L.R. Veneto 9/2014
Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Veneto il nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo (Provincia di Belluno), disciplina la sede provvisoria e il decentramento, e demanda alla Provincia la definizione dei rapporti successori. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del 21 febbraio 2014.
Istituzione del Comune di Longarone per fusione con Castellavazzo
Istituzione del Comune di Longarone per fusione con Castellavazzo
La legge regionale del Veneto istituisce il nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo, entrambi in Provincia di Belluno. Il provvedimento disciplina anche la sede municipale provvisoria e i criteri essenziali per la successione nei rapporti giuridici e patrimoniali.
Ambito territoriale e contenuto dell’istituzione
Il nuovo ente è istituito esclusivamente nel territorio della Provincia di Belluno. La norma produce effetti solo per i due Comuni interessati e per i rapporti amministrativi, patrimoniali e organizzativi derivanti dalla fusione.
Sede municipale e decentramento
Lo Statuto del nuovo Comune deve stabilire la sede municipale. Fino a tale determinazione, la sede del nuovo Comune coincide con l’attuale sede di Longarone. La disciplina statutaria deve inoltre assicurare alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento, tenendo conto dello stato dei luoghi e delle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge dà atto dell’esito favorevole del referendum consultivo svolto presso le popolazioni interessate. I dati riportati evidenziano una prevalenza dei voti favorevoli in entrambi i Comuni coinvolti e nel totale complessivo dei votanti.
Rapporti successori, beni e personale
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale n. 25 del 1992 sulle variazioni provinciali e comunali. La legge indica, in particolare, il criterio per cui il nuovo Comune subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari, compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 21 febbraio 2014. Si tratta quindi di una disciplina legata alla concreta fase di istituzione del nuovo Comune, con effetti ormai consolidati e non più rivolti a una fase futura.
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