di addetti, è idonea a svolgerle senza sottrarre risorse all’attività principale. La connessione si dimostra con un piano aziendale redatto secondo il regolamento regionale; il mantenimento dei requisiti è attestato ogni tre anni con autocertificazione.

Per le aziende di piccole dimensioni con non più di quattro stanze o sei piazzole, la connessione è presunta se vi sono almeno tre ettari di SAU e un ordinamento colturale funzionale alla somministrazione di pasti e bevande; in tali casi la somministrazione è consentita solo agli ospiti alloggiati. In ogni caso, il tempo impiegato per l’agriturismo deve restare inferiore a quello dedicato all’attività agricola. In caso di forza maggiore dichiarata dalla Regione, il Comune può autorizzare temporaneamente deroghe ai parametri.

Esercizio dell’attività, soggetti addetti e limiti di provenienza dei prodotti

All’attività agrituristica partecipano imprenditore agricolo, familiari e lavoratori dipendenti dell’azienda; non è ammesso il ricorso a soggetti esterni, salvo servizi complementari. Cooperative e società agricole iscritte nell’elenco possono avvalersi dei propri dipendenti. La denominazione “agriturismo” è riservata ai soggetti iscritti nell’elenco regionale.

Per la somministrazione di pasti e bevande, il valore annuo della materia prima deve provenire in quota significativa dall’azienda e, per il resto, da altri produttori agricoli singoli o associati e cooperative della Regione Molise; per aziende oltre 700 metri s.l.m. la quota di prodotto aziendale si riduce. In caso di calamità o altre cause di forza maggiore accertate dalla Regione, il Comune può autorizzare una deroga temporanea.

Immobili, strutture e requisiti edilizi

Per l’agriturismo possono essere utilizzati l’abitazione dell’imprenditore nel fondo e gli edifici esistenti non più necessari alla conduzione agricola; nuovi volumi sono ammessi solo come adeguamento funzionale delle strutture esistenti. I locali mantengono destinazione agricola e funzione strumentale anche ai fini catastali e urbanistici.

Sono ammessi interventi di restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo, adeguamento funzionale e abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e ambientali. Per l’accessibilità si applicano regole specifiche in relazione alla capacità ricettiva; per alcune aziende e nei casi di impossibilità tecnica sono previste deroghe. Gli alloggi devono rispettare requisiti di abitabilità e i locali devono avere altezza almeno pari a 2,70 metri, con riduzione a 2,55 metri nelle zone montane e svantaggiate nei casi di recupero di edifici rurali vetusti.

Norme igienico-sanitarie e sicurezza

La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla normativa igienico-sanitaria vigente. L’autorità sanitaria valuta i locali considerando la diversificazione e la limitata quantità delle produzioni e l’uso di metodi tradizionali.

Per piccoli numeri di pasti può essere autorizzato l’uso della cucina domestica; per gli alloggi fino a sei posti letto basta il requisito dell’abitabilità. Sono ammessi parchi giochi, aree ricreative e piccole piscine. Gli agriturismi in comuni con non più di 1.000 abitanti possono essere svolti in immobili ubicati nel centro abitato se il fondo agricolo ne è sprovvisto.

Sono previste regole specifiche per servizi igienici, forniture e raccolta rifiuti nei campeggi, per le piscine private a uso collettivo, per la macellazione in azienda di talune specie e per l’uso di cucine o locali polifunzionali, secondo regolamento. Gli agriturismi già autorizzati prima della legge avevano 24 mesi per adeguarsi a taluni requisiti sui servizi igienici.

Competenze amministrative di Regione e Comuni

Alla Regione spettano il piano agrituristico regionale, il regolamento di attuazione, i contributi, le tabelle per il tempo-lavoro, la classificazione delle aziende, la vigilanza e la tenuta dell’elenco regionale. Ai Comuni spettano la SCIA, l’autorizzazione al subentro nell’azienda, i periodi di apertura e la determinazione delle tariffe.

Piano agrituristico regionale e regolamento di attuazione

Il piano agrituristico regionale è adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare, con validità triennale. Definisce aree di sviluppo, linee strategiche, azioni di sostegno, interventi finanziabili e risorse disponibili.

Il regolamento attuativo, da approvare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina requisiti strutturali, capacità ricettiva, parametri per eventi promozionali, criteri di finanziamento, attività di macellazione e preparazione alimentare, prodotti somministrabili, nonché vigilanza, monitoraggio, valutazione e classificazione delle aziende.

Limiti dell’attività agrituristica e capacità ricettiva

L’attività agricola deve restare principale secondo il confronto tra tempi di lavoro convenzionali; la Giunta adotta tabelle aggiornate ogni tre anni. Nelle aree montane, svantaggiate e protette si applica un coefficiente correttivo al tempo agricolo.

La capacità ricettiva massima è pari a:

  • 25 posti letto per l’alloggio, con letto supplementare temporaneo per bambini fino a 12 anni su richiesta;
  • 12 piazzole per campeggio, per un massimo di 30 ospiti e solo in aziende con oltre 3 ettari di SAU;
  • 50 posti medi giornalieri per la somministrazione di pasti e bevande.

Per la ristorazione, la legge fissa percentuali minime di prodotti propri e di prodotti provenienti da aziende locali del territorio regionale; nelle aree montane, svantaggiate e protette la quota di prodotto proprio può ridursi. Alcune attività ricreative e culturali possono essere svolte autonomamente solo se connesse e complementari; altrimenti restano servizi accessori riservati agli ospiti.

Elenco regionale degli operatori abilitati e SCIA

L’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici, istituito presso l’assessorato competente, è condizione necessaria per presentare la SCIA. L’iscrizione è deliberata dalla Commissione regionale per l’agriturismo, composta da rappresentanti regionali, provinciali e delle associazioni di categoria.

La domanda deve essere corredata da documentazione sui requisiti di imprenditore agricolo, dalla scheda tecnica aziendale e dal piano aziendale che dimostri potenzialità agrituristica, giornate lavorative e prevalenza agricola. Non sono iscrivibili soggetti condannati per determinati reati contro la genuinità degli alimenti, sottoposti a misure di prevenzione o privi dei requisiti di pubblica sicurezza.

L’iscrizione avviene entro 45 giorni, altrimenti la domanda si intende accolta; il diniego è impugnabile entro 30 giorni. Ogni tre anni il soggetto abilitato deve autocertificare la permanenza dei requisiti. L’iscrizione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente se non vi sono cessazioni o cause di cancellazione. In caso di trasferimento dell’azienda, il nuovo titolare può proseguire provvisoriamente previa autocertificazione, con verifica comunale entro 45 giorni.

Avvio dell’attività e obblighi dichiarativi

Chi è iscritto nell’elenco presenta al Comune la SCIA con relazione dettagliata sulle attività, capacità ricettiva, periodi di apertura o sospensione, numero degli addetti, attestato di formazione sanitaria, autocertificazione igienico-sanitaria, prova dell’iscrizione all’elenco e, se necessario, autorizzazione del proprietario dell’immobile.

L’attività può iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione della SCIA. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio, può vietare la prosecuzione se rileva carenze, salvo la possibilità di conformazione entro un termine non inferiore a 30 giorni. Le variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro 20 giorni.

Tariffe, apertura e periodi di attività

Entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori comunicano al Comune le tariffe per l’anno successivo; in difetto si intendono confermate quelle vigenti. Devono esporre al pubblico tariffe, caratteristiche e classificazione, rispettare le tariffe dichiarate, registrare gli ospiti secondo la normativa di pubblica sicurezza e non diffondere informazioni diverse da quelle comunicate.

L’attività può svolgersi tutto l’anno oppure in periodi stabiliti dall’imprenditore con comunicazione al Comune. È consentita la sospensione per brevi periodi legati alla conduzione dell’azienda senza obbligo di comunicazione.

Promozione, consorzi e formazione

La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori e dei familiari. Incentiva inoltre l’offerta agrituristica attraverso iniziative promozionali e può finanziare forme di pubblicità nel rispetto del regime de minimis.

Sono promossi i consorzi agrituristici, che possono organizzare l’uso ottimale delle strutture, promuovere l’immagine e la commercializzazione, svolgere assistenza telematica, istituire centri promozionali e promuovere marchi collettivi di qualità. Possono parteciparvi anche operatori turistici e società di servizi. È istituito un elenco dei consorzi con sede in Molise che associno almeno dieci operatori e dispongano di almeno cento posti letto complessivi.

Incentivi, vincoli e revoca dei contributi

La Regione concede finanziamenti agli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco per investimenti destinati all’agriturismo, secondo criteri regolamentari e disponibilità di bilancio. Sono finanziabili, tra l’altro, ristrutturazioni, ampliamenti, adeguamenti funzionali, abbattimento barriere architettoniche, sistemazione di spazi per campeggio, realizzazione di centri vendita, strutture sportive ed equestri, servizi per le aree rurali, impianti da fonti rinnovabili e arredamenti.

I contributi sono in conto capitale e soggetti alla disciplina sugli aiuti de minimis. I beni finanziati sono vincolati a destinazione decennale dalla data di collaudo. Il regolamento definisce domanda, documentazione, erogazione e obblighi degli operatori.

La Giunta revoca i benefici e recupera somme, spese e interessi se vengono meno i requisiti, il progetto non è realizzato correttamente o nei termini, la documentazione è irregolare, cambia la destinazione dell’immobile, vi sono violazioni edilizie o urbanistiche, non si rispettano le norme sulla connessione, i limiti e gli obblighi previsti, oppure l’attività non inizia entro un anno dall’accertamento finale.

Controlli, sospensioni, divieti e sanzioni

Il Sindaco può sospendere l’attività per violazioni delle tariffe o di altri obblighi amministrativi; il Comune può imporre il divieto di esercizio se l’attività non è iniziata entro un anno dalla scadenza del termine di avvio, se sono venuti meno i requisiti, se si sono accumulate sospensioni per complessivi 60 giorni nell’anno o se non sono rispettati i vincoli di destinazione d’uso.

La cancellazione dall’elenco regionale consegue ai provvedimenti di divieto. La revoca dei contributi può seguire alla cancellazione. Il ricorso contro i provvedimenti di revoca è ammesso entro 30 giorni.

Le sanzioni prevedono:

  • da 5.000 a 15.000 euro per violazione della riserva della denominazione “agriturismo”;
  • da 300 a 600 euro per violazioni degli obblighi amministrativi;
  • chiusura dell’esercizio in assenza di SCIA o di autorizzazione al subentro;
  • da 2.000 a 5.000 euro, e poi da 5.000 a 8.500 euro con chiusura per 40 giorni, per violazioni delle regole sull’esercizio dell’attività agrituristica.

Riserva della denominazione, classificazione e vendita dei prodotti

La denominazione “agriturismo” e i termini derivati sono riservati agli imprenditori agricoli iscritti che svolgono l’attività agrituristica. La classificazione delle aziende è stabilita dal regolamento in base a comfort, varietà dei servizi e caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale. La Regione rilascia un contrassegno con categoria e simbolo.

La vendita diretta agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici, tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, è compresa nell’attività agrituristica. Le aziende che producono prodotti tradizionali o certificati possono organizzare eventi promozionali in azienda, a condizione che la somministrazione sia prevalentemente costituita da prodotti aziendali e che locali e impianti siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza.

Normativa antincendio, vigilanza e monitoraggio

Le aziende agrituristiche devono rispettare la disciplina antincendio applicabile alle strutture ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto, secondo il D.M. 9 aprile 1994.

La Regione effettua controlli tramite il proprio personale, con verifiche annuali su un campione di aziende non inferiore al 10% degli iscritti. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta trasmette una relazione alla commissione consiliare competente con dati su finalità, vigilanza, sanzioni, sospensioni, divieti e archivio regionale aggiornato. Tutti gli organi di polizia possono accertare i requisiti previsti per l’esercizio.

Abrogazioni, rinvio e disciplina transitoria

È abrogata la previgente legge regionale 16 giugno 2001, n. 13; il regolamento regionale del 26 febbraio 2002, n. 6 resta applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, dopo di che viene abrogato.

Per quanto non previsto dalla legge si applica la legge statale n. 96 del 2006. Sul piano transitorio:

  • le aziende già iscritte nel precedente elenco sono iscritte di diritto nel nuovo elenco;
  • le autorizzazioni pregresse restano valide, ma in caso di difformità devono essere adeguate entro due anni dall’entrata in vigore della legge, altrimenti avviene la cancellazione;
  • chi, secondo il vecchio regolamento, non aveva iniziato l’attività entro cinque anni dall’iscrizione deve iniziarla e comunicarlo entro un anno dalla pubblicazione della legge, altrimenti è cancellato;
  • chi non può adeguarsi può essere ricondotto al turismo rurale, se ne ricorrono le condizioni.

Norma finanziaria

Gli oneri per il 2010 sono coperti con parte dello stanziamento regionale indicato dalla legge; per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio annuali.

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