Sentenza del 24/05/2016 n. 977 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Rapporto fra procedimento penale e processo tributario - Efficacia di giudicato del giudizio penale nel processo tributario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la sentenza penale non ha efficacia automatica di cosa giudicata nel processo tributario. Tuttavia, il giudice tributario può acquisire e valutare gli elementi probatori raccolti nel procedimento penale, purché li esamini autonomamente e secondo le regole proprie del processo tributario, senza recepire in modo automatico le conclusioni del giudice penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia della sentenza penale nel processo tributario. Si sostiene che la decisione penale non produca automaticamente effetti di giudicato nel giudizio tributario, poiché i due procedimenti sono autonomi e possono fondarsi su differenti regole e mezzi di prova. Nel processo penale sono ammesse, tra l'altro, la prova testimoniale e il giuramento, mentre tali prove non sono ordinariamente ammesse nel processo tributario. Nel giudizio tributario, invece, possono assumere rilevanza le presunzioni, anche semplici, che non sarebbero sufficienti, da sole, a fondare la responsabilità penale.
Norme richiamate
Art. 116 del codice di procedura civile
Il giudice tributario conserva il potere di valutare liberamente il materiale probatorio acquisito, anche se proveniente da un procedimento penale, e può fondare la decisione su tali elementi solo dopo una propria autonoma valutazione.
Massime di principio
- Una sentenza penale favorevole o sfavorevole non determina automaticamente l'esito del processo tributario, perché i due giudizi hanno oggetto, regole probatorie e finalità differenti.
- Il giudice tributario può utilizzare gli atti e le prove provenienti dal procedimento penale, ma deve valutarli autonomamente e non può attribuire loro efficacia vincolante di giudicato.
- Le presunzioni, comprese quelle semplici, possono avere rilevanza nel processo tributario anche quando non sarebbero sufficienti a dimostrare la responsabilità penale oltre il necessario standard probatorio.
- Per contestare un atto tributario non è sufficiente richiamare l'esito del processo penale: occorre verificare concretamente le prove utilizzabili e la loro idoneità secondo le regole del giudizio tributario.
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