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Legge

L.R. Molise 10/2010

Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’assetto organizzativo della Regione Molise, separando indirizzo politico e gestione, definendo strutture, competenze dirigenziali, incarichi, valutazione, incompatibilità e controlli. Prevede anche regole per enti dipendenti e norme transitorie. Molte disposizioni su strutture speciali e Avvocatura regionale risultano oggi abrogate o superate.

Organizzazione dell’amministrazione regionale e disciplina della dirigenza della Regione Molise

Organizzazione dell’amministrazione regionale e disciplina della dirigenza nella Regione Molise

La legge detta la cornice organizzativa dell’amministrazione regionale molisana e regola l’esercizio delle funzioni dirigenziali. L’impianto si fonda sulla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, sull’autonomia della dirigenza e su criteri di efficienza, flessibilità e controllo dei risultati.

Principi generali dell’organizzazione

L’organizzazione degli uffici regionali è affidata a leggi, regolamenti e atti di organizzazione, con applicazione della normativa statale per quanto non disciplinato dalla legge regionale. I principi cardine sono programmazione, flessibilità, controllo dei risultati e separazione tra funzioni istituzionali e gestione.

Sono inoltre richiamati:

  • la parità e le pari opportunità nell’accesso al lavoro e nel trattamento lavorativo;
  • l’uso prioritario, nei limiti consentiti, di forme di impiego flessibile a favore di lavoratori svantaggiati o impegnati nel volontariato;
  • il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Separazione tra indirizzo politico e gestione

Gli organi politici regionali definiscono obiettivi, programmi, priorità, criteri generali e verificano i risultati dell’azione amministrativa. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio sovrintendono al funzionamento dell’apparato organizzativo.

Ai dirigenti spettano gli atti e i provvedimenti amministrativi, anche verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo. Le loro attribuzioni possono essere derogate solo da specifiche disposizioni legislative.

Poteri organizzativi e relazioni sindacali

Gli organi regionali e i dirigenti adottano le determinazioni organizzative nell’ambito delle rispettive competenze. Nelle materie soggette a codice civile, legislazione lavoristica e contrattazione collettiva, agiscono come privati datori di lavoro.

La costituzione, soppressione e definizione delle strutture organizzative è affidata alla Giunta regionale e all’Ufficio di presidenza del Consiglio con atti di organizzazione. Le unità operative organiche sono invece istituite, modificate o soppresse dal Direttore generale della Giunta e dal Segretario generale del Consiglio, ciascuno per il proprio ambito.

Le relazioni sindacali e gli istituti di partecipazione sono regolati dai contratti collettivi nazionali; la delegazione pubblica è integrata dal Segretario generale o da un suo delegato.

Organico regionale e programmazione dei fabbisogni

Il personale regionale appartiene a un unico organico, distinto in dotazione della Giunta e del Consiglio. La Giunta e l’Ufficio di presidenza devono rivedere almeno ogni tre anni le rispettive dotazioni organiche, le strutture e la programmazione dei fabbisogni professionali.

Per il Consiglio regionale è fissato un limite minimo di dotazione pari al 13% del totale del personale regionale. La Giunta, nella programmazione delle facoltà assunzionali tramite il PIAO o strumenti analoghi, determina la capacità assunzionale complessiva e comunica al Consiglio la quota spettante.

È previsto anche un meccanismo di programmazione annuale delle assunzioni del Consiglio, soggetto ad asseverazione dell’organo di revisione regionale. In via transitoria, fino alla copertura integrale dei posti consiliari, il Direttore generale competente dispone il trasferimento per mobilità intercompartimentale di unità dalla dotazione di fatto della Giunta a quella del Consiglio fino al raggiungimento della percentuale minima.

Articolazione organizzativa della Giunta regionale

L’apparato della Giunta regionale è articolato in:

  • Direzione generale;
  • Servizi;
  • Uffici.

La Direzione generale è una struttura complessa di coordinamento, gestione e raccordo operativo dei Servizi ed è affidata a un dirigente apicale. Sono inoltre previste funzioni dirigenziali di coordinamento di aree funzionali, in numero non superiore a cinque, conferite a dirigenti già responsabili di servizio.

L’Ufficio è una unità operativa organica di carattere anche temporaneo, istituita per compiti gestionali, di obiettivo o specialistici e affidata a personale dell’area “Funzionari ad elevata qualificazione”.

Organizzazione funzionale di Giunta e Consiglio

Presso la Giunta, i Servizi fanno capo al Direttore generale, salvo quelli della Presidenza e il Servizio di Gabinetto del Presidente, che rispondono esclusivamente al Presidente. Presso il Consiglio, i Servizi fanno capo al Segretario generale, salvo il Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio, che risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio.

Le competenze e le dotazioni di personale delle strutture sono determinate con atti di organizzazione della Giunta e dell’Ufficio di presidenza, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali speciali richiamati dalla legge.

Funzione dirigenziale: autonomia e contenuto

La dirigenza opera in autonomia nell’ambito della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto di atti normativi, programmatici e direttive politiche. Il dirigente partecipa alla definizione dell’indirizzo politico-amministrativo con proposte e pareri tecnici, adotta gli atti gestionali, presiede gare e concorsi, stipula contratti e convenzioni, gestisce le risorse assegnate, cura i controlli e avvia i procedimenti disciplinari.

Il dirigente è responsabile della trasparenza e rapidità dei procedimenti, della legittimità degli atti sottoscritti e dei risultati conseguiti.

Ordinamento della dirigenza e livelli di responsabilità

La dirigenza regionale è unica, ma articolata per livelli di responsabilità e poteri.

Per la Giunta, i livelli sono:

  • Direttore generale;
  • Coordinatori di area;
  • Direttori di servizio.

Per il Consiglio, i livelli sono:

  • Segretario generale;
  • Direttori di servizio.

Il Direttore generale è sovraordinato ai coordinatori di area e ai direttori di servizio; i coordinatori di area sono funzionalmente sovraordinati ai direttori di servizio dell’area. Il Segretario generale coordina i servizi consiliari e i dirigenti che operano a supporto di organi indipendenti rispondono funzionalmente a tali organi, pur facendo capo organizzativamente al Segretario.

Gli incarichi dirigenziali aventi rilevanza esterna assumono la forma di determinazione dirigenziale e sono immediatamente esecutivi.

Competenze del Direttore generale

Il Direttore generale assicura il supporto al Presidente e alla Giunta per indirizzo, programmazione e iniziativa legislativa, dirige l’apparato organizzativo, coordina i Servizi e verifica i risultati complessivi.

Tra le principali competenze figurano:

  • formulazione di proposte alla Giunta su programmi, direttive e schemi di atti generali;
  • promozione e coordinamento dell’attuazione di piani e programmi;
  • assegnazione degli obiettivi ai Servizi e delle relative risorse;
  • misure organizzative per la rilevazione dei costi e dei rendimenti;
  • esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o vacanza dei direttori di servizio;
  • gestione di debiti, rinunce, transazioni e liti, nei limiti fissati dall’organo politico;
  • disciplina delle relazioni tra direttori di servizio e risoluzione dei conflitti di competenza.

La Giunta può specificare ulteriormente tali compiti con atto di organizzazione.

Competenze del Segretario generale del Consiglio

Il Segretario generale dirige l’apparato amministrativo del Consiglio regionale. Le sue funzioni includono:

  • proposte all’Ufficio di presidenza;
  • attuazione di programmi e direttive;
  • coordinamento e controllo dei direttori di servizio;
  • potere sostitutivo in caso di inerzia o vacanza;
  • gestione del personale non attribuita ai direttori di servizio;
  • misure organizzative per costi e rendimenti;
  • competenze contrattuali previste dal regolamento interno di contabilità;
  • riconoscimenti di debito, rinunce e transazioni nei limiti stabiliti;
  • ogni altra funzione prevista dalla legge o dai regolamenti interni.

L’Ufficio di presidenza approva, su proposta del Segretario, un programma annuale di attività, gestione delle risorse e miglioramento organizzativo entro il 15 gennaio di ogni anno.

Competenze dei direttori d’area e dei coordinatori di area

La disciplina originaria dei direttori d’area è stata superata e sostituita dalle funzioni di coordinamento di area. Il Coordinatore di area cura coordinamento, organizzazione e vigilanza delle attività dell’area di competenza.

In particolare:

  • formula proposte e pareri al Direttore generale;
  • coordina l’attuazione dei programmi regionali;
  • propone la ripartizione di risorse umane, finanziarie e strumentali;
  • disciplina i rapporti e risolve i conflitti di competenza tra direttori di servizio;
  • verifica e controlla le attività dei direttori di servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia o vacanza;
  • svolge ulteriori funzioni previste dalla legge o delegate dal Direttore generale.

Competenze dei direttori di servizio

Il direttore di servizio dirige la struttura e il relativo personale, esercita i poteri di spesa e di gestione, amministra le risorse assegnate e verifica carichi di lavoro e produttività.

Spettano inoltre:

  • iniziative, anche disciplinari, verso il personale;
  • attribuzione dei trattamenti economici accessori nei limiti di competenza;
  • responsabilità dei procedimenti e individuazione dei responsabili;
  • verifiche sul rispetto dei termini procedimentali;
  • quesiti, pareri e proposte ai livelli superiori di coordinamento;
  • ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge.

Conferimento, durata e revoca degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono soggetti a temporaneità, rotazione e revocabilità. La loro attribuzione deve essere motivata e basata su formazione, requisiti professionali, attitudine, capacità organizzativa e risultati conseguiti.

Gli incarichi di Direttore di dipartimento e di Segretario generale sono conferiti dalla Giunta e dall’Ufficio di presidenza, anche a soggetti esterni nei limiti di legge e con avviso pubblico. Sono regolati da contratto di diritto privato a tempo determinato, revocabili in qualsiasi momento e cessano comunque dopo novanta giorni dall’insediamento degli organi scaturiti dalle elezioni regionali.

Gli incarichi di responsabile dei Servizi di Gabinetto sono conferiti dagli organi competenti su indicazione del Presidente e cessano con la cessazione della relativa carica. Gli incarichi di direttore di servizio sono conferiti dalla Giunta o dall’Ufficio di presidenza, sentiti Direttore generale o Segretario generale, a dirigenti interni o a personale assunto dall’esterno; durano al massimo cinque anni, sono rinnovabili e revocabili.

I provvedimenti di conferimento e revoca sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Incarichi non ricompresi nelle dotazioni organiche e contenimento della spesa

I posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore generale della Salute e di Segretario generale del Consiglio regionale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto della normativa vigente sul contenimento della spesa del personale.

Trattamento economico della dirigenza apicale e delle funzioni di coordinamento

Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta ed è correlato a funzioni, obiettivi e competenze, con riferimento ai valori massimi del contratto della dirigenza delle Funzioni locali. Il Segretario generale è retribuito con determinazione dell’Ufficio di presidenza e non può superare il trattamento del Direttore generale.

Il Coordinatore di area percepisce, oltre al trattamento del direttore di servizio, una maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 30% di quella del direttore di servizio.

Il costo del trattamento economico di Direttore generale e Segretario generale grava sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale.

Trattamento economico di specifiche posizioni e incarichi

Per i responsabili dei Servizi di Gabinetto, i trattamenti economici sono determinati dagli organi competenti su indicazione dei Presidenti e comprendono trattamento tabellare, retribuzione di posizione incrementata del 60% rispetto al massimo contrattuale e retribuzione di risultato secondo i sistemi di valutazione dei direttori di servizio.

La legge prevede anche incrementi specifici della retribuzione di posizione per alcune strutture o funzioni, tra cui il Servizio Protezione civile, l’Avvocatura regionale, il Servizio Partecipazioni regionali, la funzione di segretario della Giunta, la funzione di datore di lavoro e gli incarichi di missione. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro nei casi espressamente previsti.

L’eccedenza rispetto al massimo contrattuale non grava sul fondo del trattamento accessorio.

Mobilità, supplenza e reggenza

Il dirigente può essere trasferito ad altro incarico con provvedimento motivato, secondo le stesse modalità del conferimento degli incarichi e per esigenze di buon funzionamento. La mobilità può avvenire anche su istanza del dirigente per incompatibilità ambientale o arricchimento professionale.

Per ciascun incarico di direzione di servizio deve essere individuato preventivamente un sostituto in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza, il Direttore generale o il Segretario generale nominano un reggente tra dirigenti di pari livello; la reggenza è temporanea e, oltre sei mesi, è ammessa solo per oggettive ragioni organizzative o di contenimento della spesa.

Se necessario, il Segretario generale può individuare supplenti o reggenti tra i direttori di servizio di strutture extraconsiliari, acquisito l’assenso del Direttore generale. Le modalità e la retribuzione di supplenza e reggenza sono demandate ad atti di organizzazione; non sono previsti compensi aggiuntivi per periodi pari o inferiori a trenta giorni consecutivi.

Accesso alla qualifica dirigenziale e contratti a tempo determinato

L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene tramite concorso pubblico per esami, corso-concorso o assunzione a tempo determinato.

Per concorso e corso-concorso la legge prevede requisiti dettagliati di titolo di studio, anzianità di servizio, esperienza dirigenziale o professionale, con ammissione anche di soggetti provenienti da enti pubblici non ricompresi nel d.lgs. 165/2001, da strutture private o da organismi internazionali, in presenza dei requisiti indicati.

Il corso-concorso dura almeno dodici mesi e si conclude con prova finale. Le commissioni sono nominate dal Direttore generale e devono rispettare criteri di composizione, inclusa la presenza di almeno un componente femminile. I bandi possono prevedere prove preselettive e il compenso delle commissioni è allineato a quello delle amministrazioni statali.

La Regione può assumere dirigenti a tempo determinato con contratto di diritto privato per non oltre cinque anni, rinnovabile una sola volta, entro il limite del 20% della dotazione organica dei dirigenti. Sono richiesti laurea magistrale o titolo equivalente e adeguata esperienza professionale. Il dipendente regionale assunto con tale formula è collocato in aspettativa senza assegni, utile ai fini dell’anzianità.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e sanzioni disciplinari

Per incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica la normativa statale. Il dirigente regionale non può esercitare commercio, industria o professioni né assumere impieghi o incarichi remunerati presso privati o pubbliche amministrazioni, salvo autorizzazione per incarichi temporanei e occasionali.

La persistenza di una situazione di incompatibilità dopo diffida comporta procedimento disciplinare. I dirigenti regionali possono chiedere l’aspettativa se assunti da altri enti pubblici come dirigenti a tempo determinato.

Per la responsabilità e le sanzioni disciplinari restano ferme le norme civilistiche, amministrative, penali e contabili applicabili ai dipendenti pubblici, oltre all’articolo 2106 c.c. e alle garanzie dello Statuto dei lavoratori richiamate dalla legge. Tipologia ed entità delle infrazioni e delle sanzioni sono rimesse ai contratti collettivi.

Valutazione della dirigenza e responsabilità dirigenziale

La Giunta istituisce il Nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti apicali e dei direttori di servizio. Il Nucleo dura tre anni, è composto da tre esperti esterni e opera in autonomia, riferendo trimestralmente agli organi politici.

In caso di valutazione negativa, può essere disposto:

  • l’assegnazione ad altro incarico, se il dirigente è ritenuto idoneo;
  • il collocamento a disposizione per massimo sei mesi, con perdita del trattamento economico connesso alle funzioni;
  • il licenziamento nei casi di particolare gravità o reiterazione;
  • la risoluzione del contratto per i dirigenti a tempo determinato.

Sono previste garanzie procedimentali: contestazione motivata, termine minimo di quindici giorni per controdeduzioni, parere del comitato dei garanti e rispetto della disciplina contrattuale.

Controlli interni

Giunta e Ufficio di presidenza devono definire procedure e strutture per un efficace sistema di controllo interno, comprendente:

  • controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  • controllo di gestione;
  • controllo strategico.

Per il Consiglio regionale, il controllo di gestione può essere affidato alla struttura competente della Giunta.

Estensione agli enti dipendenti

Le disposizioni della legge si estendono agli enti dipendenti dalla Regione, nei limiti di compatibilità con i loro fini istituzionali e ordinamenti interni. I provvedimenti organizzativi sono adottati dagli organi degli enti secondo le rispettive competenze.

Per i dirigenti apicali di enti dipendenti, società partecipate, fondazioni e altri organismi dipendenti, la legge fissa criteri di contenimento dei trattamenti economici, con retribuzione di posizione maggiorata rispetto al massimo contrattuale e successiva riduzione del 10%. È prevista anche una ridefinizione dei trattamenti da parte della Giunta, d’intesa con le commissioni consiliari competenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La Giunta stabilisce inoltre le dotazioni di personale di alcuni enti regionali specifici. Sono abrogate le norme regionali di settore incompatibili.

Rinvio, disposizioni transitorie e prima applicazione

Per quanto non espressamente previsto, continuano ad applicarsi le discipline di settore regionali compatibili. I riferimenti della normativa precedente alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni di questa legge.

Le disposizioni transitorie hanno imposto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore:

  • l’adozione degli atti attuativi;
  • la revisione degli incarichi dirigenziali e delle strutture;
  • la conferma di alcune strutture dirigenziali già esistenti fino alla naturale scadenza dei relativi contratti;
  • la disciplina provvisoria dei servizi consiliari fino all’adozione dell’atto organizzativo specifico;
  • la conferma, fino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, della funzione di direzione generale in materia sanitaria e del relativo incarico.

Abrogazioni, modifiche e stato attuale

La legge ha abrogato le norme incompatibili delle precedenti leggi regionali sull’organizzazione e sulla dirigenza.

Risultano inoltre abrogati o superati vari istituti originari, tra cui:

  • le strutture speciali elencate nella Tabella A originaria;
  • la disciplina dell’Avvocatura regionale contenuta nell’articolo 11-bis;
  • la previgente disciplina dei direttori d’area.

Nel complesso, l’atto resta rilevante come cornice generale dell’organizzazione regionale e della dirigenza, ma alcune sue parti risultano oggi esplicitamente abrogate o profondamente riformate da successive modifiche legislative.

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