Cassazione Civile, Ordinanza n. 32709/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva accolto la domanda di condanna di una società consorziata al pagamento dell'importo corrispondente ai costi previsti dall'atto costitutivo di una società consortile, da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. La società soccombente aveva impugnato il lodo per nullità dinanzi alla corte d'appello, deducendo, in sintesi, che: 1) la questione pregiudiziale relativa alla nullità dei bilanci per violazione dei principi di precisione e chiarezza non sarebbe stata compromettibile in arbitri, e l'impugnazione avrebbe specificamente censurato il mancato accoglimento di tale eccezione; 2) il lodo avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione concernente la contestazione delle risultanze di bilancio, senza mettere in discussione la validità della deliberazione; 3) il lodo avrebbe omesso di pronunciarsi sull'assenza di criteri certi per determinare gli obblighi contributivi. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per nullità e la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione degli artt. 2434-bis e 2379 c.c., 112, 161, primo comma, e 829, primo comma, n. 12, c.p.c., oltre a vizi di omessa pronuncia e di erronea qualificazione come generiche o attinenti al merito delle censure formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell'onere di indicazione del contenuto degli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato riprodotto in modo puntuale il contenuto del lodo e non potendosi verificare se il motivo di appello fosse realmente specifico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la corte d'appello aveva affermato non solo che il lodo si era pronunciato sull'eccezione, ma anche che la censura tendeva in realtà a contestare il merito della valutazione arbitrale; tale autonoma ratio decidendi non è stata impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la ricorrente si è limitata a riproporre la doglianza di omessa pronuncia senza confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del motivo e sulla sua attinenza al merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2434-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non compromettibilità in arbitri di questioni attinenti ai bilanci; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell'onere di allegazione e indicazione degli atti rilevanti.
art. 2379 c.c.
Invocato in relazione alla nullità delle deliberazioni e alla pretesa non arbitrabilità della questione pregiudiziale sui bilanci; il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 161, primo comma, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 829 c.p.c. in tema di nullità del lodo e vizio di omessa pronuncia; la censura è ritenuta inammissibile per mancata specifica critica alle ragioni della decisione.
art. 829, primo comma, n. 12, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla nullità del lodo per omessa pronuncia; la Corte osserva che la doglianza è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda il motivo, così da consentire il controllo di decisività e specificità della censura.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su errori di specificità dell'appello o su vizi di nullità del lodo è indispensabile riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e dei passaggi decisivi rilevanti, perché la Corte possa verificare la pertinenza e la specificità della censura ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata critica di una autonoma ratio sufficiente a sorreggere la decisione comporta il rigetto in rito del motivo.
- La doglianza di omessa pronuncia non può tradursi in una critica del merito della valutazione arbitrale o del giudice di merito: se la decisione impugnata afferma che la questione è stata trattata oppure che la censura investe solo la bontà della valutazione, il ricorrente deve attaccare specificamente tale passaggio e non limitarsi a riproporre l'asserita omissione.
- Il controllo di legittimità sulla nullità del lodo arbitrale presuppone censure formulate in modo specifico e autosufficiente; la mera riproposizione delle argomentazioni di merito non consente l'esame della denunciata omessa pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32620/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32621/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32628/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32632/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →