Cassazione Civile, Sentenza n. 30455/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La dott.ssa Stabile ha impugnato il mancato conferimento, a seguito della riorganizzazione aziendale e della cessazione anticipata del suo incarico, di uno dei due nuovi incarichi di struttura complessa ("Pronto soccorso e medicina d'urgenza" o "Medicina interna"). Contesta che l'Azienda abbia omesso di effettuare la prevista valutazione per la ricollocazione del dirigente ex art. 31 CCNL 5/12/1996 e la verifica dei suoi titoli e requisiti prima di dar luogo a procedura comparativa o avviso pubblico, nonché violazioni della disciplina legislativa e contrattuale inerente al conferimento degli incarichi dirigenziali (in particolare artt. 15 e ss. d.lgs. 502/1992, art.15-ter, art.1 co.18 d.l. 138/2011, art.9 co.32 d.l. 78/2010 e norme CCNL).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale (in parte ritenuti fondati nei termini indicati), ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non valutare l'applicabilità dell'art. 31, comma 1, del CCNL 5/12/1996 e nell'omissione della preventiva valutazione della posizione e dei titoli della dott.ssa Stabile ai fini della ricollocazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati (valutazione preventiva della ricollocazione e dei requisiti della ricorrente). Ha rigettato il ricorso incidentale e assorbito le altre censure; ha altresì disposto la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Cassazione ha sottolineato la distinzione tra i casi di cessazione naturale dell'incarico (art. 9, co.32 d.l. 78/2010) e la revoca/cessazione ante tempus per riorganizzazione (art. 1, co.18 d.l. 138/2011) e ha richiamato l'obbligo dell'Amministrazione di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione secondo la contrattazione collettiva prima di procedere all'assegnazione dei nuovi incarichi.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 30/12/1992 n. 502
disciplina della dirigenza sanitaria e criteri per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa
La norma impone che il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa segua criteri e procedure regionali e, per i casi ordinari, procedura comparativa; costituisce norma imperativa che richiede motivazione e rispetto dei principi di imparzialità
art. 15-ter d.lgs. 502/1992
procedure comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali
Il conferimento deve risultare da procedura comparativa valutata secondo regole di correttezza e buona fede; la Corte ribadisce l'obbligo di procedura e di motivazione delle scelte
art. 1, comma 18, d.l. 13/08/2011 n. 138 (conv. L. 14/09/2011 n. 148)
le amministrazioni possono disporre il passaggio ad altro incarico prima della scadenza; il dipendente conserva, sino alla scadenza, il trattamento economico in godimento, con eventuale compensazione finanziaria
Si applica alla revoca anticipata per esigenze organizzative: il dirigente conserva il trattamento economico fino alla scadenza e l'Amministrazione deve prevedere la compensazione se necessario; disciplina diversa rispetto all'art. 9, co.32 d.l. 78/2010
art. 9, comma 32, d.l. 31/05/2010 n. 78 (conv. L. 30/07/2010 n. 122)
in caso di mancato rinnovo alla scadenza, è possibile attribuire un incarico anche di valore economico inferiore; non si applicano disposizioni più favorevoli
La disposizione riguarda la sola ipotesi di scadenza naturale dell'incarico e rafforza la discrezionalità amministrativa in quella fattispecie; non è estensibile ai casi di revoca anticipata per riorganizzazione
art. 31, comma 1, CCNL 5 dicembre 1996
le aziende esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari in caso di ristrutturazione della dotazione organica
Norma contrattuale che obbliga l'Azienda a valutare prioritariamente la ricollocazione del dirigente (anche in discipline diverse per le quali possieda i requisiti) prima di dichiarare eccedenza o promuovere nuova assegnazione; nella specie doveva essere previamente valutata dall'Azienda
art. 40, comma 8, CCNL 8 giugno 2000
"Nel caso di attribuzione di un incarico diverso ... allo stesso sarà conferito ... un altro incarico di pari valore economico"
Clausola di salvaguardia economica applicabile nei casi di cessazione anticipata dell'incarico: attribuisce diritto ad un incarico di pari valore economico (o tutela risarcitoria), salve successive specificazioni normative che ne hanno limitato l'ambito
art. 19 d.lgs. 30/03/2001 n. 165
principi generali sul reclutamento e conferimento di incarichi dirigenziali nella P.A.
Affida alla contrattazione e alle procedure comparative il conferimento degli incarichi; conferma che la scelta amministrativa non è illimitata e deve rispettare principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione
Massime di principio
- Se un incarico dirigenziale cessa ante tempus per riorganizzazione, l'Amministrazione deve preventivamente valutare la ricollocazione dei dirigenti ex art. 31 CCNL 5/12/1996 prima di attivare procedure per nuove strutture.
- La distinzione tra cessazione naturale (scadenza) e revoca anticipata è cruciale: l'art. 9 co.32 d.l. 78/2010 si applica alla scadenza naturale e consente anche incarichi di valore inferiore; l'art. 1 co.18 d.l. 138/2011 tutela il mantenimento del trattamento economico in caso di revoca anticipata per riorganizzazione.
- L'azienda è tenuta a valutare i titoli e la posizione del dirigente interessato (anche rispetto ai requisiti concorsuali per altre discipline) per esperire ogni utile tentativo di ricollocazione; l'omessa valutazione può giustificare azione per esatto adempimento e, se accertata, eventuale risarcimento (anche per perdita di chance).
- Il conferimento di nuovi incarichi di direzione richiede, di regola, una procedura comparativa e decisione adeguatamente motivata che espliciti i criteri e le ragioni della scelta, conformemente agli artt. 15 e 15-ter d.lgs. 502/1992 e ai principi di imparzialità e buon andamento.
- L'interesse ad agire per ottenere l'accertamento del diritto al conferimento permane anche se, nel frattempo, il dirigente sia cessato dal servizio (es. collocamento in quiescenza); l'accertamento è presupposto per eventuali domande risarcitorie.
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