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Sentenza

Sentenza n. 4003/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, - del provvedimento adottato dal Dirigente della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 01 Demanio Regionale prot. PG/2025/0251 152 datato 20.5.2025, notificato all'odierno ricorrente a mezzo pec in pari data, con il quale il detto Dirigente ha disposto che il giorno 25 giugno alle ore 10:00 si procederà, in via di autotutela ex art. 823 c.c., allo sgombero coattivo dell'immobile ubicato in Scafati (SA) alla via Manzoni n. 35 (denominato «Casa Cantoniera» ubicato in Scafati al Km. 30 + 000 della ex S.S. 18 di complessivi mq. 140, identificato al catasto urbano con la particella n. 548 del foglio n. 33 del Comune di Scafati) espressamente richiedendo l'intervento della forza pubblica ai fini della messa in esecuzione dello sgombero, in disponibilità dell'odierno ricorrente; - del provvedimento prot. 2019 0044447 del 22.1.2019, con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Dirigenziale Demanio regione della Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania ha disposto il rilascio del citato immobile denominato «Casa Cantoniera» ubicato in Scafati al Km. 30 + 000 della ex S.S. 18 di complessivi mq. 140, identificato al catasto urbano con la particella n. 548 del foglio n. 33 del Comune di Scafati; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, con riserva di proporre motivi aggiunti se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202503123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di sgombero coattivo in autotutela ex art. 823, comma 2, c.c., nonché precedente ordine di rilascio dell'immobile adibito a casa cantoniera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Campania ha disposto lo sgombero coattivo di una casa cantoniera occupata dopo il decesso del genitore, già assegnatario dell'immobile in ragione del rapporto di servizio con ANAS, nonché il precedente ordine di rilascio. Ha dedotto, con motivi connessi, l'insussistenza dei presupposti per l'autotutela possessoria prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., sostenendo che l'immobile non sarebbe demaniale né appartenente al patrimonio indisponibile regionale, ma di proprietà privata, eventualmente acquistata per usucapione da terzi e, successivamente, dallo stesso ricorrente. Ha inoltre contestato la legittimazione della Regione, affermando che ANAS non sarebbe mai stata proprietaria del bene e non avrebbe potuto trasferirlo alla Regione secondo il principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet. A sostegno ha richiamato risultanze catastali, una sentenza civile del 1977 e i giudizi promossi davanti al giudice ordinario contro le intimazioni di rilascio. La domanda cautelare era stata accolta per preservare la situazione fino alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Ha affermato che l'autotutela ex art. 823, comma 2, c.c. tutela non la mera proprietà pubblica, ma la destinazione pubblicistica del bene e può essere esercitata sia sui beni demaniali sia sui beni del patrimonio indisponibile, per reprimere occupazioni sine titulo e rimuovere situazioni incompatibili con la funzione pubblica. Le case cantoniere sono pertinenze di servizio del demanio stradale ai sensi dell'art. 24 del codice della strada e conservano la natura demaniale sino a un espresso procedimento di sdemanializzazione, non essendo ammissibile una sdemanializzazione tacita o implicita. Nel caso concreto, il bene era stato trasferito alla Regione nell'ambito della devoluzione delle strade e delle relative pertinenze prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 112/1998 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 febbraio 2000; il trasferimento risultava documentato dal verbale di acquisizione, dagli atti amministrativi e dalla trascrizione a favore della Regione. Non risultava alcun provvedimento di sdemanializzazione e la stabile destinazione a casa cantoniera e a pertinenza del servizio stradale non era stata interrotta. Il TAR ha escluso la legittimazione del ricorrente a invocare il principio nemo plus iuris con riferimento ai rapporti tra ANAS e Regione, trattandosi di questione azionabile dai soggetti direttamente incisi dall'asserita invalidità del trasferimento. Ha inoltre ritenuto non provato che la sentenza civile invocata riguardasse proprio l'immobile controverso e ha precisato che le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario, non costitutivo né certificativo della proprietà. L'ipotizzato acquisto per usucapione è stato comunque ritenuto incompatibile con la natura demaniale del bene e con la precedente richiesta del ricorrente di subentro nella concessione abitativa, comportamento indicativo del riconoscimento della posizione proprietaria regionale. La Regione è stata quindi ritenuta pienamente legittimata a esercitare l'autotutela esecutiva. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    L'autotutela esecutiva può essere esercitata dall'amministrazione per tutelare la destinazione pubblicistica dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile, reprimendo occupazioni sine titulo e situazioni incompatibili con la funzione pubblica; non richiede la prova del possesso anteriore né quella di un diritto di proprietà ininterrotto per oltre venti anni.

  • art. 24 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    pertinenza di servizio del demanio stradale

    Le case cantoniere costituiscono pertinenze di servizio del demanio stradale e partecipano del relativo regime di demanialità.

  • art. 8 d.lgs. 112/1998

    Costituisce, insieme alla normativa attuativa, il fondamento del trasferimento alla Regione delle strade e delle relative pertinenze, comprese le case cantoniere non dismesse.

  • art. 2 D.P.C.M. 21 febbraio 2000

    Individua le case cantoniere non dismesse come pertinenze delle strade trasferite agli enti territoriali e attribuisce ai provvedimenti di trasferimento efficacia di titolo per la trascrizione immobiliare.

Massime di principio

  • Il potere di autotutela esecutiva previsto dall'art. 823, comma 2, c.c. può essere esercitato dall'amministrazione non soltanto sui beni demaniali, ma anche sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile, allo scopo di garantire la destinazione pubblicistica del bene e reprimere le occupazioni sine titulo.
  • Per l'esercizio dell'autotutela ex art. 823, comma 2, c.c. è sufficiente dimostrare l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile; da tale qualificazione deriva la presunzione della preordinazione del bene al soddisfacimento di interessi pubblici, senza necessità di provare il possesso anteriore dell'amministrazione.
  • Le case cantoniere, in quanto pertinenze di servizio del demanio stradale, conservano la natura demaniale fino all'adozione di un espresso provvedimento di sdemanializzazione; la perdita della qualità demaniale non può derivare da comportamenti concludenti o da una sdemanializzazione tacita.
  • Le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario e non costituiscono prova esclusiva della proprietà, poiché il catasto non ha funzione costitutiva né certificativa del diritto dominicale.
  • I beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile non sono suscettibili di usucapione; inoltre, chi abbia chiesto il subentro in una concessione d'uso riconoscendo la titolarità pubblica del bene non può coerentemente fondare una successiva pretesa di acquisto dello stesso immobile uti dominus.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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