Cassazione Civile, Ordinanza n. 19988/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, in servizio dal 1987 presso la filiale di Aosta di una società operante nella vigilanza privata, ha contestato il trasferimento, dal 1 luglio 2020, alle dipendenze di una diversa società per effetto della cessione di un ramo d'azienda relativo a servizi di trasporto valori, custodia e conta valori e vigilanza armata in Valle d'Aosta e in altre province. Ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, sostenendo che il ramo trasferito non fosse autonomo né preesistente e che, comunque, egli fosse addetto prevalentemente a mansioni di vigilanza e non al settore trasferito del trasporto valori. Ha inoltre domandato il pagamento dell'indennità di reperibilità che asseriva di aver svolto dal 2007 e che la società gli aveva riconosciuto solo dal dicembre 2019. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo sussistente l'autonomia funzionale del ramo ceduto e reputando non provata la reperibilità. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi, deducendo in sintesi: omessa o apparente motivazione su vari profili relativi all'insussistenza del ramo d'azienda e alla sua collocazione prevalente nella vigilanza; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 2112, 2697, 1175, 1375 c.c. e della direttiva 2001/23/CE; vizi motivazionali e violazione di norme in tema di reperibilità e spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili alcuni motivi, ma ha accolto i motivi terzo e quarto, rilevando che la sentenza d'appello non aveva motivato sulla dedotta circostanza, decisiva, che il lavoratore prestasse solo in minima parte attività riferibile al ramo ceduto e in via prevalente attività di vigilanza; per tale ragione ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e l'ottavo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, assorbiti il quinto, il sesto, il settimo, il nono e il decimo, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché accerti e valuti se il lavoratore fosse addetto in via esclusiva o prevalente al ramo di azienda trasferito oppure, al contrario, prevalentemente a mansioni di vigilanza estranee al ramo ceduto, con conseguente nuova decisione sulla efficacia del trasferimento nei suoi confronti. Il giudice del rinvio dovrà altresì provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
richiede, per l'efficacia del trasferimento del rapporto al cessionario, che il lavoratore sia addetto al ramo ceduto e che il ramo conservi autonomia funzionale e identità economica-organizzativa.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della pretesa e sulle circostanze dedotte per contestare il trasferimento e per provare la reperibilità.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il giudice non deve confutare analiticamente ogni argomentazione difensiva, ma decidere domande ed eccezioni.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare vizi motivazionali; la Corte distingue tra motivazione mancante/apparente e mera insufficienza non più sindacabile nei limiti di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato per il parametro costituzionale della motivazione della decisione giudiziaria.
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 36 Cost.
richiamato in relazione alla pretesa retributiva per l'indennità di reperibilità.
art. 2099 c.c.
richiamato in relazione al diritto alla retribuzione e alla qualificazione dell'indennità di reperibilità.
art. 1175 c.c.
invocato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
art. 1375 c.c.
invocato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.
art. 1 direttiva 2001/23/CE
richiamato per sostenere la disciplina europea sul trasferimento d'impresa e dei lavoratori.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In materia di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica dell'efficacia del passaggio del rapporto di lavoro richiede un accertamento concreto sull'appartenenza del dipendente al ramo ceduto e sull'effettiva sussistenza di autonomia funzionale del complesso trasferito; non basta la mera qualificazione formale contenuta nel contratto di cessione.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare sulle circostanze fattuali specificamente dedotte e decisive ai fini della qualificazione del ramo e dell'addetto al ramo; l'omessa considerazione di un fatto decisivo può integrare vizio denunciabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione o dell'omessa pronuncia, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o si limita a contestare analiticamente la motivazione senza individuare un effettivo error in procedendo o in iudicando.
- L'art. 112 c.p.c. non impone al giudice di confutare ogni singola argomentazione difensiva delle parti, essendo sufficiente che vengano decise domande ed eccezioni; la mancata risposta a singole deduzioni difensive non integra di per sé omessa pronuncia.
- Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, la Corte può cassare la sentenza quando manchi del tutto la considerazione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove.
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